Art. 6 
 
                       Rispetto degli obblighi 
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i fornitori di reti e servizi di  comunicazione  elettronica
trasmettono all'ISCTI l'elenco  degli  asset  critici  oggetto  delle
misure di cui all'art. 4, individuati  secondo  i  criteri  stabiliti
nell'Allegato 1, e implementano tali misure nei successivi centoventi
giorni. 
  2. Ai fini  della  valutazione  del  soddisfacimento  delle  misure
definite nell'art. 4, comma 1 del  presente  decreto,  l'ISCTI  tiene
conto anche dell'eventuale possesso di certificazioni di  conformita'
a  standard  riconosciuti  a  livello  internazionale  che  attestano
l'applicazione di tali misure. 
  3.  Al  fine  di  verificare   la   corretta   applicazione   delle
disposizioni  contenute   nel   presente   decreto,   l'ISCTI   puo',
autonomamente o su  impulso  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, effettuare verifiche e controlli presso  le  sedi  dei
fornitori di reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  anche
avvalendosi  degli  Ispettorati  territoriali  o  di   un   organismo
qualificato indipendente. 
  Ai sensi  dell'art.  16-ter,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i relativi oneri finanziari  sono
sostenuti  dai  fornitori  di  reti  e   servizi   di   comunicazione
elettronica. 
  Qualora dette attivita' ispettive siano eseguite da  personale  del
Ministero dello sviluppo economico si applica un rimborso delle spese
sostenute calcolato  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto 15 febbraio 2006 del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. Qualora a seguito delle verifiche e  dei  controlli  di  cui  al
comma 3 venga riscontrata la mancata applicazione delle  disposizioni
del presente decreto, l'ISCTI diffida i fornitori di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica a  regolarizzare  la  propria  posizione
entro un termine congruo decorso il quale, in caso di inottemperanza,
trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 98, commi da 4 a 12,
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.