Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre cultivar autoctone siciliane.