art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
          Comma 78: 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  46  a  55
          dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              «46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla  forma
          giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
          regime  contabile  adottato,  che   effettuano   spese   in
          attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo  a
          quello in corso al  31  dicembre  2017,  e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese
          relative al solo costo aziendale del  personale  dipendente
          per  il  periodo  in  cui  e'  occupato  in  attivita'   di
          formazione negli ambiti di cui al comma 48. 
              47.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  46  e'
          riconosciuto, fino ad un importo massimo  annuale  di  euro
          300.000 per  ciascun  beneficiario,  per  le  attivita'  di
          formazione, negli ambiti richiamati al comma  48,  pattuite
          attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 
              48. Sono  ammissibili  al  credito  d'imposta  solo  le
          attivita' di formazione svolte per acquisire o  consolidare
          le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
          Industria 4.0 quali big data e analisi dei  dati,  cloud  e
          fog  computing,  cyber  security,   sistemi   cyber-fisici,
          prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta'
          aumentata, robotica avanzata e  collaborativa,  interfaccia
          uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose  e
          delle  macchine  e  integrazione  digitale   dei   processi
          aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. 
              49.  Non  si  considerano   attivita'   di   formazione
          ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata
          dall'impresa per  conformarsi  alla  normativa  vigente  in
          materia di salute e  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  di
          protezione  dell'ambiente  e  ad   ogni   altra   normativa
          obbligatoria in materia di formazione. 
              50. Il credito d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46  e  in
          quelle relative ai  periodi  d'imposta  successivi  fino  a
          quando  se  ne  conclude  l'utilizzo,  non  concorre   alla
          formazione  del   reddito   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   ed   e'
          utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello in cui i  costi  sono  sostenuti  esclusivamente  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. 
              51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non
          si applicano i limiti di cui all'art. 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              52. L'incentivo si applica nel rispetto  dei  limiti  e
          delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.  651/2014
          della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'art. 31 del medesimo regolamento, che  disciplina  gli
          aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il
          Ministero dello sviluppo economico. 
              53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i
          costi  sono  certificati  dal  soggetto  incaricato   della
          revisione  legale  o  da  un  professionista  iscritto  nel
          Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39.  Tale  certificazione  deve  essere
          allegata al bilancio. Le imprese non soggette  a  revisione
          legale  dei   conti   devono   comunque   avvalersi   delle
          prestazioni di un  revisore  legale  dei  conti  o  di  una
          societa' di revisione legale dei conti. Il revisore  legale
          dei conti o il professionista responsabile della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'art.  10
          del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in  attesa
          della loro emanazione, quelli  previsti  dal  codice  etico
          dell'International Federation  of  Accountants  (IFAC).  Le
          spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile
          da parte  delle  imprese  di  cui  al  terzo  periodo  sono
          ammissibili entro il  limite  massimo  di  euro  5.000.  Le
          imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi
          previsti dal presente comma. 
              54. Nei confronti del revisore legale dei conti  o  del
          professionista  responsabile  della  revisione  legale  dei
          conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
          che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione
          di cui al comma 53 si applicano le  disposizioni  dell'art.
          64 del codice di procedura civile. 
              55. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          adottate, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  le  disposizioni  applicative
          necessarie, con particolare  riguardo  alla  documentazione
          richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause  di
          decadenza dal beneficio.» 
          Comma 79: 
              - Il Regolamento (UE) 2014/651 della  Commissione,  del
          17 giugno 2014  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
          Comma 81: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 17
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          12-quater. Omissis. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art.  81
          della Costituzione. La medesima procedura e'  applicata  in
          caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'art. 61 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              Omissis.» 
          Comma 82: 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  79  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge  6  giugno  2016,  n.  106),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  79  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
                a) le attivita' di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
          h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1  la
          cui finalita' principale consiste nello svolgere  attivita'
          di ricerca scientifica di particolare interesse  sociale  e
          purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
          attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita  dei  loro
          risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte
          di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di   ricerca
          dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; 
                b) le attivita' di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
          h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita'  e
          altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente  in
          ambiti  e  secondo  modalita'  definite  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. 
              b-bis) le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere
          a), b) e c), se svolte da fondazioni delle  ex  istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli
          utili siano  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di
          natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato
          alcun compenso a favore degli organi amministrativi». 
              Omissis.» 
          Comma 83: 
              - Il regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  n.
          L 352. 
          Comma 88: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          della  legge  11  luglio   1998,   n.   224   (Trasmissione
          radiofonica dei  lavori  parlamentari  e  agevolazioni  per
          l'editoria): 
              «1.1.  Allo  scopo  di  garantire  la  continuita'  del
          servizio   di   trasmissione   radiofonica   delle   sedute
          parlamentari, e confermando lo strumento della  convenzione
          da stipulare a seguito di  gara  pubblica,  i  cui  criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale  del   sistema   delle   comunicazioni,   in   via
          transitoria  la  convenzione   tra   il   Ministero   delle
          comunicazioni e il Centro di produzione  S.p.a.,  stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994, n. 602, ed approvata con decreto del  Ministro  delle
          poste e delle telecomunicazioni del 21  novembre  1994,  e'
          rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un  ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato  in  L.  11.500.000.000
          l'importo di  cui  al  comma  4  dello  stesso  art.  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i redattori, il contratto unico  nazionale  di  lavoro  dei
          giornalisti, si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro  di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione. 
              Omissis.» 
          Comma 89: 
              - Si riporta il testo del comma 40  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «40. A decorrere dall'anno 2017, la misura  del  canone
          di abbonamento alla televisione per uso privato di  cui  al
          regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
          dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente
          all'importo di euro 90 annui.» 
          Comma 90: 
              - Si riporta il testo del comma 160 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «160. A decorrere dall'anno 2016, le eventuali maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo
          nel bilancio di previsione per l'anno 2016  sono  riversate
          all'Erario per una quota pari al  33  per  cento  del  loro
          ammontare per l'anno 2016 e del 50 per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2017, per essere  destinate:  a)  all'ampliamento
          sino  ad  euro  8.000  della  soglia  reddituale   prevista
          dall'art. 1, comma 132, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, ai fini della esenzione dal pagamento  del  canone  di
          abbonamento televisivo in favore di soggetti di eta' pari o
          superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento,  fino
          ad un importo massimo di 125 milioni  di  euro  in  ragione
          d'anno,  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione istituito nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze; c) al Fondo per la
          riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma
          431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  successive
          modificazioni. Le somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          ripartite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  che  stabilisce  altresi'   le   modalita'   di
          fruizione dell'esenzione di  cui  alla  lettera  a),  ferma
          restando l'assegnazione alla societa'  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa della restante quota delle eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote
          delle entrate del  canone  di  abbonamento  gia'  destinate
          dalla legislazione  vigente  a  specifiche  finalita'  sono
          attribuite sulla base dell'ammontare delle  predette  somme
          iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero
          dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di
          riferimento, se inferiore alla previsione per il  2016.  Le
          somme di cui al presente comma  non  impegnate  in  ciascun
          esercizio possono esserlo in quello successivo.» 
          Comma 94: 
              - Il testo dell'art. 395 della Direttiva del  Consiglio
          2006/112/CE del  28  novembre  2006,  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347. 
          Comma 98: 
              - Il citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
          Comma 99: 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 6-ter dell'art.  44
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio). - 1. - 2. Omissis. 
              3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione. 
              4. - 6-bis. Omissis 
              6-ter. In base agli esiti  della  verifica  di  cui  al
          comma  6-bis,  con  la  comunicazione  prevista  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 427, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'  determinato
          l'ammontare complessivo degli spazi finanziari  per  l'anno
          in corso, da assegnare, nel  rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, alle regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, colpite dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di
          cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.
          243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale  e
          comunque non superiore  all'importo  delle  quote  capitale
          annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi  finanziari
          di cui al  presente  comma  sono  destinati  ad  interventi
          connessi  ai  suddetti  eventi  sismici  e  di  adeguamento
          antisismico,  nonche'  per  la  messa  in  sicurezza  degli
          edifici   e   delle   infrastrutture.   Ai    fini    della
          determinazione   degli   spazi   finanziari   puo'   essere
          utilizzato a compensazione anche il Fondo di  cui  all'art.
          6, comma 2, del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189.» 
          Comma 103: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
                a) adottare i  provvedimenti  indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                b) limitare la circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                d) riservare limitati spazi alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
                e) stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
                g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli
          di categoria N, ai sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'art. 47, utilizzati per il  carico  e  lo  scarico  di
          cose; 
                h) istituire le aree attrezzate riservate alla  sosta
          e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
                i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
              2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
              3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione  sanitaria
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
              5. Le caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. 
              7. I proventi dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
              8. Qualora il comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle definite "A" dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
              9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  Giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
              9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i
          comuni consentono, in ogni caso, l'accesso  libero  a  tali
          zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida 
              10. Le zone di cui  ai  commi  8  e  9,  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
              11. Nell'ambito delle zone di cui ai  commi  8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
              12. Per le citta'  metropolitane  le  competenze  della
          Giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
              13.  Chiunque  non  ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          85 ad euro 338. 
              13-bis.  Chiunque,  in  violazione  delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 164 (56) ad euro 664  (56)  e,  nel  caso  di
          reiterazione della violazione nel  biennio,  alla  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da quindici a trenta giorni ai sensi  delle  norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  41  ad  euro  169.  La  violazione  del  divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. 
              15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 25  ad
          euro 100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
              15-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  coloro
          che esercitano senza autorizzazione, anche  avvalendosi  di
          altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
          autorizzazione    l'attivita'    di    parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 771 ad  euro  3.101.  Se
          nell'attivita' sono impiegati minori, o se il  soggetto  e'
          gia'  stato  sanzionato  per  la  medesima  violazione  con
          provvedimento definitivo, si applica la  pena  dell'arresto
          da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
          E' sempre  disposta  la  confisca  delle  somme  percepite,
          secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
          II.» 
          Comma 105: 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1075  dell'art.
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              «Art. 1 - 1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di
          avanzamento degli interventi finanziati con le risorse  del
          fondo da ripartire di cui  all'art.  1,  comma  140,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, e  dell'effettivo  utilizzo
          delle citate risorse, anche tenuto conto  del  monitoraggio
          di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  e
          delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello
          Stato, ciascun Ministero invia entro  il  15  settembre  di
          ogni anno alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e alle  Commissioni
          parlamentari   competenti   per   materia,   una   apposita
          relazione. La relazione contiene inoltre  un  aggiornamento
          della previsione  sugli  ulteriori  stati  di  avanzamento,
          nonche'  una  indicazione   delle   principali   criticita'
          riscontrate nell'attuazione delle opere.» 
          Comma 108: 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  21,  36,
          comma 2, e 37, comma 1, del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici). - 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          adottano il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
          approvati nel rispetto dei  documenti  programmatori  e  in
          coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
          norme     che      disciplinano      la      programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  i
          lavori da avviare nella prima annualita', per i quali  deve
          essere  riportata  l'indicazione   dei   mezzi   finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini  dello
          svolgimento  dei  compiti  e  delle   attivita'   ad   esso
          attribuiti.  Per  le  acquisizioni  di   beni   e   servizi
          informatici   e   di   connettivita'   le   amministrazioni
          aggiudicatrici tengono conto di quanto  previsto  dall'art.
          1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui  all'art.  213,  anche  tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'art. 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei
          relativi elenchi annuali; 
                b) i criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                c)  i  criteri  e  le  modalita'  per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
                d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei   lavori   nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                e) gli schemi tipo e le informazioni minime che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              8-bis. La  disciplina  del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3.» 
              «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. Omissis. 
               2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita': 
              a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  euro,
          mediante   affidamento   diretto   anche    senza    previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
              b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
          euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
          di cui all'art. 35 per le forniture e i  servizi,  mediante
          procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
          almeno dieci operatori economici per i  lavori,  e,  per  i
          servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura negoziata previa consultazione di cui al  periodo
          precedente.  L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di
          affidamento,  contiene  l'indicazione  anche  dei  soggetti
          invitati; 
              c) per i lavori di importo pari o superiore  a  150.000
          euro e inferiore a 1.000.000 di  euro,  mediante  procedura
          negoziata con consultazione di  almeno  quindici  operatori
          economici, ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
          di euro mediante ricorso  alle  procedure  ordinarie  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a). 
              Omissis.» 
              «Art.   37(Aggregazioni   e   centralizzazione    delle
          committenze). - 1. Le stazioni appaltanti,  fermi  restando
          gli obblighi di utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  contenimento  della   spesa,
          possono    procedere    direttamente    e     autonomamente
          all'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   importo
          inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore  a
          150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di  ordini
          a valere su strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
          dalle centrali di committenza e dai  soggetti  aggregatori.
          Per effettuare procedure di importo superiore  alle  soglie
          indicate al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti
          devono essere in possesso della  necessaria  qualificazione
          ai sensi dell'art. 38. 
              Omissis.» 
          Comma 110: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 102 del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
          responsabile unico del procedimento controlla  l'esecuzione
          del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per  i
          lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto  per  i
          servizi e forniture. 
              2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per  i
          lavori e a verifica di conformita' per i servizi e  per  le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'art.  35  il  certificato  di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
              3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
          avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori
          o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
          comma 8, di particolare  complessita'  dell'opera  o  delle
          prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine  puo'
          essere elevato sino ad un anno. Il certificato di  collaudo
          o il certificato di verifica di  conformita'  ha  carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dalla sua emissione. Decorso tale termine, il  collaudo  si
          intende tacitamente approvato ancorche' l'atto  formale  di
          approvazione non sia stato  emesso  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del medesimo termine. 
              4. 
              5. Salvo quanto  disposto  dall'art.  1669  del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
              6.   Per   effettuare   le   attivita'   di    collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo di cui all'art. 113, mentre per i dipendenti
          di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai  sensi
          della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'art.  61,  comma  9,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Per  i
          lavori, tra i dipendenti della stazione  appaltante  ovvero
          tra  i   dipendenti   delle   altre   amministrazioni,   e'
          individuato  il  collaudatore  delle   strutture   per   la
          redazione  del  collaudo  statico.  Per  accertata  carenza
          nell'organico della stazione appaltante,  ovvero  di  altre
          amministrazioni   pubbliche,   le    stazioni    appaltanti
          individuano i componenti con le procedure di  cui  all'art.
          31, comma 8. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo  e
          di verifica di conformita': 
                a)   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di
          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza
          comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella
          regione/regioni  ove  e'  stata   svolta   l'attivita'   di
          servizio; 
                b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
          amministrazione  in  servizio,  ovvero  in  trattamento  di
          quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
          superiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'art. 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta per
          i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli
          in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
                c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
          economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione  del
          contratto; 
                d) a coloro che hanno, comunque,  svolto  o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
              d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
          gara. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e  definite  le
          modalita' tecniche di svolgimento del collaudo,  nonche'  i
          casi in cui il certificato di  collaudo  dei  lavori  e  il
          certificato  di  verifica  di  conformita'  possono  essere
          sostituiti   dal   certificato   di   regolare   esecuzione
          rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di  entrata
          in vigore di detto decreto, si applica  l'art.  216,  comma
          16,  anche  con  riferimento  al  certificato  di  regolare
          esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.  Nel  medesimo
          decreto  sono  altresi'  disciplinate  le  modalita'  e  le
          procedure di predisposizione degli albi  dei  collaudatori,
          di livello nazionale e  regionale,  nonche'  i  criteri  di
          iscrizione secondo requisiti  di  moralita',  competenza  e
          professionalita'. 
              9. Al termine del lavoro sono redatti: 
              a) per i beni del patrimonio  culturale  un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore dei lavori  o  ,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento; 
              b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
              c)  una  relazione  tecnico-scientifica   redatta   dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.» 
          Comma 112: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  229  del  2011  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 105. 
          Comma 114: 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
          Comma 115: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 140 dell'art. 1
          della citata legge n. 232 del 2016: 
              «140.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.» 
          Comma 116: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  23   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). -  1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14  della
          legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  istituito  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
              c-bis) interventi in favore  di  imprese  in  crisi  di
          grande dimensione; 
              c-bis) la  definizione  e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 123 ad eccezione  del  credito  d'imposta.  Le  predette
          misure  sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  che  individuano   i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito con modificazioni con legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano  rilevanti
          difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle
          attivita'  produttive  e  del  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
          comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per
          la  concessione,  erogazione  e   rimborso   dei   predetti
          finanziamenti. L'erogazione puo'  avvenire  anche  mediante
          anticipazioni di tesoreria da estinguere entro  l'esercizio
          finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'art. 2, comma 203,  lettera  f)
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'art.  18,  comma  1  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo del comma 897 dell'art.  1  della
          citata legge n. 205 del 2017: 
              «897.    Al    fine    di    sostenere    il    tessuto
          economico-produttivo  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
          Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  e'
          istituito un fondo denominato « Fondo  imprese  Sud  »,  di
          seguito denominato « Fondo »,  a  sostegno  della  crescita
          dimensionale delle  piccole  e  medie  imprese  cosi'  come
          definite nell'allegato 1 al regolamento  (UE)  n.  651/2014
          della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e
          attivita' produttiva nelle predette regioni.  Il  Fondo  ha
          una durata di dodici anni e una dotazione iniziale  pari  a
          150 milioni di euro, al cui  onere  si  provvede  a  valere
          sull'annualita' 2017 del Fondo per lo  sviluppo  e  per  la
          coesione, programmazione 2014-2020. La gestione  del  Fondo
          e' affidata all'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa  -  Invitalia,  di
          seguito denominata «  Agenzia  »,  che  a  tale  fine  puo'
          avvalersi anche  della  Banca  del  Mezzogiorno.  L'Agenzia
          stipula all'uopo un'apposita convenzione con la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri.   La   gestione   realizzata
          dall'Agenzia  ha  natura  di   gestione   fuori   bilancio,
          assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041.  Alla
          rendicontazione provvede il soggetto gestore della  misura.
          Le risorse di cui al presente  comma  sono  accreditate  su
          un'apposita contabilita'  speciale  intestata  all'Agenzia,
          aperta presso la Tesoreria dello Stato.» 
          Comma 117: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «826.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
          qualifica  di  istituto  nazionale  di   promozione,   come
          definito dall'art. 2, numero  3),  del  citato  regolamento
          (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo  quanto  previsto
          nella  comunicazione   (COM   (2015)   361   final)   della
          Commissione, del 22 luglio 2015.» 
          Comma 120: 
              - Si riporta il testo dei commi 899 e 900  dell'art.  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «899. Il Fondo  opera  investendo  nel  capitale  delle
          imprese di cui al comma 897, unitamente e contestualmente a
          investitori  privati   indipendenti.   L'investimento   nel
          capitale di ciascuna impresa target e' finanziato,  secondo
          le modalita'  definite  nel  regolamento  di  gestione  del
          Fondo, anche da risorse apportate dai predetti  investitori
          privati indipendenti, individuati attraverso una  procedura
          aperta e trasparente. Il Fondo e  gli  investitori  privati
          indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di  cui
          al comma 897 alle medesime condizioni.» 
              «900. Il Fondo puo' inoltre investire, previa selezione
          tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto  della
          normativa  vigente,  in  fondi  privati   di   investimento
          mobiliare  chiuso  (OICR),  che  realizzano   investimenti,
          almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui  al
          comma 897, integrate ai  sensi  del  comma  899  con  fondi
          privati, in imprese con caratteristiche  di  cui  al  comma
          897.  L'investimento  del  Fondo  non  puo'   superare   la
          percentuale  della  consistenza  complessiva  dei  predetti
          fondi, secondo le modalita'  definite  nel  regolamento  di
          gestione del Fondo.» 
          Comma 121: 
              - La delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio  2018
          recante «FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014  -  2020.  ADDENDUM
          PIANO OPERATIVO IMPRESE E  COMPETITIVITA'  (ART.  1,  COMMA
          703, LETTERA C) DELLA legge N. 190/2014) e'  pubblicata  in
          G.U. in data 25 Luglio 2018. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia
          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1.  Il
          Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione  di
          Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato:
          "Fondo".  Il   Fondo   e'   finalizzato   a   dare   unita'
          programmatica e finanziaria  all'insieme  degli  interventi
          aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono  rivolti  al
          riequilibrio economico e sociale tra le  diverse  aree  del
          Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «703.   Ferme   restando   le   vigenti    disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) la dotazione finanziaria del FSC  e'  impiegata  per
          obiettivi strategici relativi ad aree tematiche  nazionali,
          anche  con  riferimento  alla   prevista   adozione   della
          Strategia nazionale di specializzazione intelligente,  come
          definita  dalla  Commissione  europea   nell'ambito   delle
          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di
          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste
          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il
          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti
          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di
          ricerca individuate a livello nazionale; 
              b)  entro  il   31   marzo   2015,   il   Ministro,   o
          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione
          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali
          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica
          alle competenti Commissioni parlamentari; 
              c)   entro   il   30   aprile   2015,    il    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni.  I
          piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
          complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non
          inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
          territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
          progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui  al
          periodo  precedente,  sono  proposti  anche   singolarmente
          dall'Autorita' politica per la  coesione  al  CIPE  per  la
          relativa approvazione; 
              d) nelle more dell'individuazione delle aree  tematiche
          e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle  lettere
          a), b) e c), l'Autorita'  politica  per  la  coesione  puo'
          sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio  per
          la realizzazione  di  interventi  di  immediato  avvio  dei
          lavori, con l'assegnazione  delle  risorse  necessarie  nel
          limite  degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.   Tali
          interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
          le aree tematiche cui afferiscono; 
              e)  in   attuazione   delle   medesime   finalita'   di
          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il
          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica
          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei
          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020; 
              f)  i  piani  operativi,  con  i  relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa
          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della
          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di
          bilancio; 
              g) successivamente all'approvazione del piano  stralcio
          e  dei  piani  operativi  da  parte  del  CIPE,  che   deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88,  e  successive  modificazioni,  e  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              h) successivamente all'approvazione da parte  del  CIPE
          dei   piani   operativi,    sulla    base    dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio; 
              i)  le  assegnazioni  del  CIPE  di  risorse  al  piano
          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a
          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati; 
              l) le risorse assegnate al piano stralcio  e  ai  piani
          operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  sulla  base
          dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE  di
          approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
          delle finanze assegna le risorse trasferite  alla  suddetta
          contabilita' in favore delle  amministrazioni  responsabili
          dell'attuazione del piano stralcio e  dei  piani  operativi
          degli    interventi    approvati    dal    CIPE,    secondo
          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Struttura di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti
          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse
          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i
          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui
          all'art. 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio
          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
          citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per
          la coesione sullo stato  di  attuazione  degli  interventi,
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera
          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse
          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative
          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.
          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di
          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a
          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli
          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo
          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e
          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
              m) sono trasferite al Fondo di rotazione  di  cui  alla
          lettera l) anche  le  risorse  del  FSC  gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata
          lettera l), ove compatibili.» 
          Comma 126: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «8.  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
          Comma 127: 
              - Si riporta il testo del comma 266 dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «266. Il programma di reindustrializzazione, di cui  al
          comma 265, proposto e attuato da  Sviluppo  Italia  Spa  in
          accordo con le rispettive regioni, potra'  prevedere  anche
          interventi  di  acquisizione,  bonifica  infrastrutture   e
          sistemi di mobilita' a basso impatto ambientale fra le aree
          industriali  dismesse  e  l'esistente  rete  del  trasporto
          pubblico.» 
          Comma 130: 
              - Si riporta il testo del comma 450 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1.450.   Le   amministrazioni   statali   centrali   e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
          ogni ordine e grado, delle istituzioni  educative  e  delle
          istituzioni universitarie, nonche' gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, per gli acquisti di  beni  e  servizi  di  importo  di
          importo pari o superiore a 5.000 euro e al di  sotto  della
          soglia di rilievo comunitario, sono tenute a  fare  ricorso
          al mercato elettronico della  pubblica  amministrazione  di
          cui all'art. 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero
          al sistema telematico messo a disposizione  dalla  centrale
          regionale di riferimento per lo svolgimento delle  relative
          procedure. Per gli istituti e le scuole di  ogni  ordine  e
          grado,  le  istituzioni  educative,  tenendo  conto   delle
          rispettive specificita', sono  definite,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          linee  guida  indirizzate  alla  razionalizzazione   e   al
          coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per
          natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle
          procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014  i
          risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono  presi
          in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse
          per il funzionamento.» 
          Comma 132: 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «6. In attuazione dell'art. 119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
          Comma 138: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  229  del  2011  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 105. 
          Comma 141: 
              - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
          «Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
          Comma 142: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 18  del  citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              «Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          approvano: 
              a) il bilancio di  previsione  o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
          aprile  dell'anno  successivo.  Le  regioni  approvano   il
          rendiconto entro il 31  luglio  dell'anno  successivo,  con
          preventiva approvazione da parte della giunta entro  il  30
          aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti; 
              c)  il  bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo. 
              2. Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1
          trasmettono  i  loro  bilanci  preventivi  ed   i   bilanci
          consuntivi alla Banca dati unitaria  delle  amministrazioni
          pubbliche, secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  previste
          dall'art. 13, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196. Gli schemi,  standardizzati  ed  omogenei,  assicurano
          l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
          enti territoriali.» 
              Il  testo  del  comma  3  dell'art.   44   del   citato
          decreto-legge   n.   189   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 99. 
          Comma 144: 
              - Il testo vigente dell'art.  102  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 e' riportato nelle Note all'art.
          1, comma 110. 
          Comma 145: 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  128  e  129
          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1 - 1. - 127. Omissis. 
              128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a  debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40  a
          45 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
          Ministero dell'interno, su  richiesta  dell'ente  locale  a
          firma del suo legale rappresentante, del Segretario  e  del
          responsabile finanziario,  che  attesta  la  necessita'  di
          rateizzare  l'importo  dovuto  per  non  compromettere   la
          stabilita'   degli   equilibri   di    bilancio,    procede
          all'istruttoria   ai   fini    della    concessione    alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art.  60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
          recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati  dalla
          stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio   dello   Stato   ai   fini    della    successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero  dell'interno.  Nel  caso  in  cui
          l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto  o
          in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
          l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua  direttamente
          all'entrata del bilancio dello Stato,  dando  comunicazione
          dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
              Omissis.» 
          Comma 146: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  229  del  2011  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 105. 
          Comma 148: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «826.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
          qualifica  di  istituto  nazionale  di   promozione,   come
          definito dall'art. 2, numero  3),  del  citato  regolamento
          (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo  quanto  previsto
          nella  comunicazione   (COM   (2015)   361   final)   della
          Commissione, del 22 luglio 2015.» 
          Comma 150: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).  -  1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla
          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare
          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo
          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura
          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio
          nell'anno 2016. 
              3. Fermo restando il limite delle  risorse  complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
              4. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del  1997,  entro
          novanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del   presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
              a) fermo restando quanto disposto  dall'art.  1,  comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le
          spese di personale e le  entrate  correnti  considerate  al
          netto di quelle a destinazione vincolata; 
              b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
          di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
              c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti  di
          natura commerciale previsti  dall'art.  41,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
              d) la dinamica del rapporto tra  salario  accessorio  e
          retribuzione complessiva. 
              4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,  in
          via   sperimentale,   anche   alle   universita'    statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
          dell'indicatore  di  sostenibilita'  economico-finanziaria,
          come definito agli effetti  dell'applicazione  dell'art.  7
          del medesimo decreto legislativo n. 49  del  2012.  Con  il
          medesimo decreto e' individuata la percentuale  di  cui  al
          comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
              5. Nell'ambito della sperimentazione per  gli  enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
              6. Sulla base degli esiti  della  sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.  281
          del  1997,  puo'  essere  disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              7.  Nel  caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.» 
          Comma 151: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  23
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
              «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
          finanza  pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle   unita'
          previsionali  di  base  degli  stati  di   previsione   dei
          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono
          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione
          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso
          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento
          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti
          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione
          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,
          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto  legislativo
          n. 75 del 2017 e' riportato nelle Note  all'art.  1,  comma
          150. 
          Comma 153: 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  516,  517  e  525
          dell'art. 1 della  citata  legge  n.  205  del  2017,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «516.  Per  la  programmazione  e  realizzazione  degli
          interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
          fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
          l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del  mare,  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, con il Ministro dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica,  il  gas   e   il   sistema   idrico,
          ridenominata ai sensi del comma  528,  previa  acquisizione
          dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  adottato  il   Piano   nazionale   di
          interventi nel settore idrico, articolato in  due  sezioni:
          sezione « acquedotti » e  sezione  «  invasi  ».  Il  Piano
          nazionale puo' essere approvato, anche per stralci, con uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.Il
          Piano nazionale e' aggiornato, di  norma,  ogni  due  anni,
          tenendo conto dello stato di avanzamento  degli  interventi
          in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo  Piano
          nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma
          524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi  interventi
          necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il
          ripristino e l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,
          anche al fine di contrastare la dispersione  delle  risorse
          idriche, con preferenza per gli interventi  che  presentano
          tra loro sinergie  e  complementarieta'  tenuto  conto  dei
          Piani di gestione delle acque predisposti  dalle  Autorita'
          di distretto, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del
          2006.» 
              «517.  Ai  fini  della  definizione  della  sezione   «
          acquedotti » della proposta del Piano nazionale di  cui  al
          comma 516, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,
          sentiti le regioni e gli  enti  locali  interessati,  sulla
          base delle programmazioni  esistenti  per  ciascun  settore
          nonche'  del   monitoraggio   sull'attuazione   dei   piani
          economici finanziari dei  gestori,  trasmette  ai  Ministri
          indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e
          urgenti per il settore,  con  specifica  indicazione  delle
          modalita' e dei tempi di attuazione, per  la  realizzazione
          dei seguenti obiettivi  prioritari:  a)  raggiungimento  di
          adeguati  livelli  di  qualita'   tecnica,   ivi   compreso
          l'obiettivo di riduzione della  dispersione  delle  risorse
          idriche; b) recupero  e  ampliamento  della  tenuta  e  del
          trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento  alla
          capacita' di invaso; c) diffusione di strumenti  mirati  al
          risparmio  di  acqua  negli  usi  agricoli,  industriali  e
          civili. Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa  con  gli
          altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione   degli
          interventi,   trasmettono   all'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
          sensi del comma 528, secondo le  modalita'  dalla  medesima
          previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale
          delle dispersioni idriche,  nonche'  gli  interventi  volti
          alla progressiva riduzione  delle  stesse.  Entro  sessanta
          giorni dalla richiesta, gli  Enti  di  governo  dell'ambito
          forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
          il sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,
          eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.» 
              «525.  Il  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, con riferimento alla  sezione  «  invasi  »  del
          Piano  nazionale  di  cui  al  comma   516   e   al   piano
          straordinario di  cui  al  comma  523,  e  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica,  il  gas   e   il   sistema   idrico,
          ridenominata ai sensi del comma 528, con  riferimento  alla
          sezione « acquedotti » del Piano nazionale di cui al  comma
          516, segnalano i casi di inerzia e di  inadempimento  degli
          impegni previsti, da parte degli enti di gestione  e  degli
          altri soggetti responsabili nonche', in caso di assenza del
          soggetto legittimato, propongono gli interventi  correttivi
          da  adottare  per   il   ripristino,   comunicandoli   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai   Ministri
          interessati. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa diffida ad adempiere entro  un  congruo  termine,  e
          comunque non oltre il  termine  di  centoventi  giorni,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, nomina Commissario straordinario di
          governo il Segretario generale dell'Autorita' di  distretto
          di riferimento, che esercita i necessari poteri sostitutivi
          di  programmazione  e  realizzazione  degli  interventi,  e
          definisce le modalita', anche contabili, di intervento.  Il
          Segretario  generale  dell'Autorita'   di   distretto,   in
          qualita' di Commissario straordinario di governo, opera  in
          via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi
          previsti nel Piano in mancanza del gestore  legittimato  ad
          operare.  Gli  oneri  per   i   compensi   dei   Commissari
          straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti  a
          carico delle risorse destinate agli interventi. I  compensi
          dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore  a
          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Nel  caso  sia  nominato  un
          nuovo   Segretario   generale,   il    Commissario    cessa
          dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal  nuovo
          Segretario.» 
          Comma 154: 
              - Si riporta il testo del comma  11  dell'art.  21  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). -  1.  -  10.
          Omissis. 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
          2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai
          sensi dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla  vigilanza
          del Dipartimento delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal  Ministero
          delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.   Alla
          societa'  possono  partecipare   le   regioni   Basilicata,
          Campania e Puglia, garantendo a  queste  ultime,  nell'atto
          costitutivo,   la   rappresentanza   in   relazione    alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione.  Lo  statuto  prevede  la  possibilita'  per  le
          predette regioni di conferire ulteriori  infrastrutture  di
          approvvigionamento  dei  sistemi   idrici   alimentate   da
          trasferimenti di acqua  tra  regioni  diverse,  nonche'  di
          conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al  capitale
          di societa' attive in settori o servizi  idrici  correlati,
          nonche'   per   le   ulteriori   regioni   interessate   ai
          trasferimenti idrici tra regioni del distretto  idrografico
          dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla societa' di
          cui  al  presente  comma.  La  costituita  societa'  e   il
          commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno  2018,
          sulla base della situazione  patrimoniale  predisposta  dal
          medesimo commissario liquidatore,  attivita'  e  passivita'
          eventualmente  residue   dalla   liquidazione,   che   sono
          trasferite  alla  Societa'  nei  limiti  del   mantenimento
          dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della
          stessa. La tariffa idrica  da  applicare  agli  utenti  del
          costituito  soggetto  e'  determinata   dall'Autorita'   di
          regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo
          a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 20  luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 231 del  3  ottobre  2012.  Fino  all'adozione
          delle misure di cui al  presente  comma  e,  comunque,  non
          oltre il termine del 30  settembre  2014  sono  sospese  le
          procedure esecutive e le azioni giudiziarie  nei  confronti
          dell'EIPLI.  La  tutela  occupazionale  e'  garantita   con
          riferimento al personale titolare di rapporto di  lavoro  a
          tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data  dalla
          soppressione di cui al comma 10 e fino  all'adozione  delle
          misure di cui al presente comma, la  gestione  liquidatoria
          dell'Ente    e'    assicurata     dall'attuale     gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
              Omissis.» 
          Comma 155: 
              - Il testo del comma 516 dell'art. 1 della citata legge
          n. 205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          153. 
          Comma 158: 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          75. 
          Comma 159: 
              - Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata  legge
          n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          75. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3.  All'art.  3,  secondo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              «h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720». 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi". 
              6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".» 
          Comma 160: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              Comma 163: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 24  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art.  24  (Progettazione  interna   e   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed
          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della
          sicurezza della progettazione nonche'  alla  direzione  dei
          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo
          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori
          pubblici sono espletate: 
              a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
              b)  dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di
          bonifica possono costituire; 
              c) dagli organismi di altre  pubbliche  amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
              d) dai soggetti di cui all'art. 46. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
          definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
          all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata  in  vigore
          di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5. 
              3. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai
          rapporti d'impiego. 
              4. Sono a carico delle stazioni appaltanti  le  polizze
          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi. 
              5.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri  per
          garantire la presenza di giovani professionisti,  in  forma
          singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai   fini   dell'aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'art. 80 nonche'  il  possesso  dei  requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'art. 83, comma 1. 
              6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
          di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti  ad
          albi di ordini e collegi,  il  bando  di  gara  o  l'invito
          richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
          quella parte del servizio. Tale soggetto deve  possedere  i
          requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
          gara separatamente. 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art.  59,  comma
          1,  quarto  periodo,  gli  affidatari   di   incarichi   di
          progettazione per progetti posti a base di gara non possono
          essere affidatari degli  appalti  o  delle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  degli  eventuali  subappalti  o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione.  Ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile. I divieti di cui al presente comma sono  estesi  ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e  ai
          loro dipendenti, nonche' agli affidatari  di  attivita'  di
          supporto alla progettazione  e  ai  loro  dipendenti.  Tali
          divieti non si applicano laddove i  soggetti  ivi  indicati
          dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento
          degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
          un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
          operatori. 
              8. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello
          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al
          presente articolo  e  all'art.  31,  comma  8.  I  predetti
          corrispettivi sono  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti
          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini
          dell'individuazione dell'importo da porre a  base  di  gara
          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma, si  applica  l'art.  216,
          comma 6. 
              8-bis. Le stazioni appaltanti non  possono  subordinare
          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento
          della      progettazione      e       delle       attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
              8-ter. Nei  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  di
          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'
          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o
          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni
          culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.» 
          Comma 168: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Il citato decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O. 
          Comma 171: 
              - Si riporta il testo dei commi da 54 a 57 dell'art.  1
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 53. Omissis. 
              54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
          investimenti  pubblici,  con  particolare   riguardo   alla
          realizzazione degli interventi ammessi  al  cofinanziamento
          comunitario  e  ai  contratti  di   partenariato   pubblico
          privato, di competenza dello Stato,  delle  regioni,  degli
          enti locali e  degli  altri  enti  pubblici,  e'  istituito
          presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo  rotativo  per
          la progettualita'. Il Fondo anticipa  le  spese  necessarie
          per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale  e
          dei  documenti  componenti  tutti  i  livelli   progettuali
          previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e'
          stabilita periodicamente dalla Cassa depositi  e  prestiti,
          che provvede alla  sua  alimentazione,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme  concesse
          in  anticipazione,  e  comunque  nel  rispetto  dei  limiti
          annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma
          58. Il  Fondo  puo'  essere  alimentato  anche  da  risorse
          finanziarie di soggetti esterni. Quote  del  Fondo  possono
          essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi  e
          prestiti  alle  esigenze  progettuali  di  opere   relative
          all'edilizia scolastica, al  dissesto  idrogeologico,  alla
          prevenzione  del  rischio  sismico,  nonche'  ad  opere  da
          realizzare  mediante  contratti  di  partenariato  pubblico
          privato. Il Fondo puo'  operare  in  complementarieta'  con
          analoghi  fondi  istituiti  a  supporto   delle   attivita'
          progettuali. 
              55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino
          le anticipazioni nei tempi e con  le  modalita'  concordate
          con  la   Cassa   depositi   e   prestiti,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  provvede  al  rimborso  alla
          Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni
          a favore  degli  enti  locali,  il  Ministero  dell'interno
          corrisponde al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          quanto da esso rimborsato alla Cassa  depositi  e  prestiti
          avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'art.  1,
          commi 128 e 129, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228.
          Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
          rimborso trattenendo le relative  somme  dai  trasferimenti
          alle medesime regioni. 
              56. I criteri di valutazione, i  documenti  istruttori,
          la procedura, i  limiti  e  le  condizioni  per  l'accesso,
          l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
          stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni
          sono concesse con determinazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla
          base delle tariffe professionali  stabilite  dalla  vigente
          normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti
          di cui  al  comma  1  producono  un'attestazione  circa  la
          corrispondenza   della   documentazione   presentata   alla
          disciplina dei contratti pubblici. 
              56-bis. [Abrogato]. 
              57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce, anche  per
          le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e  i
          tempi di revoca e  riduzione,  nel  rispetto  della  natura
          rotativa  del  Fondo,  per  assicurarne  il  piu'  efficace
          utilizzo. 
              Omissis.» 
          Comma 173: 
              - La citata legge n. 549 del 1995 comprende i commi  da
          1 a  90  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 1995, n. 302, S.O. 
          Comma 174: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio
          1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il  riordino  degli  enti  previdenziali),
          come modificato dalla presente legge: 
              «4. Finanziamento della progettazione. 
              1. [Abrogato]. 
              2. [Abrogato]. 
              3. [Abrogato]. 
              4. [Abrogato]. 
              5. Per il finanziamento a fondo perduto  del  documento
          di fattibilita' delle alternative progettuali, se  redatto,
          del  progetto  di  fattibilita'  tecnico  economica  e  del
          progetto definitivo dei soggetti  richiamati  espressamente
          dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
          , come modificato dall'art. 8 del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          maggio 1997, n. 135, esclusivamente per opere da realizzare
          mediante contratti  di  partenariato  pubblico  privato  e'
          assegnata alla Cassa depositi e prestiti la  somma  di  110
          miliardi di lire per  il  triennio  1999-2001,  di  cui  30
          miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
          per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
          del fondo si provvede  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni. L'assegnazione puo' essere incrementata, con
          uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a  valere  sulle
          risorse disponibili  del  Fondo  per  la  progettazione  di
          fattibilita'  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui  all'art.  202,
          comma  1,  lettera  a),  del  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              6. I finanziamenti previsti dal comma  5  sono  erogati
          dalla   Cassa   depositi   e    prestiti,    con    proprie
          determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Cassa  depositi  e  prestiti,  sono  definiti   termini   e
          condizioni di utilizzo delle risorse. 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999,  a  lire
          40 miliardi per l'anno 2000  ed  a  lire  40  miliardi  per
          l'anno  2001,  si   provvede   mediante   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale. «Fondo speciale» dello stato di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
              8. 
          Comma 175: 
              - Il testo modificato dell'art. 4 della citata legge n.
          144 del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 174. 
          Comma 177: 
              - Il citato decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O. 
          Comma 178: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art.  9
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - 1. - 27. Omissis. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.»