(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di
origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle  tradizionali
e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive
ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono,
pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti,  compresi  nella
zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata  da  un  clima
generalmente  mediterraneo  subtropicale,  semiasciutto,  con  estati
lunghe e siccitose e  concentrazioni  della  piovosita'  nel  periodo
autunnale ed invernale, 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e
comunque, atti a non modificare  le  caratteristiche  delle  olive  e
dell'olio. 
    3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve  essere  effettuata
secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata. 
    4. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1. deve essere effettuata  a  partire  dal  momento  in  cui
avviene il viraggio del colore verde da opaco a  lucido  e  protrarsi
non oltre la seconda  decade  di  gennaio,  in  considerazione  della
diversa altitudine del territorio. 
    5. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 12.000 per ettaro. La resa
massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. 
    6. I produttori di olive sono  tenuti  ad  iscrivere  il  proprio
oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura
di  controllo  debitamente  autorizzata  ai  sensi  della   normativa
vigente.