(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche'  il  riferimento  al
confezionamento  nell'azienda  olivicola  o  nell'impresa   olivicola
situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto  e'
stato  ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti
facenti parte dell'azienda. 
    4. Le operazioni di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  devono
avvenire  nell'ambito  dei  territori  amministrativi  della  regione
Sicilia indicati all'art. 3. 
    5. L'uso di altre indicazioni  geografiche,  riferite  a  comuni,
frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva  deve
essere riportato in caratteri non  superiori  alla  meta'  di  quelli
utilizzati  per  la  designazione  della  denominazione  di   origine
protetta di cui all'art. 1. 
    6. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili  almeno  il  doppio  di  tutte  le   altre   scritte   con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono su di essa. La designazione  deve  altresi'
rispettare  le  norme  di  etichettatura   previste   dalla   vigente
legislazione. 
    7. L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine
protetta di  cui  all'art.  1  deve  essere  immesso  al  consumo  in
recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in  vetro,  in  banda
stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio. 
    8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione a
cavallo del biennio di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e'
ottenuto.