Art. 5 Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati 1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della direzione II potra' stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, nonche' ogni altro accordo connesso alle operazioni in strumenti finanziari derivati. 2. Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.