(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                          Varieta' di olivo 
 
    La denominazione di origine protetta «Monte  Etna»  e'  riservata
all'olio extravergine di  oliva  ottenuto  dalla  varieta'  di  olivo
«Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non  inferiore  al
65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre  cultivar
autoctone siciliane.