Art. 8 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  1.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  dara'   regolare   comunicazione
all'Ufficio di Gabinetto del Ministro  delle  operazioni  finanziarie
effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari
caratteristici  di  ciascuna  di  esse.  Tale  comunicazione   potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici. 
  2. Il Dipartimento del Tesoro  dara'  preventiva  comunicazione  al
Ministro  di  quelle  operazioni  che  per  le  loro  caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di Governo. Inoltre, qualora particolari esigenze  nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai  limiti  posti  nel
presente  decreto,  le  scelte  conseguenti  verranno  sottoposte  al
Ministro stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 gennaio 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria