art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
              Comma 375: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  11
          gennaio 2018,  n.  3  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della  salute),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17.  (Dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della
          salute).  -  1.  Al  fine   di   assicurare   un   efficace
          assolvimento dei compiti primari  di  tutela  della  salute
          affidati  al  Ministero  della  salute,  i  dirigenti   del
          Ministero della salute con  professionalita'  sanitaria  di
          cui all'art.  18,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
          successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
          sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019,  in  unico
          livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del  Ministero
          della  salute.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          successiva a  quella  relativa  al  quadriennio  2006-2009,
          estende ai dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute
          gli istituti previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, con esclusione dell'art.  15-quater  e  della
          correlata indennita', per le corrispondenti qualifiche  del
          Servizio  sanitario  nazionale  e  recepiti  nei   relativi
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro.  Nelle   more
          dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e
          fermo restando quanto previsto al  comma  4,  ai  dirigenti
          sanitari del Ministero della salute continua a spettare  il
          trattamento   giuridico   ed   economico   attualmente   in
          godimento.  I  titoli  di  servizio  maturati   presso   il
          Ministero della salute nei profili  professionali  sanitari
          anche con rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  sono
          equiparati ai titoli di  servizio  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  nei  limiti  delle  dotazioni   organiche
          vigenti,  sono  individuati  il   contingente   dei   posti
          destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del  Ministero
          della salute e i principi generali in materia di  incarichi
          conferibili e modalita' di  attribuzione  degli  stessi.  I
          posti e gli incarichi di cui  al  periodo  precedente  sono
          individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
          della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
          economiche dei dirigenti collocati  nel  ruolo  di  cui  al
          comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
          dirigenti del Ministero della salute alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  anche  ai   fini   del
          conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. 
              3. L'accesso al ruolo  della  dirigenza  sanitaria  del
          Ministero della salute avviene mediante  pubblico  concorso
          per titoli ed  esami,  in  coerenza  con  la  normativa  di
          accesso prevista per la dirigenza  sanitaria  del  Servizio
          sanitario   nazionale,   e   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali vigenti per il Ministero della  salute.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli   incarichi
          corrispondenti alle tipologie  previste  dall'art.  15  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e individuati ai sensi  del  comma  2,  sono
          attribuiti in conformita' con le disposizioni  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              3-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  si
          applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
          e  finanziario,   ai   dirigenti   delle   professionalita'
          sanitarie  dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   (AIFA)
          destinatari  della  disciplina  contrattuale  di  cui  agli
          articoli 74 e 80  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1  del  21
          aprile 2006, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  118
          alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006. 
              4. Nei limiti del contingente di posti quantificato  ai
          sensi del comma 2, agli incarichi di  direzione  di  uffici
          dirigenziali di livello non  generale  corrispondenti  agli
          incarichi  di  struttura  complessa  previsti  dal  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base  ai
          requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del  Servizio
          sanitario nazionale previa procedura selettiva  interna  ai
          sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165.  La  procedura  di  conferimento  e'
          attivata  in  relazione  alle  posizioni  che  si   rendono
          disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere
          ai soggetti incaricati  grava  per  la  prima  volta  sulle
          risorse  finanziarie  del  Ministero  della   salute   come
          previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni. 
              5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute  che
          abbiano  ricoperto  incarichi  di   direzione   di   uffici
          dirigenziali di livello non  generale  corrispondenti  agli
          incarichi di struttura complessa o di direzione di  aziende
          sanitarie o di enti del Servizio  sanitario  nazionale  per
          almeno  cinque  anni,  anche  non   continuativi,   possono
          partecipare alle procedure per l'attribuzione di  incarichi
          dirigenziali di livello generale  ai  sensi  dell'art.  19,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
          hanno durata  pari  a  tre  anni,  nonche'  partecipare  al
          concorso previsto dall'art.  28-bis  del  predetto  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'art. 23, comma 1,
          ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, e successive modificazioni. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a
          carico del bilancio dello Stato.» 
              Comma 376: 
              - Il testo modificato dell'art. 17 della  citata  legge
          n. 3 del 2018 e' riportato nelle  note  all'art.  1,  comma
          375. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 48  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 48. (Disponibilita' destinate alla contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e  verifica).  -
          1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  quantifica,
          in coerenza con i parametri  previsti  dagli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  l'onere   derivante   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato  con
          apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
          dell'art.  11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso  modo
          sono determinati gli eventuali oneri  aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato per la contrattazione  integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma  2,
          nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici  non
          economici e gli enti  e  le  istituzioni  di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art.  70,
          comma  4,  gli   oneri   derivanti   dalla   contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi  bilanci  nel  rispetto  dell'art.   40,   comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
          mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici.» 
              Comma 381: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2199
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ). -
          1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle   carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f); 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.» 
              «Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
          5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,  in  deroga
          all'art. 703,  per  il  reclutamento  del  personale  nelle
          carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile e militare, i posti messi  annualmente  a  concorso,
          determinati sulla base di una  programmazione  quinquennale
          scorrevole  predisposta  annualmente  da   ciascuna   delle
          amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro   il   30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia, ai sensi dell'art. 703,  per  l'accesso,  mediante
          concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle  Forze  di
          polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
          per cento all'immissione diretta a favore dei volontari  in
          ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma  annuale  in
          servizio e nella misura del  30  per  cento  a  favore  dei
          volontari in ferma prefissata di un anno in congedo  ovvero
          in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti
          salvi i posti riservati ai volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale gia'  vincitori  di  concorso.  Gli  eventuali
          posti   relativi   ai   volontari,   non   ricoperti    per
          insufficienza di candidati idonei  in  una  aliquota,  sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. 
              7-quater.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e  agroalimentare,  di  cui  all'art.
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
              a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
              b) per ciascuno degli anni 2019 e  2020,  nella  misura
          del 45 per cento.» 
              - Si riporta il testo vigente  dei  commi  9-bis  e  10
          dell'art. 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 66. (Turn over). - 1. - 9. Omissis 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              Omissis.» 
              Comma 382: 
              - Il  testo  del  comma  10  dell'art.  66  del  citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 381. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 287 dell'art. 1
          della citata legge n. 205 del 2017: 
              «287. Al fine di incrementare i servizi di  prevenzione
          e di controllo del territorio e  di  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, connessi,  in  particolare,  alle
          esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche'
          i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di
          lotta attiva agli incendi boschivi, fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
          cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  l'assunzione  straordinaria  per  un
          contingente massimo di 7.394 unita' delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  nel  limite
          della  dotazione  organica,  in  aggiunta   alle   facolta'
          assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   nei
          rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal  1°  ottobre  di
          ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo  di  cui
          al comma 299, per un numero massimo di: 
              a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia
          di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della
          guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e
          50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
              b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia
          di Stato, 200 nell'Arma  dei  carabinieri,  100  nel  Corpo
          della  guardia  di  finanza,  100  nel  Corpo  di   polizia
          penitenziaria e 100 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
              c) 2.112 unita' per  l'anno  2020,  di  cui  550  nella
          Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 236 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 383 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
              d) 2.114 unita' per  l'anno  2021,  di  cui  551  nella
          Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 237 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 383 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
              e) 2.118 unita' per  l'anno  2022,  di  cui  552  nella
          Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 238 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 384 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
              - Il testo del comma  9-bis  dell'art.  66  del  citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 381. 
              Comma 383: 
              -  Il  testo  dell'art.   2199   del   citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle note all'art.
          1, comma 381. 
          Comma 386: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 299 dell'art. 1
          della citata legge n. 205 del 2017: 
              «299. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  287,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito un fondo, da ripartire con il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          287, con una dotazione di 1.729.659 euro per  l'anno  2018,
          di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro  per
          l'anno 2020,  di  130.399.030  euro  per  l'anno  2021,  di
          216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527  euro  per
          l'anno 2023,  di  300.599.231  euro  per  l'anno  2024,  di
          301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770  euro  per
          l'anno 2026,  di  307.461.018  euro  per  l'anno  2027,  di
          309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559  euro  per
          l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.» 
              Comma 389: 
              -  Si  riporta  la  Tabella  A  allegata   al   decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Comma 391: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 295 dell'art. 1
          della citata legge n. 205 del 2017: 
              «295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi  287,
          289 e 299, relative  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per  cento
          dei contingenti annuali, al  personale  volontario  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo  2006,
          n. 139, e successive modificazioni,  che  risulti  iscritto
          nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'  delle
          strutture centrali e  periferiche  del  Corpo  medesimo  da
          almeno  tre  anni  e  che  abbia  effettuato  non  meno  di
          centoventi giorni  di  servizio.  Ai  fini  delle  predette
          assunzioni, nonche' di quelle di cui  all'art.  19-bis  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017  n.  8,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  limite
          di   eta'   previsto   dalle   disposizioni   vigenti   per
          l'assunzione del personale volontario del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato.  Per  il
          personale volontario di eta' fino a 40 anni sono  necessari
          i  soli   requisiti   gia'   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'  delle
          strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
          personale volontario con eta'  ricompresa  tra  i  40  anni
          compiuti e i 45 anni compiuti,  il  requisito  relativo  ai
          giorni di servizio e' elevato a 250  giorni,  ad  eccezione
          del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
          requisito  e'  elevato  a  150   giorni;   tale   personale
          volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
          altresi'  effettuato  complessivamente  non  meno   di   un
          richiamo di  14  giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Per  il
          personale  con  eta'  superiore  ai  46  anni  compiuti  il
          requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato  a  400
          giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
          cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale
          personale volontario, di sesso sia maschile che  femminile,
          deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
          due richiami di 14 giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Resta
          fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
          l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
          normativa vigente. Con decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
          criteri di verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
          modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.   Al
          personale volontario in possesso dei requisiti  di  cui  al
          presente comma, ai fini dell'assunzione per lo  svolgimento
          delle funzioni di addetto antincendio anche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
          a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente  per
          territorio,   l'attestato   di   idoneita'   per    addetto
          antincendio in attivita' a rischio elevato.» 
              Comma 394: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 815 del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art. 815(Dotazioni organiche dei volontari  del  Corpo
          delle capitanerie di porto). - 1.  Le  dotazioni  organiche
          dei volontari del Corpo delle capitanerie  di  porto,  sono
          cosi' determinate: 
              a) 3.500 in servizio permanente; 
              b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.» 
              Comma 395: 
              - Si riporta il testo dell'art. 585 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 585 (Oneri per le consistenze dei  volontari  del
          Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri  riferiti
          alle consistenze di ciascuna  categoria  dei  volontari  di
          truppa, determinate con decreto del Ministro della  difesa,
          di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  sono  determinati  negli
          importi in euro di seguito indicati: 
              a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
              b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
              c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
              d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
              e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
              f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
              g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
              h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; 
              h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; 
              h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; 
              h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; 
              h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; 
              h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29; 
              h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29; 
              h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29; 
              h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29; 
              h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29; 
              h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29; 
              h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29; 
              h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29; 
              h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29; 
              h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29; 
              h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29; 
              h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29; 
              h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29; 
              h-undevicies)    a    decorrere     dall'anno     2035:
          97.370.523,29.» 
              Comma 398: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  10
          del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  (Riassetto
          delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art.  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 10. (Trattamento economico ed assicurativo). - 1.
          Omissis 
              2. Il personale volontario  e'  assicurato  contro  gli
          infortuni in servizio e le infermita' contratte  per  causa
          diretta  ed  immediata  di  servizio,  restando   esonerata
          l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da
          causa di servizio di infermita' o lesioni e'  accertata  ai
          sensi delle disposizioni vigenti per  il  personale  civile
          delle amministrazioni dello Stato. Le spese  di  degenza  e
          cura per  il  personale  volontario  nei  casi  di  ferite,
          lesioni,  infermita'  contratte  per   causa   diretta   ed
          immediata di servizio sono a carico dello Stato. 
              3. Omissis.» 
              Comma 399: 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  3,  5  e  6
          dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario): 
              «Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato). - 1. -  2.
          Omissis 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
          usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero  che
          hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale  alle
          funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui
          all'art. 16  della  presente  legge,  ovvero  che  sono  in
          possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
          per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno  usufruito
          di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca  di
          cui  all'art.  22  della  presente  legge,   o   di   borse
          post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre
          1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
          in atenei stranieri. 
              4. Omissis 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata  nel
          ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
          1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
          il titolare del contratto, alla scadenza dello  stesso,  e'
          inquadrato  nel  ruolo   dei   professori   associati.   La
          valutazione  si  svolge  in   conformita'   agli   standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'art. 18,  comma  2,  assicura  la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
          legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la
          procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata  per  la
          chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda  fascia
          di professori di  seconda  fascia  e  ricercatori  a  tempo
          indeterminato in servizio  nell'universita'  medesima,  che
          abbiano  conseguito  l'abilitazione  scientifica   di   cui
          all'art. 16. A tal fine le universita'  possono  utilizzare
          fino  alla  meta'  delle  risorse  equivalenti   a   quelle
          necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
          ruolo.  A  decorrere  dal  nono  anno  l'universita'   puo'
          utilizzare le risorse corrispondenti fino  alla  meta'  dei
          posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
          cui al comma 5. 
              Omissis.» 
              Comma 400: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  5
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
          di finanza pubblica): 
              «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati  dallo  Stato
          alle universita' sono iscritti  in  tre  distinti  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 24 della citata  legge
          n. 240 del 2010 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          399. 
              Comma 401: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 5 della  citata  legge
          n. 537 del 1993 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          400. 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 24 della citata  legge
          n. 240 del 2010 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          399. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art.  29
          della citata legge n. 240 del 2010: 
              «Art. 29. (Norme transitorie  e  finali).  -  1.  -  8.
          Omissis 
              9. A valere  sulle  risorse  previste  dalla  legge  di
          stabilita' per il 2011 per il fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e'  riservata  una  quota  non
          superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93  milioni
          di euro per l'anno 2012 e  173  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori  di
          seconda fascia, secondo le procedure di cui  agli  articoli
          18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'art. 1,
          comma 9, della legge 4 novembre 2005,  n.  230.  L'utilizzo
          delle  predette  risorse  e'  disposto  con   decreto   del
          Ministro,   adottato   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della citata
          legge n. 240 del 2010: 
              «Art.  18.  (Chiamata  dei   professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 29, comma 8,  di  studiosi  in  possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente art.,  non
          possono  partecipare  coloro  che  abbiano  un   grado   di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui  all'art.  22  e  alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'art. 24 e  di  contratti  a  qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera
          b), e  accertare,  oltre  alla  qualificazione  scientifica
          dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
          in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle
          esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche' per l'attribuzione dei contratti  di  cui  all'art.
          24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati  sulla  base
          della programmazione triennale di  cui  all'art.  1,  comma
          105, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui
          all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5,  comma
          4, lettera d),  della  presente  legge.  La  programmazione
          assicura  la   sostenibilita'   nel   tempo   degli   oneri
          stipendiali,   compresi   i   maggiori   oneri    derivanti
          dall'attribuzione   degli   scatti    stipendiali,    dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'art. 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'art.  24  possono  essere  a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'art. 24, comma 3,  lettera  b),  ovvero  di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.
          22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 24 della citata  legge
          n. 240 del 2010 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          399. 
              Comma 402: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
          13 della legge 7 agosto  2015,  n.  124),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 16. (Riconoscimento e valorizzazione  del  merito
          eccezionale). - 
              1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro  vigilante,
          possono assumere per  chiamata  diretta  con  inquadramento
          fino al  massimo  livello  contrattuale  del  personale  di
          ricerca  definito   dal   consiglio   di   amministrazione,
          ricercatori o tecnologi  italiani  o  stranieri  dotati  di
          altissima   qualificazione   scientifica    negli    ambiti
          disciplinari di  riferimento,  che  si  sono  distinti  per
          merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti
          riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 
              2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con
          contratto a tempo  indeterminato,  nell'ambito  del  5  per
          cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel  limite
          del numero  di  assunzioni  fatte  nel  medesimo  anno  per
          concorso e a condizione che  siano  contabilizzate  entrate
          ulteriori a cio' appositamente destinate. 
              3.  La  valutazione  del  merito  eccezionale  per   la
          chiamata diretta  e'  effettuata  da  apposite  commissioni
          nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un
          minimo di tre fino ad un  massimo  di  cinque  esperti  del
          settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione
          per chiamata diretta. La durata delle commissioni non  puo'
          essere  superiore  ad  un  anno  dalla  data   di   nomina.
          L'incarico di componente delle  commissioni  e'  consentito
          solo per due mandati consecutivi.  La  partecipazione  alle
          commissioni  non  da'  diritto  a  compensi  o  gettoni  di
          presenza. Il rimborso delle spese effettivamente  sostenute
          e documentate e' proporzionalmente  a  carico  dei  bilanci
          degli Enti che propongono  le  assunzioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1  sono  a
          carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di  non
          aver superato il limite di cui  al  comma  2  dell'art.  9,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              5. I Ministeri vigilanti possono annualmente  destinare
          alle assunzioni di cui al presente art. specifiche  risorse
          da considerare aggiuntive rispetto  al  limite  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 9.» 
              Comma 403: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  1  del
          citato  decreto-legge  n.  87  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. (Modifiche alla disciplina  del  contratto  di
          lavoro a tempo determinato). - 1. - 2. Omissis 
              3. Le disposizioni di cui  al  presente  art.,  nonche'
          quelle di cui agli articoli 2 e  3,  non  si  applicano  ai
          contratti  stipulati   dalle   pubbliche   amministrazioni,
          nonche'  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo   determinato
          stipulati dalle universita' private, incluse le  filiazioni
          di universita' straniere,  istituti  pubblici  di  ricerca,
          societa'   pubbliche   che   promuovono   la   ricerca    e
          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
          o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto.» 
              Comma 405: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 227 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi  1  e
          2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  possono
          procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
          personale  a   tempo   indeterminato   di   qualifica   non
          dirigenziale nel limite  di  un  contingente  di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
          tecnologi  restano  ferme  le  percentuali  di  turn   over
          previste dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114. Al fine di  garantire  la  continuita'
          nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di
          quanto  disposto  dall'art.  2,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  e  nelle  more  della
          emanazione dei decreti di  riordino  di  cui  all'art.  17,
          comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti  e
          gli enti di ricerca possono  continuare  ad  avvalersi  del
          personale con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa in essere alla  data  del  31  dicembre  2015,
          mediante l'attivazione, previa verifica  di  idoneita',  di
          contratti  a  tempo  determinato  a  valere  sulle  risorse
          disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188,  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,
          nonche',  nel  limite  del  30  per  cento,  sulle  risorse
          derivanti  dalle  facolta'   assunzionali   disponibili   a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
          cui al presente comma il personale di cui  all'art.  3  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Sono
          conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni centrali.» 
              Comma 406: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 385 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «Art. 1385. A favore  degli  italiani  nel  mondo  sono
          disposti i seguenti interventi: a) per un ammontare pari  a
          150.000 euro per l'anno  2016,  per  il  funzionamento  del
          Consiglio generale degli italiani all'estero; 
              b) per un ammontare pari  a  100.000  euro  per  l'anno
          2016, per il  funzionamento  dei  Comitati  degli  italiani
          all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti; 
              c) per un ammontare pari a 3.400.000  euro  per  l'anno
          2016 per la promozione  della  lingua  e  cultura  italiana
          all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di
          lingua e cultura italiana all'estero; 
              d) per un ammontare pari  a  500.000  euro  per  l'anno
          2016, per l'incremento della  dotazione  finanziaria  degli
          istituti italiani di cultura di cui alla legge 22  dicembre
          1990, n. 401; 
              e) per un ammontare pari  a  650.000  euro  per  l'anno
          2016, ad integrazione della  dotazione  finanziaria  per  i
          contributi  diretti  in  favore   della   stampa   italiana
          all'estero di  cui  all'art.  1-bis  del  decreto-legge  18
          maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 luglio 2012, n. 103; 
              f) per un ammontare pari  a  100.000  euro  per  l'anno
          2016, in favore delle agenzie specializzate per  i  servizi
          stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 
              g) per un ammontare pari  a  150.000  euro  per  l'anno
          2016,  per  promuovere  l'attrattivita'  delle  universita'
          attraverso la  diffusione  dei  corsi  di  lingua  italiana
          online  e  avviare  campagne   informative   di   carattere
          didattico,  amministrativo   e   logistico   per   favorire
          l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; 
              h) per un ammontare pari a 100.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della societa' Dante
          Alighieri per garantire la continuita' delle sue iniziative
          di promozione del patrimonio culturale italiano  all'estero
          e per un ammontare pari a 250.000 euro per  ciascuno  degli
          anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei
          per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei; 
              i) per un ammontare  pari  a  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi  alle
          scuole italiane non statali paritarie all'estero. 
              Omissis.» 
 
              Comma 408: 
              - Il testo vigente  del  comma  1  dell'art.  23  della
          citata legge n.  289  del  2002  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 151. 
              Comma 414: 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art.  2  del
          decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2016,   n.   89
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2. (Disposizioni  per  la  stabilizzazione  e  il
          riconoscimento  della  Scuola  sperimentale  di   dottorato
          internazionale Gran Sasso Science Institute). - 1. Omissis 
              1-bis.  Il  contributo  per  la  stabilizzazione  della
          Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran  Sasso
          Science Institute (GSSI) e' incrementato di  5  milioni  di
          euro a decorrere dal 2019. Ai relativi  oneri  si  provvede
          quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita' di cui all'art. 5  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537. 
              Omissis.» 
              Comma 417: 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 360. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  3
          del decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre  2012,
          n. 262 (Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti
          presso le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  con  la
          funzione   di   garantire   il   supporto   tecnico    alla
          programmazione, alla valutazione e  al  monitoraggio  degli
          interventi pubblici): 
              «Art.  3.  (Criteri  di  designazione  e  modalita'  di
          selezione). - 1. - 4. Omissis 
              5. Ai componenti esterni non puo' essere corrisposto un
          compenso superiore ad euro 83.000 annui  lordi  e  comunque
          correlato    a    requisiti    documentabili    di     alta
          qualificazione.» 
              Comma 418: 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  488  e  491
          dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              «488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
          il  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          stabiliti  in  sede  europea,  indicati  nel  Documento  di
          programmazione economico-finanziaria e nelle relative  note
          di aggiornamento, gli enti previdenziali  pubblici  possono
          effettuare  investimenti  immobiliari,  esclusivamente   in
          forma indiretta e nel limite del  7  per  cento  dei  fondi
          disponibili. Nel rispetto del limite del 7  per  cento  dei
          fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  e'  autorizzato  a
          procedere   in    forma    diretta    alla    realizzazione
          dell'investimento relativo al Centro  polifunzionale  della
          polizia di Stato di Napoli secondo le modalita' di cui all'
          art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» 
              «491. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, previa valutazione della compatibilita'
          con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  488,  puo'  essere
          autorizzato il superamento del limite di  cui  al  medesimo
          comma 488.» 
              Comma 419: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  13  e  14
          dell'art. 15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario): 
              «Art. 15 (Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1. - 12. Omissis 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di cui  all'art.  17,
          comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  gli
          importi e le connesse prestazioni relative a  contratti  in
          essere di appalto di servizi  e  di  fornitura  di  beni  e
          servizi,  con  esclusione  degli  acquisti   dei   farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b) all'art. 17, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98,  convertito  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
          dai  seguenti:  «Qualora  sulla  base   dell'attivita'   di
          rilevazione di cui al presente comma,  nonche'  sulla  base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
          del codice civile.  Ai  fini  della  presente  lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1º gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima  Agenzia  di  cui  all'art.  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
          52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
          2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi  dell'art.
          1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  previa
          intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   nonche'   tenendo    conto    della    mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento o il rinnovo di incarichi ai  sensi  dell'art.
          15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
          e successive modificazioni.  Nell'ambito  del  processo  di
          riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano   operano   una   verifica,   sotto   il    profilo
          assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'   delle
          piccole   strutture   ospedaliere   pubbliche,   anche   se
          funzionalmente  e  amministrativamente  facenti  parte   di
          presidi ospedalieri articolati in piu' sedi,  e  promuovono
          l'ulteriore passaggio dal ricovero  ordinario  al  ricovero
          diurno e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
          ambulatoriale,  favorendo   l'assistenza   residenziale   e
          domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
              d) fermo restando quanto previsto dall'art.  17,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
          essi, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni  e  servizi  di
          importo  pari  o  superiore  a  1.000  euro  relativi  alle
          categorie merceologiche presenti nella piattaforma  CONSIP,
          gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
          disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero,  se  disponibili,
          dalle centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento
          costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in  violazione
          di quanto  disposto  dalla  presente  lettera  sono  nulli,
          costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono   causa   di
          responsabilita'  amministrativa.  Il  rispetto  di   quanto
          disposto alla presente lettera costituisce  adempimento  ai
          fini dell'accesso al finanziamento integrativo al  Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti di cui all'art.  12  dell'intesa  Stato-regioni
          del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  105  del   7   maggio   2005,   sulla   base
          dell'istruttoria  congiunta  effettuata  dalla   CONSIP   e
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  mettono   a
          disposizione  della  CONSIP  e   dell'Autorita'   nazionale
          anticorruzione,  secondo  modalita'  condivise,  tutte   le
          informazioni  necessarie   alla   verifica   del   predetto
          adempimento, sia con  riferimento  alla  rispondenza  delle
          centrali di committenza regionali alle disposizioni di  cui
          all'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, sia con riferimento alle convenzioni e alle  ulteriori
          forme  di  acquisto  praticate  dalle   medesime   centrali
          regionali; 
              d-bis) con la procedura  di  cui  al  quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti   di   cui   all'art.   12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d); 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti di cui all'art.  12  dell'Intesa  Stato-Regioni
          del 23 marzo 2005, sulla base  dell'istruttoria  effettuata
          dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'art. 17, comma 2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo  il
          penultimo periodo e' inserito il seguente:  «Nelle  aziende
          ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
          517, e negli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico pubblici, costituiti da un unico  presidio,  le
          funzioni e i compiti del  direttore  sanitario  di  cui  al
          presente art. e del dirigente medico  di  cui  all'art.  4,
          comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da  un  unico
          soggetto avente i requisiti di legge»; 
              g)  all'art.  8-sexies  del  decreto   legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. Ai contratti e agli accordi vigenti  nell'esercizio
          2012,  ai   sensi   dell'art.   8-quinquies   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  per  l'acquisto  di
          prestazioni sanitarie da soggetti privati  accreditati  per
          l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
          ospedaliera, si applica una riduzione  dell'importo  e  dei
          corrispondenti  volumi  d'acquisto  in  misura  determinata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, tale  da  ridurre
          la   spesa   complessiva   annua,   rispetto   alla   spesa
          consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per  cento  per
          l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
          cento a decorrere dall'anno  2014.  A  decorrere  dall'anno
          2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
          del settore ospedaliero privato accreditato  in  attuazione
          di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di
          valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno  del
          territorio nazionale, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  possono  programmare  l'acquisto  di
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta  specialita',
          nonche' di prestazioni erogate da parte degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
          cittadini  residenti  in  regioni  diverse  da  quelle   di
          appartenenza ricomprese negli accordi per la  compensazione
          della mobilita' interregionale di cui all'art. 9 del  Patto
          per la salute sancito in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014  (atto
          rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
          il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
          all'art. 19 del Patto per la salute sancito con intesa  del
          3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3
          del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal  primo
          periodo. Al fine di garantire, in ogni  caso,  l'invarianza
          dell'effetto finanziario connesso alla  deroga  di  cui  al
          periodo precedente, le regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono   ad   adottare   misure
          alternative,  volte,   in   particolare,   a   ridurre   le
          prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate  in
          regime  ambulatoriale,  di  pronto  soccorso,  in  ricovero
          ordinario e in riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
          dagli erogatori privati  accreditati,  in  misura  tale  da
          assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di  cui
          al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti  dall'art.
          9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 125; possono contribuire al raggiungimento del  predetto
          obiettivo finanziario anche misure alternative a valere  su
          altre  aree  della  spesa  sanitaria.  Le  prestazioni   di
          assistenza ospedaliera di alta  specialita'  e  i  relativi
          criteri di  appropriatezza  sono  definiti  con  successivo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. In sede  di  prima  applicazione  sono
          definite prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  di  alta
          specialita'  i   ricoveri   individuati   come   "ad   alta
          complessita'"    nell'ambito    del     vigente     Accordo
          interregionale  per  la   compensazione   della   mobilita'
          sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente
          ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i
          provvedimenti di propria competenza di compensazione  della
          maggiore  spesa  sanitaria   regionale   per   i   pazienti
          extraregionali  presi  in  carico  dagli  IRCCS.  Ne  danno
          altresi'  comunicazione  alle  regioni  di  residenza   dei
          medesimi pazienti  e  al  coordinamento  regionale  per  la
          salute e per gli affari finanziari al fine  di  permettere,
          alla fine dell'esercizio,  le  regolazioni  in  materia  di
          compensazione della  mobilita'  sanitaria  nell'ambito  del
          riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  del   Servizio
          sanitario nazionale.  Le  regioni  pubblicano  per  ciascun
          IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni  rese
          ai pazienti extraregionali  di  ciascuna  regione.  Qualora
          nell'anno 2011 talune strutture private  accreditate  siano
          rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto
          di situazioni di insolvenza,  le  indicate  percentuali  di
          riduzione della spesa possono tenere conto  degli  atti  di
          programmazione regionale riferiti alle  predette  strutture
          rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando
          misure di contenimento dei costi su altre aree della  spesa
          sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario  previsto
          dal presente comma. La misura di contenimento  della  spesa
          di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  lettera  a),  terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  15  dell'art.  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche). - 1. - 14. Omissis 
              15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
          parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4  dell'art.  4
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino  del  settore
          termale): 
              «4. Erogazione delle cure termali. 
              1. - 3. Omissis 
              4.  L'unitarieta'  del   sistema   termale   nazionale,
          necessaria   in   rapporto   alla   specificita'   e   alla
          particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
          assicurata  da   appositi   accordi   stipulati,   con   la
          partecipazione del Ministero della sanita', tra le  regioni
          e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le
          organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
          aziende termali; tali accordi  divengono  efficaci  con  il
          recepimento da parte  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
          3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.» 
              Comma 420: 
              - Il testo modificato  del  comma  1  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo n.  58  del  1998  e'  riportato
          nelle note all'art. 1, comma 217. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  2
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico
          in materia di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
              a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001, i loro consorzi o  associazioni  per  qualsiasi  fine
          istituiti, gli enti pubblici economici e  le  autorita'  di
          sistema portuale; 
              b) «controllo»: la situazione descritta nell'art.  2359
          del codice  civile.  Il  controllo  puo'  sussistere  anche
          quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
          patti  parasociali,  per   le   decisioni   finanziarie   e
          gestionali strategiche relative  all'attivita'  sociale  e'
          richiesto  il  consenso  unanime  di  tutte  le  parti  che
          condividono il controllo; 
              c)  «controllo   analogo»:   la   situazione   in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
              d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in  cui
          l'amministrazione   esercita   congiuntamente   con   altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'art. 5, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50; 
              e) «enti locali»:  gli  enti  di  cui  all'art.  2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              f)  «partecipazione»:  la   titolarita'   di   rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
              g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una
          societa' detenuta da  un'amministrazione  pubblica  per  il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
              h) «servizi di interesse  generale»:  le  attivita'  di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
              i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi
          di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di  essere
          erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; 
              l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V  e  VI,
          capo I, del libro V del codice civile,  anche  aventi  come
          oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili,  ai
          sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; 
              m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in  cui
          una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri  di
          controllo ai sensi della lettera b); 
              n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa'  a
          controllo pubblico, nonche' le altre  societa'  partecipate
          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a
          controllo pubblico; 
              o)  «societa'  in  house»:  le  societa'  sulle   quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e  che  soddisfano
          il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'art.  16,
          comma 3; 
              p) «societa' quotate»:  le  societa'  a  partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.» 
              Comma 421: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'ottavo   comma
          dell'art.  40  della  legge   30   marzo   1981,   n.   119
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981): 
              «Con decreto del Ministro del  tesoro  puo',  altresi',
          essere variata la percentuale o il  livello  massimo  delle
          disponibilita' degli enti  e  che  le  aziende  di  credito
          possono tenere presso di se', e possono essere  modificate,
          in relazione a  particolari  situazioni  delle  aziende  di
          credito, le modalita' di riafflusso delle disponibilita' di
          cui al sesto comma.» 
              Comma 423: 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  56-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art.  56-bis  (Semplificazione  delle   procedure   in
          materia   di   trasferimenti   di   immobili   agli    enti
          territoriali). -  1.  Il  trasferimento  in  proprieta',  a
          titolo   non   oneroso,   a   comuni,   province,    citta'
          metropolitane e regioni dei beni immobili di  cui  all'art.
          5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto  legislativo
          28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo  territorio,  e'
          disciplinato  dal   presente   art..   Sono   esclusi   dal
          trasferimento i beni in uso per finalita' dello Stato o per
          quelle di  cui  all'art.  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,  i  beni
          per i quali siano in corso procedure  volte  a  consentirne
          l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli per i quali
          siano in corso operazioni di valorizzazione  o  dismissione
          di beni immobili ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 
              2. A decorrere dal 1°  settembre  2013,  i  comuni,  le
          province,  le  citta'  metropolitane  e  le   regioni   che
          intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al  comma
          1 presentano all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  termine
          perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita'  tecniche
          da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta  di
          attribuzione   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
          dell'ente,  che  identifica  il  bene,  ne   specifica   le
          finalita'  di  utilizzo  e  indica  le  eventuali   risorse
          finanziarie preordinate  a  tale  utilizzo.  L'Agenzia  del
          demanio, verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  per
          l'accoglimento  della  richiesta,   ne   comunica   l'esito
          all'ente interessato entro sessanta giorni dalla  ricezione
          della richiesta. In caso di esito positivo  si  procede  al
          trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
          demanio. In caso  di  esito  negativo,  l'Agenzia  comunica
          all'ente interessato  i  motivi  ostativi  all'accoglimento
          della richiesta. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione
          del  motivato  provvedimento  di   rigetto,   l'ente   puo'
          presentare una  richiesta  di  riesame  del  provvedimento,
          unitamente ad elementi e  documenti  idonei  a  superare  i
          motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio. 
              3. Laddove le richieste  abbiano  ad  oggetto  immobili
          assegnati alle  amministrazioni  pubbliche,  l'Agenzia  del
          demanio interpella le amministrazioni interessate, al  fine
          di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni,
          la  conferma  della  permanenza  o  meno   delle   esigenze
          istituzionali e indicazioni in  ordine  alle  modalita'  di
          futuro utilizzo dell'immobile. Qualora  le  amministrazioni
          non confermino, entro tale  termine,  la  permanenza  delle
          esigenze istituzionali, l'Agenzia,  nei  successivi  trenta
          giorni, avvia con le altre amministrazioni la  verifica  in
          ordine alla possibilita' di inserire il bene nei  piani  di
          razionalizzazione di cui all'art. 2, commi 222,  222-bis  e
          222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
          modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo  e
          sia accertato che l'immobile non assolve ad altre  esigenze
          statali,  la  domanda  e'   accolta   e   si   procede   al
          trasferimento del bene  con  successivo  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia del demanio.  In  caso  di  conferma
          delle   esigenze   di   cui   al   comma   2    da    parte
          dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia  comunica  all'ente
          richiedente  i  motivi  ostativi   all'accoglimento   della
          richiesta. 
              4.  Qualora  per  il   medesimo   immobile   pervengano
          richieste di attribuzione  da  parte  di  piu'  livelli  di
          governo territoriale, il bene e' attribuito, in  forza  dei
          principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio,
          in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane  e
          subordinatamente alle province e alle regioni. In  caso  di
          beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti
          agli enti utilizzatori. 
              5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3  si  prevede
          che,  trascorsi  tre  anni   dal   trasferimento,   qualora
          all'esito di apposito monitoraggio effettuato  dall'Agenzia
          del demanio l'ente territoriale non  risulti  utilizzare  i
          beni trasferiti,  gli  stessi  rientrino  nella  proprieta'
          dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 
              6.  I  beni  trasferiti,  con  tutte   le   pertinenze,
          accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio
          disponibile  delle  regioni  e  degli   enti   locali.   Il
          trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
          cui i  beni  si  trovano,  con  contestuale  immissione  di
          ciascun  ente  territoriale,  a  decorrere  dalla  data  di
          sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del  bene
          di cui ai commi  2  e  3,  nel  possesso  giuridico  e  con
          subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e  passivi
          relativi al bene trasferito. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alle
          regioni e agli enti locali che acquisiscono  in  proprieta'
          beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono  ridotte  in
          misura  pari  alla   riduzione   delle   entrate   erariali
          conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non
          sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
          lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede
          al recupero da parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere
          sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non  sufficienti,
          mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
          parte dell'ente interessato. 
              8. Al fine di soddisfare le esigenze  allocative  delle
          amministrazioni statali, gli enti  territoriali  continuano
          ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro
          proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime. 
              9. Le disposizioni del presente art. non  si  applicano
          nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. 
              10.  Alle  risorse  nette  derivanti  a  ciascun   ente
          territoriale  dall'eventuale  alienazione  degli   immobili
          trasferiti ai sensi del presente art. ovvero dall'eventuale
          cessione di quote  di  fondi  immobiliari  cui  i  medesimi
          immobili  siano  conferiti  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 9, comma 5, del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. 
              11.   In   considerazione   dell'eccezionalita'   della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie di riduzione del debito pubblico,  al  fine  di
          contribuire alla stabilizzazione finanziaria  e  promuovere
          iniziative volte allo sviluppo economico  e  alla  coesione
          sociale, e' altresi' destinato al Fondo per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, con le modalita' di  cui  al  comma  5
          dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
          il   10   per   cento   delle   risorse   nette   derivanti
          dall'alienazione  dell'originario  patrimonio   immobiliare
          disponibile  degli  enti  territoriali,   salvo   che   una
          percentuale uguale o maggiore non sia destinata  per  legge
          alla riduzione del debito del medesimo ente. Per  gli  enti
          territoriali  la  predetta  quota  del  10%  e'   destinata
          prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e  per
          la restante quota secondo quanto stabilito  dal  comma  443
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228.  Per  la
          parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
          di  Stato,  resta  fermo  quanto  disposto  dal  comma  443
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              12. Le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili
          con quanto previsto dal presente art.. 
              13. All'art.  33,  comma  8-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il quinto periodo e' soppresso; 
              b)  al   sesto   periodo,   le   parole:   «,   nonche'
          l'attribuzione  agli  Enti  territoriali  delle  quote  dei
          fondi, nel rispetto della ripartizione e per  le  finalita'
          previste dall'art. 9  del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'art. 5, comma
          1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento
          ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.» 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 360. 
              Comma 424: 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              Comma 427: 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  4  dell'art.
          11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n.  248  (Misure  di  contrasto  all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              «Art. 11-quinquies. (Dismissione di immobili). -  1.  -
          3. Omissis 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  riconosciuti  all'Agenzia  del   demanio   i
          maggiori  costi  sostenuti  per   le   attivita'   connesse
          all'attuazione  del   presente   art.,   a   valere   sulle
          conseguenti maggiori entrate. 
              Omissis.» 
              Comma 428: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003,  n.  27  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
          e di procedure  di  contabilita'),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 7. (Dismissione di beni immobili dello Stato).  -
          1.  Nell'ambito  delle  azioni   di   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione  di
          beni immobili dello Stato, l'alienazione di  tali  immobili
          e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
          il cui prezzo di vendita  sia  fissato  secondo  criteri  e
          valori di mercato. L'Agenzia del demanio e'  autorizzata  a
          vendere a trattativa privata ovvero,  per  gli  anni  2015,
          2016 e 2017  nonche'  per  gli  anni  2019,  2020  e  2021,
          mediante  procedura  ristretta   alla   quale   investitori
          qualificati, in possesso  di  requisiti  e  caratteristiche
          fissati   con   decreto    direttoriale    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  in  relazione  alla  singola
          procedura di dismissione, sono invitati  a  partecipare  e,
          successivamente,  a  presentare  offerte  di  acquisto  nel
          rispetto delle  modalita'  e  dei  termini  indicati  nella
          lettera  di  invito,  anche  in  blocco,  i  beni  immobili
          appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
          A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno  l'uso
          governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto
          di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
          Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo  del
          comma 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25  settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410,  nonche'  al  primo  ed  al  secondo
          periodo del comma 18 del medesimo art. 3.» 
              Comma 429: 
              - Si riporta il testo del comma 8-quater  dell'art.  33
          del citato decreto-legge n. 98 del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare) - 1. - 8-ter Omissis 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          art.  ovvero  dall'art.  33-bis,  limitatamente   ai   beni
          suscettibili di valorizzazione. Al  predetto  Dicastero,  a
          fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
          riconosciuto un ammontare pari al 10 per cento  del  valore
          di  apporto  dei  beni,  da   impiegare   con   prioritaria
          destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione
          del settore infrastrutturale, ad  esclusione  di  spese  di
          natura ricorrente. Il predetto ammontare e'  corrisposto  a
          valere sulle risorse  monetarie  eventualmente  pagate,  al
          momento del conferimento, dalla societa'  di  gestione  del
          risparmio di cui al comma 1, che sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione
          allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
          difesa, nei  limiti  dell'importo  da  riconoscere  a  tale
          Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni  finanziarie
          iscritte nel medesimo stato di  previsione.  In  ogni  caso
          fino a quando la procedura  di  valorizzazione  di  cui  al
          comma 4 non sia stata completata,  secondo  le  valutazioni
          effettuate  dalla  relativa  societa'   di   gestione   del
          risparmio, il Ministero della difesa non puo'  alienare  la
          maggioranza delle predette quote. Con decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, su indicazione  dell'Agenzia
          del demanio, sono assegnate una parte delle restanti  quote
          dello stesso Ministero, nella misura  massima  del  25  per
          cento e minima del 10 per cento  delle  stesse,  agli  Enti
          territoriali interessati dalle procedure di cui al presente
          comma; le risorse rivenienti dalla  cessione  delle  stesse
          sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e,  solo
          in  assenza  del  debito,   o   comunque   per   la   parte
          eventualmente  eccedente,  a  spese  di  investimento.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito  dall'art.  35,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate  nel  presente  comma.
          Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della
          difesa di cui al secondo periodo del  presente  comma,  non
          suscettibili di conferimento ai fondi di  cui  al  presente
          comma o agli strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano
          nella  disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per   le
          attivita' di alienazione,  di  gestione  e  amministrazione
          secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a  tali
          fini, del supporto  tecnico  specialistico  della  societa'
          Difesa Servizi Spa, sulla base di  apposita  convenzione  a
          titolo gratuito sottoscritta con la citata  societa',  alla
          quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'art.
          4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 10 e  11-bis  dell'art.
          307 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 307  (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa). - 1. - 9. Omissis 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori  e
          del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Agenzia  del
          demanio, individua, con uno o piu'  decreti,  gli  immobili
          militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2,  da
          alienare secondo le seguenti procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'art. 58 del decreto  legge  25  giugno  2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della  difesa  che  puo'  avvalersi  del  supporto
          tecnico-operativo   di   una   societa'   pubblica   o    a
          partecipazione  pubblica  con  particolare   qualificazione
          professionale  ed  esperienza   commerciale   nel   settore
          immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio; 
              c) i contratti di trasferimento di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
              d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2013,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente all' 80 per cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  10  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 4, comma 4-decies, del  decreto-legge  25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo  2010,  n.  42,  ovvero  all'art.  34   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  la  determinazione
          finale  delle  conferenze  di  servizio  o  il  decreto  di
          approvazione  degli  accordi  di   programma,   comportanti
          variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal
          consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i  quali  i
          due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione,
          si  intendono  comunque  ratificati.  Il  medesimo  termine
          perentorio e il meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
          ratifica delle determinazioni finali  delle  conferenze  di
          servizi si applicano alle procedure  di  valorizzazione  di
          cui all'art. 314; 
              e)  le  alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
              f) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'art. 12, comma 3, del  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  l'elenco  di  tali
          immobili al Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          che  si  pronuncia,  entro   il   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'art. 12, comma 2, del citato codice  di
          cui al decreto legislativo n.  42  del  2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'art. 13 del citato codice. Le approvazioni e  le
          autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o
          negate entro novanta giorni dalla ricezione della  istanza.
          Le disposizioni del citato codice, parti prima  e  seconda,
          si applicano anche dopo la dismissione. 
              11. Omissis 
              11-bis. In materia  di  valorizzazione  e  dismissione,
          nonche'   di   trasferimento   o   conferimento   a   fondi
          immobiliari, di beni immobili del Ministero  della  difesa,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
              a) art. 3-ter, commi 12  e  13,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto  dall'art.
          27, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
              b)  articoli  43  e  53,  comma  2,  lettera  a),   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
              c) comma 8-quater  dell'art.  33  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art.  23-ter,
          comma 1, lettera g), del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135; 
              d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n.
          183, e successive modificazioni. 
              d-bis) art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per
          cento  dei  proventi  derivanti  dalla  vendita  dei   beni
          militari e' assegnata al Ministero della difesa per  essere
          destinata a spese d'investimento.» 
              Comma 430: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1072  dell'art.
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              «1072. Il fondo da ripartire di cui all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.» 
              Comma 431: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare): 
              «Art. 3. (Modalita' per la cessione degli immobili).  -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   pubblicare   nella   Gazzetta    Ufficiale.
          L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei  beni  al
          patrimonio  disponibile.  Con  gli  stessi   decreti   sono
          determinati: 
              a) il prezzo iniziale che le societa'  corrispondono  a
          titolo definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni
          immobili  e  le  modalita'  di   pagamento   dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; 
              b)    le     caratteristiche     dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di
          cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune  dei
          portatori dei titoli, il quale, oltre ai  poteri  stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione; 
              c) l'immissione delle societa' nel  possesso  dei  beni
          immobili trasferiti; 
              d) la gestione  dei  beni  immobili  trasferiti  e  dei
          contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale  con
          criteri di remunerativita'; 
              e) le modalita' per la valorizzazione  e  la  rivendita
          dei beni immobili trasferiti. 
              1-bis. Per quanto concerne  i  beni  immobili  di  enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello  Stato
          di particolare valore artistico e  storico  i  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. 
              2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai
          sensi del comma 1 i gestori degli  stessi,  individuati  ai
          sensi del comma 1, lettera d), sono  responsabili  a  tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 
              3. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto, in forma individuale e a  mezzo  di
          mandato collettivo, al prezzo  determinato  secondo  quanto
          disposto dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di  esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1. Sono confermate  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'art. 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.
          104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
          del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.  104,  sono
          estese ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso  residenziale
          trasferite alle societa' costituite ai sensi  del  comma  1
          dell'art. 2. 
              3-bis. E' riconosciuto in favore dei  conduttori  delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale,  al
          prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.  Le
          modalita'  di  esercizio  del  diritto  di   opzione   sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1. 
              4. E' riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale,   con   reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto  1978,
          n. 457, e  successive  modificazioni,  inferiore  a  19.000
          euro, al rinnovo del contratto di locazione per un  periodo
          di  nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza   del
          contratto   successiva   al    trasferimento    dell'unita'
          immobiliare alle societa' di cui al comma  1  dell'art.  2,
          con applicazione del medesimo canone di locazione  in  atto
          alla data di scadenza del contratto. Per  le  famiglie  con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il  limite  del  reddito   familiare   complessivo   lordo,
          determinato  con  le   modalita'   indicate   nel   periodo
          precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei  casi  previsti  dai
          primi due periodi del presente comma, qualora  l'originario
          contratto di locazione non sia stato formalmente  rinnovato
          ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
          periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
          per un periodo di nove anni decorre dalla data,  successiva
          al trasferimento dell'unita' immobiliare alle  societa'  di
          cui al comma 1 dell'art.  2,  in  cui  sarebbe  scaduto  il
          contratto di locazione se fosse  stato  rinnovato.  Per  le
          unita'     immobiliari     occupate      da      conduttori
          ultrasessantacinquenni o nel  cui  nucleo  familiare  siano
          compresi  soggetti  conviventi,  legati  da   rapporti   di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
          n.  104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola   nuda
          proprieta', quando essi abbiano esercitato  il  diritto  di
          opzione e prelazione di cui al comma 5 con  riferimento  al
          solo diritto di usufrutto. 
              5. E' riconosciuto il diritto di prelazione  in  favore
          dei   conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad    uso
          residenziale, delle unita' immobiliari ad  uso  diverso  da
          quello residenziale nonche' in favore degli affittuari  dei
          terreni, solo per il caso di vendita degli immobili  ad  un
          prezzo inferiore a quello  di  esercizio  dell'opzione.  Il
          diritto di prelazione eventualmente spettante ai  sensi  di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente nel caso di vendita frazionata  degli  immobili.
          La vendita si considera frazionata esclusivamente nel  caso
          in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta  in  vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'. Il diritto  di  prelazione  sussiste  anche  se  la
          vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in  blocco.
          I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga  a
          quanto previsto dalla vigente  normativa,  gli  adempimenti
          necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto  di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 
              6. I diritti dei  conduttori  e  degli  affittuari  dei
          terreni sono riconosciuti se essi sono  in  regola  con  il
          pagamento dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che
          non sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto  o
          della locazione. Sono inoltre riconosciuti  i  diritti  dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria. 
              7. Il prezzo di vendita degli immobili e  delle  unita'
          immobiliari e' determinato in ogni caso  sulla  base  delle
          valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento  i
          prezzi effettivi di  compravendite  di  immobili  e  unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita' immobiliari liberi ovvero  i  terreni  e  le  unita'
          immobiliari per i quali gli affittuari o i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti in  vendita  al  miglior  offerente  individuato  con
          procedura  competitiva,   le   cui   caratteristiche   sono
          determinate dai decreti di cui al comma 1,  fermo  restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
              7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso
          diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in
          blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto  a  mezzo
          di  mandato  collettivo,  a  condizione  che   questo   sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle unita' facenti parte del blocco oggetto  di  vendita.
          Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito  della
          procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini   di
          esercizio del diritto di  opzione  stabilito  dal  presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi  del  comma
          13, offerte in opzione  ai  conduttori  che  acquistano  in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi  immobili  e'  altresi'   confermato   l'ulteriore
          abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti  in  vigore,
          in favore esclusivamente dei conduttori  che  acquistano  a
          mezzo di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso
          residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento  delle
          unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto  di
          quelle libere. Per i  medesimi  immobili  e'  concesso,  in
          favore dei conduttori che acquistano  a  mezzo  di  mandato
          collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma  meno
          dell'80 per cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile al netto di quelle  libere,  un  abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per cento. Le modalita' di applicazione degli  abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il prezzo di vendita dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di
          mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30  per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto da esercitarsi con  le  modalita'  e
          nei termini di cui al  comma  3  del  presente  art..  Agli
          affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli  che
          esercitano  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,   e'
          concesso  l'ulteriore  abbattimento   di   prezzo   secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che esercitano il  diritto  di  opzione  possono  procedere
          all'acquisto dei terreni attraverso il regime di  aiuto  di
          Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea  con
          decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933  del  3  giugno
          2001. Non si applicano alle  operazioni  fondiarie  attuate
          attraverso il regime di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le
          disposizioni previste dall'art. 8  della  legge  26  maggio
          1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971,  n.
          817.  Tali  operazioni  usufruiscono   delle   agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604. 
              9. La determinazione esatta del prezzo  di  vendita  di
          ciascun  bene  immobile  e  unita'   immobiliare,   nonche'
          l'espletamento, ove necessario,  delle  attivita'  inerenti
          l'accatastamento  dei  beni  immobili   trasferiti   e   la
          ricostruzione  della  documentazione  ad   essi   relativa,
          possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
          societa'  aventi   particolare   esperienza   nel   settore
          immobiliare, individuate con procedura competitiva, le  cui
          caratteristiche sono determinate  dai  decreti  di  cui  al
          comma 1. 
              10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.   79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive  modificazioni,  che  non  sono  stati
          aggiudicati alla data del 31 ottobre  2001,  sono  alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto. 
              11. I beni immobili degli enti previdenziali  pubblici,
          diversi da quelli di cui al comma 10 e che non  sono  stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita' di cui al presente decreto. La  disposizione  non
          si  applica  ai  beni  immobili  ad   uso   prevalentemente
          strumentale. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali emana direttive agli  enti  previdenziali  pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi. Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite  al
          bilancio per  essere  accreditate  su  conti  di  tesoreria
          vincolati intestati all'ente venditore; sulle  giacenze  e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  E'
          abrogato il comma 3 dell'art. 2  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche  e  delle
          riserve legali degli enti previdenziali pubblici  vincolati
          a  costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando   il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e  i  proventi
          di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la  facolta'  di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni  previdenziali,  ai  sensi  di   quanto   disposto
          dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974,  n.  370,  nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
              13. Con i decreti  di  cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli  immobili
          di pregio. Si considerano comunque di pregio  gli  immobili
          situati nei centri storici urbani, ad eccezione  di  quelli
          individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, che si  trovano  in  stato  di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e di risanamento conservativo, ovvero  di  ristrutturazione
          edilizia. 
              14. Sono nulli gli atti di disposizione degli  immobili
          ad uso residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13
          acquistati  per  effetto  dell'esercizio  del  diritto   di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 
              15. Ai fini della valorizzazione dei beni il  Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di servizi o promuove accordi di programma  per  sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per  l'assegnazione
          agli enti territoriali interessati dal procedimento di  una
          quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore  al  15
          per cento, del ricavato attribuibile alla  rivendita  degli
          immobili valorizzati. 
              15-bis. Per la  valorizzazione  di  cui  al  comma  15,
          l'Agenzia del demanio puo' individuare,  d'intesa  con  gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il  sostegno  alle  politiche  per  i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'. 
              15-ter. [Nell'ambito dei processi di  razionalizzazione
          dell'uso degli immobili pubblici ed  al  fine  di  adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti dall'adozione dello strumento  professionale,  il
          Ministero della difesa puo' individuare  beni  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  mantenuti  in  uso  al   medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
          le societa' a partecipazione  pubblica  e  con  i  soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel  rispetto  dei   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico-contabile]. 
              16. La pubblicazione dei decreti  di  cui  al  comma  1
          produce gli effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice
          civile  in   favore   della   societa'   beneficiaria   del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'art. 1. 
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi  del  comma  1,
          non si applica al trasferimento ivi previsto e puo'  essere
          esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni  da
          parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma  1  e
          le   successive   rivendite   non   sono   soggetti    alle
          autorizzazioni previste dal testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto  disposto
          dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, come modificato dall'art. 1 della  legge  2  aprile
          2001, n. 136, concernente la proposizione  di  progetti  di
          valorizzazione e gestione  di  beni  immobili  statali.  Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e gli altri soggetti pubblici non  possono  in  alcun  caso
          rendersi acquirenti dei beni immobili di  cui  al  presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma non si applica agli enti  pubblici  territoriali  che
          intendono acquistare beni immobili ad uso non  residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono acquistare unita' immobiliari residenziali  poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni  di
          disagio  economico   di   cui   al   comma   4,   ai   fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,  le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali possono costituire societa' per azioni,  anche
          con la  partecipazione  di  azionisti  privati  individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica. 
              18. Lo Stato e gli altri enti pubblici  sono  esonerati
          dalla consegna dei documenti relativi alla  proprieta'  dei
          beni e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale
          nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
          previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Restano  fermi  i  vincoli
          gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma
          1  puo'  essere   disposta   in   favore   delle   societa'
          beneficiarie del trasferimento la  garanzia  di  un  valore
          minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di  affitto
          o locazione. 
              19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad   esse
          trasferiti, le societa' sono esonerate dalla  garanzia  per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla   proprieta'   dei    beni    e    alla    regolarita'
          urbanistica-edilizia e fiscale nonche' dalle  dichiarazioni
          di conformita' catastale previste dall'art. 19, commi 14  e
          15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  La
          garanzia per vizi e per evizione e' a  carico  dello  Stato
          ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene  prima  del
          trasferimento a favore delle societa'. Le  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di
          tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1.  Gli
          onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari
          di cui al presente art. sono ridotti alla meta'. La  stessa
          riduzione  si  applica  agli  onorari   notarili   per   la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. In caso di cessione agli affittuari  o  ai  conduttori
          detti onorari sono ridotti al 25 per  cento.  I  notai,  in
          occasione degli atti di rivendita, provvederanno  a  curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura catastale relative ai  provvedimenti  e  agli  atti
          previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e  1-bis
          del presente  art.  se  le  stesse  non  siano  state  gia'
          eseguite. 
              19-bis. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al
          presente art., e di quelle di cui all'art. 11-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.   248,
          l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del
          decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,  puo'  essere
          acquisito successivamente agli atti di trasferimento e  non
          si applica la disposizione di cui al comma 3  del  medesimo
          art. 6. 
              20. Le unita' immobiliari  definitivamente  offerte  in
          opzione entro il 26  settembre  2001  sono  vendute,  anche
          successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle  altre
          condizioni indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per le quali i conduttori, in assenza della citata  offerta
          in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto  entro
          il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, sono vendute al prezzo  e  alle  condizioni
          determinati in base alla normativa vigente alla data  della
          predetta manifestazione di volonta' di  acquisto.  Per  gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8  e'
          confermato  limitatamente  ad  acquisti  di   sole   unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali   complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere. 
              20-bis.  Agli   immobili   del   patrimonio   abitativo
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di
          conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi  comuni  di
          investimento immobiliare di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 5 febbraio  2014,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19   marzo   2014,
          continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a
          20 del presente art.. Al fine di accelerare il processo  di
          dismissione  del  patrimonio  suddetto  ai  conduttori,  il
          termine  previsto  dal  comma   1   dell'art.   7-bis   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2013.» 
              Comma 432: 
              - Si riporta il testo del  comma  222-bis  dell'art.  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 222. Omissis 
              222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
          perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
          222  rapportando  gli  stessi   alle   effettive   esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o  di
          ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
          determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
          2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
          spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
          della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
          utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
          previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
          verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
          di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
          realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
          organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
          razionalizzazione.  Al  fine  di  pervenire  ad   ulteriori
          risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
          comma 222 comunicano all'Agenzia del  demanio,  secondo  le
          modalita' ed i termini determinati  con  provvedimento  del
          direttore della medesima Agenzia, i dati e le  informazioni
          relativi ai costi per l'uso  degli  edifici  di  proprieta'
          dello  Stato  e  di  terzi  dalle  stesse  utilizzati.  Con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia del  demanio  sono
          comunicati gli indicatori di  performance  elaborati  dalla
          medesima Agenzia in termini di costo  d'uso/addetto,  sulla
          base dei dati e delle informazioni fornite  dalle  predette
          Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due  anni
          dalla pubblicazione del  relativo  provvedimento  nel  sito
          internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
          ai migliori indicatori di  performance  ivi  riportati.  In
          caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla  Corte  dei  conti
          per   gli   atti   di    rispettiva    competenza.    Nella
          predisposizione   dei    piani    di    ottimizzazione    e
          razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere
          tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla
          riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese  quelle
          recate  dal  presente  decreto.  Le  presenti  disposizioni
          costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
          negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
          ordinamenti.  A  tal  fine,  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, e' istituito  un  tavolo  tecnico  permanente  con  il
          compito di supportare l'adeguamento degli  enti  locali  ai
          citati principi e monitorarne lo stato di attuazione. 
              Omissis.» 
              Comma 434: 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  6  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 6 (Disposizioni in  materia  di  dismissioni  dei
          beni immobili pubblici). - 1. - 5. Omissis 
              6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  eventuali
          maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti  dalla
          distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma
          di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni  di
          capitale, possono essere  utilizzate,  nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica e secondo  criteri  e  limiti
          stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, per aumenti di capitale di  societa'  partecipate,
          anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la
          sottoscrizione   di   capitale   di   societa'   di   nuova
          costituzione  ovvero   per   l'aumento   della   quota   di
          partecipazione al  capitale  delle  predette  societa'.  Le
          somme introitate a tale titolo sono riassegnate,  anche  in
          deroga  ai  limiti  previsti  per  le  riassegnazioni,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ad
          apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze per essere  versate
          ad  apposita  contabilita'  speciale   di   tesoreria.   Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione della presente legge. 
              Omissis.» 
              Comma 435: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1187  dell'art.
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              «1187. Al fine di assicurare un adeguato  e  tempestivo
          sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti  sul
          lavoro, anche  per  i  casi  in  cui  le  vittime  medesime
          risultino prive della copertura  assicurativa  obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e'  istituito
          presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
          il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
          infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
          e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definite  le  tipologie  dei  benefici
          concessi,  ivi  comprese  anticipazioni  sulle  prestazioni
          erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le  modalita'  di
          accesso agli stessi.» 
              Comma 436: 
              - Il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  48  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 376. 
              Comma 437: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446 e' riportato nelle note  all'art.  1,
          comma 17. 
              - Il testo vigente del comma 1-ter dell'art.  21  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 1. 
              Comma 438: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  3
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 3 (Modalita'  e  criteri  per  la  stipula  degli
          accordi). - 1. Omissis 
              2. La stipula e l'efficacia degli  accordi  di  cui  al
          comma 1, e' subordinata: 
              a) alla  firma  di  un'intesa  tra  i  Paesi  creditori
          partecipanti al Club di Parigi ed  al  conseguente  accordo
          bilaterale di rinegoziazione; 
              b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 1, comma 2,  ed  alla  presentazione  e  positiva
          valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3,  della
          legge 25 luglio 2000, n. 209. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  47
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni  rinnovo
          contrattuale. 
              Omissis.» 
              Comma 440: 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  2  dell'art.
          47-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  47-bis  (Tutela  retributiva  per  i  dipendenti
          pubblici). - 1. Omissis 
              2.  In  ogni  caso  a  decorrere  dal  mese  di  aprile
          dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
          nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
          rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di  cui  al
          comma 1,  e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei  rispettivi
          comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
          stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  finanziaria  in   sede   di
          definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
          economica che  costituisce  un'anticipazione  dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale.» 
              - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 2  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 301. 
              Comma 441: 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
          «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, S.O. 
              - Il citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005,  n.
          249, S.O. 
              Comma 442: 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato  decreto
          legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note all'art.
          1, comma 150. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 680 dell'art. 1
          della citata legge n. 205 del 2017: 
              «680. Al fine  di  riconoscere  la  specificita'  della
          funzione e del ruolo del personale delle Forze armate,  dei
          Corpi di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi  Fondi
          per i servizi  istituzionali  del  personale  del  comparto
          sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
          la rivalutazione delle misure orarie per  il  compenso  del
          lavoro straordinario, nonche' per  l'attuazione  di  quanto
          previsto dall'art. 46 del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro  per  l'anno
          2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni  di
          euro a decorrere  dall'anno  2020,  ad  un  apposito  fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri   della   semplificazione   e    della    pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
          Ministri dell'interno, della difesa e della  giustizia.  Le
          risorse destinate  a  incrementare  le  disponibilita'  dei
          citati fondi devono essere attribuite  con  riferimento  ai
          trattamenti economici accessori relativi  allo  svolgimento
          dei servizi operativi per la  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
          tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.» 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6 dell'art.
          46  del  decreto  legislativo  29  maggio   2017,   n.   95
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 46. (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
          delle Forze armate). - 1. - 2. Omissis 
              3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
          e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              4. - 5. Omissis 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi dell'art. 24, comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1998,  n.  448.  In  relazione  a  quanto
          previsto in attuazione dell'art. 1, comma 680, della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205 (61), per gli anni  2018,  2019  e
          2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
          periodo del presente comma. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 45
          del citato decreto legislativo n. 95 del 2017: 
              «Art. 45. (Disposizioni finali e finanziarie)  -  1.  -
          10. Omissis 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  in  analogia  con
          quanto previsto dall'art. 1826-bis del decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, al fine  di  fronteggiare  specifiche
          esigenze  di  carattere  operativo  ovvero  di  valorizzare
          l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento  di
          qualificati  obiettivi,  e'  istituito  un  apposito  fondo
          destinato alle qualifiche di vice questore  aggiunto  e  di
          vice questore e  qualifiche  e  gradi  corrispondenti.  Con
          distinti  decreti  annuali  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  definite  le  misure  dei  compensi,  i  criteri  per
          l'attribuzione e le modalita' applicative. Il fondo di  cui
          al presente comma e' alimentato con le seguenti somme: 
              a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; 
              b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; 
              c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; 
              d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45  milioni  di
          euro. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          42 (Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il  personale
          direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018»): 
              «Art. 8. (Fondo per la retribuzione  di  rischio  e  di
          posizione e per la retribuzione di risultato dei  dirigenti
          di livello non generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione
          di  rischio  e  di  posizione  e  per  la  retribuzione  di
          risultato,  con  riferimento  ai  primi  dirigenti   e   ai
          dirigenti superiori del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 19 novembre 2010,  n.  250  e'  aumentato  dalle
          seguenti risorse annue: 
              a) per l'anno 2016: euro 19.806,69; 
              b) per l'anno 2017: euro 52.688,97; 
              c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11. 
              2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
              3.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alla
          composizione  del  predetto  Fondo  ed  all'utilizzo  dello
          stesso. 
              4. La quota  fissa  della  retribuzione  di  rischio  e
          posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per
          tredici mensilita': 
              a) per l'anno 2016: 
              posizioni  funzionali  della  qualifica  di   dirigente
          superiore: euro 25.089,96; 
              posizioni   funzionali   della   qualifica   di   primo
          dirigente: euro 20.072,02; 
              b) per l'anno 2017: 
              posizioni  funzionali  della  qualifica  di   dirigente
          superiore: euro 25.272,48; 
              posizioni   funzionali   della   qualifica   di   primo
          dirigente: euro 20.218,01; 
              c) a decorrere dall'anno 2018: 
              posizioni  funzionali  della  qualifica  di   dirigente
          superiore: euro 25.869,96; 
              posizioni   funzionali   della   qualifica   di   primo
          dirigente: euro 20.696,02. 
              5. La quota variabile della retribuzione di  rischio  e
          di posizione  e'  determinata  con  decreto  del  Capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile in  relazione  alla  graduazione  degli
          incarichi di funzione disposta  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno ai sensi dell'art. 77 del decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217.» 
              «Art. 9. (Fondo per la retribuzione  di  rischio  e  di
          posizione e per la retribuzione di risultato dei  dirigenti
          di livello generale). 
              1. Il  Fondo  per  la  retribuzione  di  rischio  e  di
          posizione  e  per  la  retribuzione   di   risultato,   con
          riferimento ai dirigenti generali del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco,  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,  n.  250,  e'
          aumentato dalle seguenti risorse annue: 
              a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; 
              b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; 
              c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 
              2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
              3.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alla
          composizione  del  predetto  Fondo  ed  all'utilizzo  dello
          stesso. 
              4. La quota  fissa  della  retribuzione  di  rischio  e
          posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per
          tredici mensilita': 
              a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; 
              b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; 
              c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 
              5. La quota variabile della retribuzione di  rischio  e
          di posizione e' determinata con il decreto di cui  all'art.
          8, comma 5.» 
              - Si riporta Il testo vigente dell'art. 22 del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  4  maggio  2018,  n.  66
          (Recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   triennio
          economico e giuridico 2016-2018, riguardante  il  personale
          della carriera prefettizia): 
              «Art. 22. (Fondo per la retribuzione di posizione e  la
          retribuzione di risultato). 
              1. Il fondo per  la  retribuzione  di  posizione  e  la
          retribuzione di risultato di cui all'art.  20  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.  316,  e
          successive modificazioni, ferme restando  le  modifiche  ed
          integrazioni  successivamente  intervenute,   continua   ad
          essere  definito  con  le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'
          complessivamente incrementato a decorrere  dal  1°  gennaio
          2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi  a
          carico dell'amministrazione. 
              2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
          non utilizzate alla fine  dell'esercizio  finanziario  sono
          riassegnate all'anno successivo.» 
              Comma 443: 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  4  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.   410
          (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle  attivita'
          informative  e  investigative   nella   lotta   contro   la
          criminalita' organizzata), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4. Disposizioni concernenti il personale. 
              1. - 3. Omissis 
              4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del
          concorso per titoli di servizio di  cui  al  comma  2  sono
          assegnati, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  alla
          D.I.A.,   previa   comunicazione    alle    amministrazioni
          interessate. Ai  predetti  funzionari  e  ufficiali,  ferme
          restando le posizioni di stato e il  trattamento  economico
          loro attribuiti dai rispettivi  ordinamenti,  si  applicano
          per tutta la durata della loro permanenza presso la  D.I.A.
          le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3  della  legge
          15 novembre 1988, n. 486. E' autorizzata la spesa  di  euro
          4,7 milioni per  l'anno  2012  e  di  euro  5,6  milioni  a
          decorrere dall'anno 2013  per  l'attribuzione  a  tutto  il
          personale comunque posto alle dipendenze della  Dia  di  un
          trattamento economico accessorio da determinare con decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'incremento  del
          trattamento  economico  accessorio  di   cui   al   periodo
          precedente, e' autorizzata la spesa  di  euro  770.000  per
          l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020  e  di  euro
          2.590.000 a decorrere dall'anno 2021. 
              Omissis.» 
              Comma 444: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 679 dell'art. 1
          della citata legge n. 205 del 2017: 
              «679. Per il  triennio  2016-2018  gli  oneri  posti  a
          carico del bilancio statale, in applicazione dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i  miglioramenti  economici  del  personale  dipendente
          dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
          sono complessivamente determinati in 300  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno  2017  e
          in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»