Art. 7 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  1. I decreti di approvazione degli accordi  citati  nel  precedente
art. 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di
gestione del debito pubblico e di gestione della  liquidita'  di  cui
all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della direzione II. 
  2. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo  quanto
previsto dal decreto garanzie.