Art. 2 La consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto, pari a complessivi euro 700.000.000,00. Ai capitoli di bilancio corrispondenti agli oneri dei prestiti oggetto delle presenti operazioni di acquisto sono apportate le conseguenti modifiche.