Art. 5 
 
                  Accordi connessi con l'attivita' 
                  in strumenti finanziari derivati 
 
  1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore
della direzione II potra' stipulare i  contratti  -  quadro  I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro  altro  allegato,
nonche' ogni altro accordo  connesso  alle  operazioni  in  strumenti
finanziari derivati. 
  2. Per la stipula degli accordi  di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal decreto garanzie.