art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
              Comma 800: 
              - Si riporta il testo del comma 476 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «476.  Al  fine  di  contribuire   all'attuazione   dei
          necessari  interventi  urgenti  di  messa  in  sicurezza  e
          bonifica dei siti contaminati,  per  garantire  la  maggior
          tutela dell'ambiente e della salute pubblica,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e' istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2016  e  2017  destinati  agli  interventi  di
          bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco  e
          i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
          2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare  con
          priorita' ai siti di interesse nazionale  per  i  quali  e'
          necessario provvedere con urgenza al  corretto  adempimento
          di obblighi europei.» 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   2   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   febbraio   2014,   n.   6
          (Disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze
          ambientali e industriali ed a favorire  lo  sviluppo  delle
          aree interessate): 
              «Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche  di
          tipo sanitario, nei territori della regione Campania e  nei
          comuni di Taranto e Statte). - 1. Al  fine  di  determinare
          gli indirizzi per l'individuazione o  il  potenziamento  di
          azioni e interventi di prevenzione del danno  ambientale  e
          dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni
          nucleari, tutela e bonifica nei  terreni,  nelle  acque  di
          falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai  sensi
          dell'art. 1, comma 6,  e'  istituito  presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania
          partecipa di diritto ai lavori del  Comitato.  Al  Comitato
          spetta  altresi'  la  supervisione  delle  attivita'  della
          Commissione di cui al comma 2. 
              2. Sulla base degli indirizzi  stabiliti  dal  Comitato
          interministeriale di cui al comma 1, previa  valutazione  e
          idonea pubblicazione dei dati  e  delle  informazioni  gia'
          acquisiti da  parte  del  medesimo  Comitato,  al  fine  di
          individuare   o   potenziare   azioni   e   interventi   di
          monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di  falda  e
          nei pozzi della regione Campania, come  indicati  ai  sensi
          dell'art. 1,  comma  6,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  sulla  proposta   del   Ministro
          delegato per il Sud entro trenta giorni  dall'adozione  del
          primo decreto di cui  al  medesimo  art.  1,  comma  6,  e'
          istituita una Commissione composta da un rappresentante del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che la presiede, e da un rappresentante del  Ministro
          delegato  per  il  Sud,  del  Ministero  dell'interno,  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per  i
          beni e le attivita' culturali  e  della  regione  Campania,
          nonche' dall'incaricato del Governo per  il  contrasto  del
          fenomeno dei roghi di  rifiuti  nella  regione  Campania  e
          delle problematiche connesse e dal commissario delegato  di
          cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei ministri n. 3891 del 4 agosto  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
          della Commissione non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque  denominati.  La
          Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
          tra  le  eccellenze  accademiche  e   scientifiche,   anche
          internazionali; agli esperti non sono corrisposti  gettoni,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              3. La segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il
          supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2  sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica. 
              4. La Commissione di cui al  comma  2,  entro  sessanta
          giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma  1
          e  per  il  perseguimento  delle  finalita'  ivi  previste,
          avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
          1, comma 1, nonche'  dell'incaricato  del  Governo  per  il
          contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti  nella  regione
          Campania e delle problematiche connesse e  del  commissario
          delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  n.  3891  del  4  agosto  2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2010,  adotta  e  successivamente  coordina  un   programma
          straordinario e  urgente  di  interventi  finalizzati  alla
          tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
          nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori,  nei
          terreni della regione Campania indicati ai sensi  dell'art.
          1,  comma  6.  La  Commissione  deve   inoltre   prevedere,
          nell'ambito degli interventi  di  bonifica  e  riequilibrio
          dell'ecosistema,    l'utilizzo    di    sistemi    naturali
          rigenerativi  e  agroecologici,   attraverso   piante   con
          proprieta'  fitodepurative  previste   dalla   legislazione
          vigente. Tra  i  soggetti  attuatori  degli  interventi  di
          bonifica, sono individuate anche  le  societa'  partecipate
          dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
          essere realizzato anche attraverso la stipula di  contratti
          istituzionali di sviluppo, di cui all'art.  6  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce
          periodicamente   al   Comitato   interministeriale    sulle
          attivita'  di  cui   al   presente   comma.   Il   Comitato
          interministeriale  predispone  una  relazione  con  cadenza
          semestrale, da trasmettere alle Camere, avente  ad  oggetto
          il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
          sicurezza dei siti inquinati, dello  stato  di  avanzamento
          specifico dei lavori e dei progetti nonche'  il  rendiconto
          delle risorse finanziarie  impiegate  e  di  quelle  ancora
          disponibili. Le opere e gli  interventi  di  bonifica  sono
          attuati unicamente  facendo  ricorso  a  bandi  a  evidenza
          pubblica. 
              4-bis. Ai sensi  della  Convenzione  sull'accesso  alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale,  fatta  ad  Aarhus  il  25  giugno  1998,  resa
          esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su  iniziativa
          degli enti locali interessati e della regione Campania,  al
          fine di facilitare la comunicazione,  l'informazione  e  la
          partecipazione   dei   cittadini   residenti   nelle   aree
          interessate, possono essere costituiti consigli  consultivi
          della comunita' locale nei quali sia garantita la  presenza
          di rappresentanze dei cittadini  residenti,  nonche'  delle
          principali organizzazioni agricole e  ambientaliste,  degli
          enti locali e della regione Campania. I  cittadini  possono
          coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
          l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
          regione Campania trasmette  le  deliberazioni  assunte  dai
          consigli   consultivi   della   comunita'    locale    alla
          Commissione, che le valuta ai  fini  dell'assunzione  delle
          iniziative  di  competenza,  da   rendere   pubbliche   con
          strumenti idonei. 
              4-ter. Anche ai  fini  degli  opportuni  interventi  di
          bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
          sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e  successive  modificazioni,  adotta  il  regolamento
          relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
          e  di  messa  in  sicurezza,   d'emergenza,   operativa   e
          permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
          all'allevamento,  di   cui   all'art.   241   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4-quater.   La   regione    Campania,    su    proposta
          dell'Istituto superiore di sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, definisce, nei limiti  delle  risorse
          di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e  2015,  anche
          ai  fini  dei  conseguenti   eventuali   accertamenti,   la
          tipologia di esami per la prevenzione e  per  il  controllo
          dello stato  di  salute  della  popolazione  residente  nei
          comuni,  con  esclusione  dei  comuni  capoluogo,  di   cui
          all'art. 2, comma 1, della  direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  della  salute
          adottata ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  presente
          decreto, che risultino interessati da inquinamento  causato
          da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi  di  rifiuti,
          in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1,  comma  3,
          della citata direttiva. 
              4-quinquies.   La   regione   Puglia,    su    proposta
          dell'Istituto superiore di sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, definisce, nei limiti  delle  risorse
          di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e  2015,  anche
          ai fini dei conseguenti eventuali  accertamenti,  modalita'
          di offerta di esami per la prevenzione e per  il  controllo
          dello stato  di  salute  della  popolazione  residente  nei
          comuni di Taranto e di Statte. 
              4-sexies.  Gli  esami  previsti  ai  commi  4-quater  e
          4-quinquies sono effettuati senza alcuna  compartecipazione
          alla spesa da parte dei pazienti. 
              4-septies Il Ministero della salute, sentiti le regioni
          Campania  e  Puglia  e  l'Istituto  superiore  di  sanita',
          stabilisce le modalita' con cui sono  trasmessi,  in  forma
          aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui
          ai commi 4-quater e 4-quinquies. 
              4-octies. Per le attivita' di cui ai commi  4-quater  e
          4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
          milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25  milioni
          di  euro,   a   valere   sulle   risorse   complessivamente
          finalizzate all'attuazione dell'art.  1,  comma  34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal  fine  vincolate,  da
          destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di
          quelle  ad  esse  spettanti.  Al  riparto   delle   risorse
          integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania
          e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              5. All'attuazione del programma  straordinario  urgente
          di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014,  nel  limite
          delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
          riprogrammazione delle linee di  intervento  del  Piano  di
          azione coesione della Regione Campania,  sulla  base  delle
          procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui  al  presente
          comma sono integrate  con  quelle  finalizzate  allo  scopo
          nell'ambito dei programmi  dei  fondi  strutturali  europei
          2014-2020 concernenti la regione  Campania  e  della  quota
          nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione  relativa
          alla medesima regione,  determinata  con  la  delibera  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147. 
              5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
          presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, da determinare con il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7,  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  novembre  2008,  n.  181,  e
          successive modificazioni, concorre  alla  realizzazione  di
          interventi prioritari di messa in sicurezza e  di  bonifica
          della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
          determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
          dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
          attivita' finanziarie confiscati a seguito  dell'emanazione
          di sentenze definitive o  dell'applicazione  di  misure  di
          prevenzione ai sensi del codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre  2011,  n.  159,  nell'ambito  di  procedimenti
          penali a  carico  della  criminalita'  organizzata  per  la
          repressione dei reati di cui agli articoli 259  e  260  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  commessi  nel
          territorio della regione Campania. 
              5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  2000/60/CE  del  23
          ottobre  2000  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  effettuazione  delle
          indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel  limite  di
          100.000 euro nel 2013 e di  3.900.000  euro  nel  2014,  si
          provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
          nel 2014, con le risorse  europee  disponibili  nell'ambito
          del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
          finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
          contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
          risorse europee disponibili nell'ambito  del  programma  di
          sviluppo    rurale    Campania    2007-2013     finalizzate
          all'assistenza tecnica.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 244,  250  e  252,
          comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale): 
              «Art.   244   (Ordinanze).   -    1.    Le    pubbliche
          amministrazioni che nell'esercizio delle  proprie  funzioni
          individuano siti nei  quali  accertino  che  i  livelli  di
          contaminazione sono superiori ai valori  di  concentrazione
          soglia  di  contaminazione,  ne  danno  comunicazione  alla
          regione, alla provincia e al comune competenti. 
              2. La provincia, ricevuta la comunicazione  di  cui  al
          comma 1, dopo aver svolto le opportune  indagini  volte  ad
          identificare il responsabile dell'evento di  superamento  e
          sentito  il  comune,  diffida  con  ordinanza  motivata  il
          responsabile della potenziale contaminazione  a  provvedere
          ai sensi del presente titolo. 
              3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata
          anche al proprietario del sito ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art. 253. 
              4. Se il  responsabile  non  sia  individuabile  o  non
          provveda e non provveda il proprietario del sito ne'  altro
          soggetto  interessato,  gli  interventi  che   risultassero
          necessari ai sensi delle disposizioni di  cui  al  presente
          titolo sono  adottati  dall'amministrazione  competente  in
          conformita' a quanto disposto dall'art. 250.» 
              «Art. 250 (Bonifica da parte  dell'amministrazione).  -
          1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
          provvedano  direttamente  agli  adempimenti  disposti   dal
          presente  titolo  ovvero  non  siano  individuabili  e  non
          provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri  soggetti
          interessati, le procedure e gli interventi di cui  all'art.
          242 sono realizzati d'ufficio dal  comune  territorialmente
          competente e,  ove  questo  non  provveda,  dalla  regione,
          secondo l'ordine di priorita' fissato dal  piano  regionale
          per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche  di
          altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito  di
          apposite  procedure  ad  evidenza  pubblica.  Al  fine   di
          anticipare le somme per i predetti  interventi  le  regioni
          possono istituire appositi fondi nell'ambito delle  proprie
          disponibilita' di bilancio.» 
              «Art. 252 (Siti di interesse  nazionale).  -  1.  -  4.
          Omissis 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              Omissis.» 
              Comma 801: 
              -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  7  del   citato
          decreto-legge   n.   195   del   2009,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2010,  n.  26  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 799. 
              Comma 803: 
              - Si riporta il testo del comma 346 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
          lavoratori  dipendenti  da  imprese  adibite   alla   pesca
          marittima, compresi i  soci  lavoratori  delle  cooperative
          della piccola pesca di cui alla legge  13  marzo  1958,  n.
          250, nel periodo di sospensione  dell'attivita'  lavorativa
          derivante da misure di arresto temporaneo  obbligatorio  e'
          riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e  nel
          limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
          un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a  30  euro.
          Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di  euro
          per il medesimo anno, a ciascuno dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma  e'  altresi'  riconosciuta   la   medesima
          indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30  euro  nel
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa  derivante
          da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio,  per  un
          periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
          corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni  di  euro
          per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno
          2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,  e  a
          decorrere dall'anno  2019,  nel  limite  di  spesa  di  4,5
          milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti  di  cui  al
          presente  comma  e'  altresi'  riconosciuta   la   medesima
          indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad  un  importo
          massimo   di   30   euro   nel   periodo   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa derivante da  misure  di  arresto
          temporaneo non obbligatorio, per un periodo  non  superiore
          complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.» 
              - La citata legge n. 205 del 2017 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 
              - Il testo vigente del  comma  979  dell'art.  1  della
          citata legge n.  208  del  2015  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 616. 
              Comma 804: 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
          30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
          agosto 2014, n.  171  (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89): 
              «Art. 30  (Istituti  centrali  e  dotati  di  autonomia
          speciale). - 1. Omissis 
              2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
              a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
              1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e
          paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis  del  decreto  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          23 gennaio 2016, e successive modificazioni; 
              b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
              1) l'Istituto  superiore  per  la  conservazione  e  il
          restauro; 
              2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
              3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
              4) l'Archivio Centrale dello Stato; 
              5) il Centro per il libro e la lettura; 
              6) l'Istituto centrale per la grafica; 
              7) l'Opificio delle pietre dure. 
              3.  Sono  altresi'  dotati  di  autonomia  speciale   i
          seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: 
              a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
              1) la Galleria Borghese; 
              2) le Gallerie degli Uffizi; 
              3)   la   Galleria   Nazionale   d'Arte    Moderna    e
          Contemporanea; 
              4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
              5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 
              6) il Museo Nazionale Romano; 
              7) il Parco Archeologico del Colosseo; 
              8) il Parco Archeologico di Pompei; 
              9) la Pinacoteca di Brera; 
              10) la Reggia di Caserta; 
              b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
              1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
              2) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 
              3) la Galleria Nazionale delle Marche; 
              4) la Galleria Nazionale dell'Umbria; 
              5) le Gallerie Estensi; 
              6) le Gallerie Nazionali d'arte antica; 
              7) i Musei reali; 
              8) il Museo delle Civilta'; 
              9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 
              10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 
              11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 
              12) i Musei del Bargello; 
              13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 
              14) il  Museo  storico  e  il  Parco  del  Castello  di
          Miramare; 
              15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
              16) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
              17) il Parco archeologico di Ercolano; 
              18) il Parco archeologico di Ostia antica; 
              19) il Parco archeologico di Paestum; 
              20) il Palazzo Ducale di Mantova; 
              21) il Palazzo Reale di Genova; 
              22) Villa Adriana e Villa d'Este. 
              Omissis.» 
              Comma 806: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  2
          del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.  170  (Riordino
          del  sistema  di  diffusione  della  stampa  quotidiana   e
          periodica, a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999,  n.
          108): 
              «Art. 2  (Definizione  del  sistema  di  vendita  della
          stampa quotidiana e periodica). - 1. - 2. Omissis 
              3. Possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  della
          stampa  quotidiana  e   periodica,   in   regime   di   non
          esclusivita',   le   seguenti   tipologie    di    esercizi
          commerciali: 
              a) le rivendite di generi di monopolio; 
              b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; 
              c) i bar, inclusi gli  esercizi  posti  nelle  aree  di
          servizio  delle  autostrade  e  nell'interno  di   stazioni
          ferroviarie, aeroportuali e  marittime,  ed  esclusi  altri
          punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
              d) le strutture di vendita come definite  dall'art.  4,
          comma 1, lettere e), f) e g), del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di  superficie  di
          vendita pari a metri quadrati 700; 
              e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
          libri e  prodotti  equiparati,  con  un  limite  minimo  di
          superficie di metri quadrati 120; 
              f)  gli  esercizi  a  prevalente  specializzazione   di
          vendita,  con  esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle
          riviste di identica specializzazione. 
              Omissis.» 
              Comma 807: 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 83. 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          n. 241 del 1997 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          75. 
              Comma 809: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  della  legge
          26 ottobre 2016, n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per  il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',
          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di
          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei
          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle
          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni
          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di
          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione
          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.
          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato
          «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
              a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147; 
              b)   le   risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai sensi dell'art. 1, comma 162, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
              c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
          di cui all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),
          della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  come  sostituita
          dall'art. 10, comma 1, della presente legge; 
              d)  le  somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui  all'art.  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
              2) societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e
          della comunicazione  che  svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
              3)  altri  soggetti  che  esercitino   l'attivita'   di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. Con regolamento da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
          economico,  sono  stabiliti  i  soggetti   beneficiari,   i
          requisiti di ammissione,  le  modalita',  i  termini  e  le
          procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno
          delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di   servizi   di
          telefonia e di connessione dati in  luogo  delle  riduzioni
          tariffarie di cui  all'art.  28,  primo,  secondo  e  terzo
          comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7  e  8  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'art. 23, comma 3,  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema  del  regolamento
          di cui al  primo  periodo  e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  da  esprimere  entro
          sessanta giorni dalla ricezione. Decorso  tale  termine  il
          regolamento e' comunque emanato. Dalla data di  entrata  in
          vigore delle disposizioni regolamentari  di  cui  al  primo
          periodo sono abrogate le  disposizioni  vigenti,  anche  di
          legge, con esse incompatibili,  alla  cui  ricognizione  si
          procede in sede di  adozione  delle  medesime  disposizioni
          regolamentari. Con il medesimo  regolamento  sono  altresi'
          stabilite procedure  amministrative  semplificate  ai  fini
          della riduzione dei tempi di conclusione dei  provvedimenti
          di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato art.
          28, primo, secondo e terzo comma, della legge  n.  416  del
          1981,  anche  relativamente   agli   anni   pregressi.   Il
          contributo di cui al primo periodo del  presente  comma  e'
          concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate  dal
          decreto di cui al primo periodo del comma 4. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.» 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   4   del
          decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio   2012,   n.   103
          (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale): 
              «Art. 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e
          vendita della stampa quotidiana  e  periodica).  -  1.  Per
          favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione  e
          vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare
          una  adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite  e
          vendute e nell'intento di  agevolare  la  diffusione  della
          moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (28) e'
          obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e  delle  rese
          dei giornali quotidiani e periodici  attraverso  l'utilizzo
          degli opportuni strumenti informatici e  telematici  basati
          sulla  lettura  del  codice  a  barre.  La  gestione  degli
          strumenti informatici e della rete telematica e' svolta, in
          maniera condivisa ed unitaria,  con  la  partecipazione  di
          tutti i componenti  della  filiera  distributiva,  editori,
          distributori e  rivenditori,  che  stabiliscono  di  comune
          accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i  costi
          di collegamento. Per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico
          degli operatori, e' attribuito, nel rispetto  della  regola
          de minimis di cui al Regolamento (CE)  n.  1998/2006  della
          Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito  di  imposta,
          per l'anno 2012, per un importo non superiore  ai  risparmi
          accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato  ai  sensi
          del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo  di  10
          milioni di euro.  A  tale  fine  le  somme  rivenienti  dai
          risparmi  effettivamente  conseguiti  in  applicazione  del
          comma 3, per un importo  complessivo  non  superiore  a  10
          milioni di euro,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno,  per
          le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze.  Il  credito  d'imposta  va  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
          il quale e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non
          concorre alla formazione del reddito  e  del  valore  della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          condizioni, i termini e le modalita'  di  applicazione  del
          presente art. anche con riguardo alla fruizione del credito
          di imposta al fine del  rispetto  del  previsto  limite  di
          spesa e al relativo monitoraggio. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              3. Al fine di assicurare l'applicazione  dell'art.  56,
          comma 4, della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  il  costo
          unitario cui  si  rapporta  il  rimborso  in  favore  della
          societa' Poste Italiane  S.p.A.  relativo  all'applicazione
          delle tariffe agevolate  per  la  spedizione  dei  prodotti
          editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31  marzo
          2010, e' pari alle tariffe stabilite per  l'anno  2012  per
          gli invii non omologati destinati  alle  aree  extraurbane,
          con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  21
          ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  274
          del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni  di
          prodotti  editoriali,  ad  esclusione  dei  libri   spediti
          tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'art.  1,
          comma 1,  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene
          ai fini della determinazione dei rimborsi in  favore  della
          societa' Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra
          il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. Dall'applicazione  del
          presente comma devono derivare risparmi pari  almeno  a  10
          milioni   di    euro.    Conseguentemente,    e'    ridotta
          l'autorizzazione  di  spesa  relativa   allo   stanziamento
          accantonato nel  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma
          2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25.  I
          risparmi derivanti dalla riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui  al  precedente  periodo,  da  accertarsi  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          ovvero del  Sottosegretario  delegato,  sono  destinati  ad
          integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per
          le finalita' di cui al comma 1, nonche'  per  le  ulteriori
          politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale. 
              4. I rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono
          svolgere attivita' connesse all'erogazione  di  servizi  da
          parte delle Pubbliche amministrazioni  mediante  l'utilizzo
          di una rete telematica  e  per  il  tramite  di  un  idoneo
          sistema informatico. 
              5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: 
              a) assicurare il collegamento in tempo  reale  con  gli
          archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; 
              b)  garantire  la  sicurezza  ed  integrita'  dei  dati
          trasmessi; 
              c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 
              6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma  4
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.» 
              Comma 810: 
              - Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70  recante
          «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
          imprese editrici di quotidiani e periodici,  in  attuazione
          dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
          198» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017,
          n. 123. 
              - Si riporta il testo del comma 1247 dell'art. 1  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «1247. I contributi previsti dall'art. 4 della legge  7
          agosto 1990, n. 250, sono corrisposti  esclusivamente  alle
          imprese radiofoniche che, oltre  che  attraverso  esplicita
          menzione riportata in testata, risultino essere  organi  di
          partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare
          in una delle Camere o  due  rappresentanti  nel  Parlamento
          europeo, eletti nelle liste di movimento. Le altre  imprese
          radiofoniche ed i  canali  telematici  satellitari  di  cui
          all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio  2004,  n.  112,
          che alla data del 31  dicembre  2005  abbiano  maturato  il
          diritto ai contributi di  cui  all'art.  4  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  250,  continuano  a  percepire  in   via
          transitoria con le medesime procedure i contributi  stessi,
          fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  2,  comma
          1, e 8 del citato decreto legislativo n. 70 del 2017: 
              «Art. 2 (Beneficiari dei contributi all'editoria). - 1.
          Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria  le
          imprese editrici costituite nella forma di: 
              a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani  e
          periodici; 
              b) imprese editrici di quotidiani e  periodici  il  cui
          capitale   e'   detenuto   in   misura   maggioritaria   da
          cooperative,  fondazioni  o  enti  senza  fini  di   lucro,
          limitatamente ad un periodo di cinque anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
              c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici  di
          quotidiani e  periodici  il  cui  capitale  e'  interamente
          detenuto da tali enti; 
              d) imprese editrici che editano quotidiani e  periodici
          espressione di minoranze linguistiche; 
              e) imprese editrici, enti ed associazioni  che  editano
          periodici per non vedenti e ipovedenti; 
              f) associazioni dei  consumatori  e  degli  utenti  che
          editano periodici in materia  di  tutela  del  consumatore,
          iscritte nell'elenco istituito dall'art. 137 del Codice del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206; 
              g)  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di  periodici
          italiani editi e diffusi all'estero o  editi  in  Italia  e
          diffusi prevalentemente all'estero. 
              Omissis.» 
              «Art. 8 (Criteri di calcolo del contributo). -  1.  Per
          le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
          b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso  dei
          costi direttamente connessi alla produzione della testata e
          una quota per le copie vendute,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' indicati nel presente art.. 
              2. Sono ammessi al rimborso i seguenti  costi  connessi
          all'esercizio dell'attivita' editoriale per  la  produzione
          della testata  per  la  quale  si  richiede  il  contributo
          nell'anno di riferimento del contributo medesimo: 
              a) costo per il personale dipendente fino ad un importo
          massimo di euro 120.000 e di euro  50.000  annui  al  lordo
          azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e  per  ogni
          poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
              b) costo per l'acquisto  della  carta  necessaria  alla
          stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo
          per la stampa comprensivo  delle  spese  sostenute  per  la
          materiale riproduzione ed il confezionamento  delle  copie,
          costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per  il
          trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in
          abbonamento; 
              c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie
          di  stampa,  comprensivo  delle  spese  per  l'acquisto  di
          servizi informativi,  fotografici  e  multimediali  forniti
          dalle  agenzie  di  stampa,  con  esclusione  dei   servizi
          editoriali   consistenti   nella   predisposizione,   anche
          parziale, di pagine della testata; 
              d) costo per l'acquisto e l'installazione di  hardware,
          software  di  base  e   dell'applicativo   per   l'edizione
          digitale; 
              e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione
          del sito  web  e  per  la  sua  manutenzione  ordinaria  ed
          evolutiva; 
              f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine
          web; 
              g)   costo   per   l'installazione   di   sistemi    di
          pubblicazione che consentano la gestione di  abbonamenti  a
          titolo oneroso, di aree interattive  con  i  lettori  e  di
          piattaforme che permettano l'integrazione  con  sistemi  di
          pagamento digitali. 
              3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e),  f)
          e  g)  per  le  quali,   secondo   la   vigente   normativa
          civilistica,   e'   configurabile    una    procedura    di
          ammortamento,   i   costi   rimborsabili   si   riferiscono
          esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio
          di riferimento del contributo. 
              4. I costi individuati al comma 2 devono risultare  dal
          bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili  ove
          i relativi pagamenti siano effettuati attraverso  strumenti
          che  ne  consentano  la  tracciabilita',   quali   bonifico
          bancario  o  postale,  servizi  di  pagamento   elettronici
          interbancari ovvero altri  strumenti  equipollenti  purche'
          idonei ad assicurarne la  piena  tracciabilita',  anche  se
          tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a
          quello di competenza  del  contributo.  In  tal  caso  deve
          essere evidenziata, nella certificazione del prospetto  dei
          costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'art.  10,
          la  corrispondenza  contabile  con   i   pertinenti   costi
          ammissibili dell'esercizio di riferimento  del  contributo.
          Le spese  ammissibili  per  le  quali  risultano  pagamenti
          parziali sono  riconoscibili  nella  misura  degli  importi
          pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al  presente
          comma. 
              5. Ai fini del rimborso dei costi nonche'  della  quota
          di  contributo  per  le  copie  vendute,  sono  previsti  i
          seguenti scaglioni, individuati sulla base  del  numero  di
          copie annue vendute: 
              a) primo scaglione: da 10.000  a  350.000  copie  annue
          vendute; 
              b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a  1.000.000  di
          copie annue vendute; 
              c) terzo scaglione:  oltre  1.000.000  di  copie  annue
          vendute. 
              6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
          rimborsati secondo le quote di seguito indicate: 
              a) una quota pari al 55 per cento, per le  testate  che
          rientrano nel primo scaglione; 
              b) una quota pari al 45 per cento, per le  testate  che
          rientrano nel secondo scaglione; 
              c) una quota pari al 35 per cento, per le  testate  che
          rientrano nel terzo scaglione. 
              7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e  g),
          sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non
          oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti
          ai sensi del medesimo comma 2, lettera a). 
              8. Il rimborso dei costi  dell'edizione  su  carta  non
          puo' superare i seguenti limiti: 
              a) 300.000 euro per i periodici e 500.000  euro  per  i
          quotidiani che rientrano nel primo scaglione; 
              b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per  i
          quotidiani che rientrano nel secondo scaglione; 
              c) 2.500.000 euro per  le  testate  che  rientrano  nel
          terzo scaglione. 
              9. I  costi  dell'edizione  in  formato  digitale  sono
          rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con
          i costi dell'edizione  su  carta  nei  limiti  dell'importo
          complessivo di 2.500.000 euro. 
              10.  La  quota  di  contributo  per  le  copie  vendute
          dell'edizione su carta  e'  calcolata  secondo  i  seguenti
          importi: 
              a) per le testate che rientrano  nel  primo  scaglione,
          0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se
          periodici; 
              b) per le testate che rientrano nel secondo  scaglione,
          0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se
          periodici; 
              c) per le testate che rientrano  nel  terzo  scaglione,
          0,35 euro per copia venduta. 
              11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore
          agli importi sopra indicati,  il  contributo  per  ciascuna
          copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di  vendita.  Il
          rimborso per le copie vendute non puo' superare  il  limite
          di 3.500.000 euro. 
              12.  La  quota  di  contributo  per  le  copie  vendute
          dell'edizione digitale  e'  pari  a  0,40  euro  per  copia
          digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta
          inferiore all'importo sopra  indicato,  il  contributo  per
          ciascuna copia venduta  e'  pari  all'effettivo  prezzo  di
          vendita. Ai fini del contributo di cui al  presente  comma,
          per copie vendute si intendono le  copie  digitali  vendute
          singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate  all'edizione
          cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al
          20   per   cento   del   prezzo   dell'edizione    cartacea
          corrispondente.  Non  sono  ammesse  al  computo  le  copie
          fornite  attraverso  vendite  multiple,  cioe'   attraverso
          un'unica transazione economica  che  mette  a  disposizione
          piu' utenze individuali. 
              13. La quota per le copie  digitali  vendute  non  puo'
          essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per
          le  copie  vendute  su  carta   nei   limiti   dell'importo
          complessivo di 3.500.000 euro. 
              14. Al calcolo del contributo di cui al presente  art.,
          e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano
          altresi' i seguenti criteri: 
              a) un  rimborso  pari  al  75  per  cento  degli  oneri
          previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di
          riferimento   del   contributo,   per    il    solo    anno
          dell'assunzione con  contratto  a  tempo  indeterminato  di
          figure  professionali  connesse  all'informazione  di  eta'
          inferiore a 35 anni; 
              b) una  quota  aggiuntiva  in  ragione  del  numero  di
          percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro   sulla   base   di
          convenzioni  con  le  scuole,  pari  all'1  per  cento  del
          contributo  spettante  all'impresa   editrice,   per   ogni
          percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento; 
              c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni
          di formazione e  aggiornamento  del  personale  debitamente
          documentati; 
              d) una riduzione del contributo pari all'importo  dello
          stipendio eccedente il limite massimo retributivo  previsto
          dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
          66 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89, nel caso  in  cui  l'impresa  editrice  superi
          nell'erogazione   degli   stipendi   al    personale,    ai
          collaboratori e agli amministratori il predetto limite. 
              15. Il contributo complessivamente erogabile  non  puo'
          comunque essere  superiore  al  50  per  cento  dei  ricavi
          dell'impresa. 
              16. Se l'applicazione dei criteri di  cui  al  presente
          decreto determina un  contributo  di  importo  inferiore  a
          5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si
          rendono disponibili sono  ripartite  proporzionalmente  tra
          gli aventi titolo.» 
              - Il testo dell'art. 1 della citata legge  n.  198  del
          2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 809. 
              Comma 811: 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2-bis  dell'art.
          7-vicies ter del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca,
          per i beni e le attivita' culturali, per  il  completamento
          di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7-vicies ter (Rilascio documentazione in  formato
          elettronico). - 1. - 2. Omissis 
              2-bis. L'emissione della carta d'identita'  elettronica
          e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede  nel
          rispetto delle norme  di  sicurezza  in  materia  di  carte
          valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e  degli
          standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   ed   il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  l'Agenzia
          per l'Italia digitale, il Garante  per  la  protezione  dei
          dati  personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  autonomie
          locali,  sono  definite  le  caratteristiche  tecniche,  le
          modalita' di produzione, di emissione,  di  rilascio  della
          carta  d'identita'  elettronica,  nonche'  di  tenuta   del
          relativo archivio informatizzato. Ai fini  della  riduzione
          degli  oneri  amministrativi  e  di  semplificazione  delle
          modalita' di richiesta, gestione  e  rilascio  della  carta
          d'identita' elettronica,  il  Ministero  dell'interno  puo'
          stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti,  dotati  di
          una rete  di  sportelli  diffusa  in  tutto  il  territorio
          nazionale, che siano identity provider  e  che  abbiano  la
          qualifica   di    certification    authority    accreditata
          dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalita' di cui
          al periodo precedente, gli addetti alle procedure  definite
          dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e
          sono  autorizzati  a  procedere  all'identificazione  degli
          interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o
          di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione  di
          domande, dichiarazioni  o  atti  destinati  alle  pubbliche
          amministrazioni.  Il  richiedente  la   carta   d'identita'
          elettronica  corrisponde   all'incaricato   l'importo   del
          corrispettivo previsto dal  decreto  predisposto  ai  sensi
          dell'art. 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti
          fissi  e  di  segreteria,  che  restano  di  spettanza  del
          soggetto convenzionato, il quale riversa, con le  modalita'
          stabilite dalla convenzione con il Ministero  dell'interno,
          i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, delle carte d'identita' elettroniche rilasciate.» 
              Comma 812: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  66  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  66  (Carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale dei  servizi).  -  1.  Le  caratteristiche  e  le
          modalita'  per  il   rilascio   della   carta   d'identita'
          elettronica  sono  definite  dal  comma   2-bis   dell'art.
          7-vicies ter del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43. 
              Omissis.» 
              Comma 813: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 6, comma 1,  7,
          comma 3, e 8, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890
          (Notificazioni di atti a mezzo posta e di  comunicazioni  a
          mezzo  posta  connesse  con  la   notificazione   di   atti
          giudiziari), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   4.   L'avviso   di   ricevimento   del    piego
          raccomandato, completato in ogni sua  parte  e  recante  la
          data  dello  stesso  giorno  di  consegna,  e'  spedito  in
          raccomandazione     all'indirizzo     gia'      predisposto
          dall'ufficiale giudiziario. 
              L'avviso  di  ricevimento  puo'  essere  trasmesso  per
          telegrafo  o  in   via   telematica,   quando   l'autorita'
          giudiziaria  o  la  parte  interessata  alla  notificazione
          dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi
          la  spesa  oltre  il  pagamento  della  tassa  normale.  Il
          telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e
          contenere le generalita' del destinatario o  della  persona
          abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione  della
          relativa qualifica, i quali, all'atto  della  consegna  del
          piego, debbono firmare il relativo registro. 
              L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita
          notificazione, fermi restando gli effetti  di  quest'ultima
          per il notificante al compimento  delle  formalita'  a  lui
          direttamente imposte dalle vigenti disposizioni. 
              I termini, che decorrono dalla  notificazione  eseguita
          per posta, si computano dalla data di  consegna  del  piego
          risultante dall'avviso di ricevimento  e  se  la  data  non
          risulti, ovvero sia comunque incerta, da  quanto  attestato
          sull'avviso   medesimo   dal    punto    di    accettazione
          dell'operatore postale che lo restituisce.» 
              «Art. 6. 1. Lo smarrimento dell'avviso  di  ricevimento
          non  da'  diritto  ad  alcuna  indennita',  ma  l'operatore
          postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese,  un
          duplicato o altro documento  comprovante  il  recapito  del
          piego in formato cartaceo e  a  farlo  avere  al  mittente.
          Quando il  mittente  ha  indicato  un  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata, l'operatore forma  una  copia  per
          immagine su supporto digitale  dell'avviso  di  ricevimento
          secondo le modalita' prescritte dall'art. 22 del codice  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede,
          entro  cinque  giorni   dalla   consegna   del   piego   al
          destinatario, a trasmettere con  modalita'  telematiche  la
          copia dell'avviso al mittente. In alternativa,  l'operatore
          postale genera  l'avviso  di  ricevimento  direttamente  in
          formato elettronico ai sensi dell'art. 21 del codice di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005  e  lo  trasmette  in
          conformita' a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente  comma.  L'originale  dell'avviso  di  ricevimento
          trasmesso  in  copia  e'  conservato   presso   l'operatore
          postale, dove il mittente puo' ritirarlo. 
              Omissis.» 
              «Art. 7 
              1. - 2. Omissis 
              3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la
          consegna debbono essere  sottoscritti  dalla  persona  alla
          quale e' consegnato il piego  e,  quando  la  consegna  sia
          effettuata a persona diversa  dal  destinatario,  la  firma
          deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
          dalla   specificazione   della   qualita'   rivestita   dal
          consegnatario, con l'aggiunta, se  trattasi  di  familiare,
          dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.  Se  il
          piego non viene consegnato  personalmente  al  destinatario
          dell'atto, l'operatore postale da' notizia al  destinatario
          medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a  mezzo  di
          lettera raccomandata. Il  costo  della  raccomandata  e'  a
          carico del mittente. 
              Omissis.» 
              «Art. 8. 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego
          in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se
          l'operatore postale non  puo'  recapitarlo  per  temporanea
          assenza del destinatario  o  per  mancanza,  inidoneita'  o
          assenza  delle  persone  sopra  menzionate,  il  piego   e'
          depositato entro  due  giorni  lavorativi  dal  giorno  del
          tentativo di notifica presso  il  punto  di  deposito  piu'
          vicino al destinatario. 
              Omissis.» 
              Comma 814: 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  97-quinquies
          dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              «97-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da
          97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del  provvedimento  del  Ministero  dello
          sviluppo economico  che  disciplina  le  procedure  per  il
          rilascio delle licenze di cui all'art. 5, comma 2,  secondo
          periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le
          disposizioni di cui alla lettera e)  del  comma  97-bis  si
          applicano a decorrere dal 1° giugno 2018.» 
              Comma 815: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4  della  legge
          29 dicembre 2017, n. 226 (Istituzione dell'anno ovidiano  e
          celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla  morte
          di Ovidio): 
              «Art.  4  (Contributo  straordinario).  -  1.  Per   le
          iniziative celebrative dei  duemila  anni  dalla  morte  di
          Ovidio, di  cui  alla  presente  legge,  e'  attribuito  al
          Comitato promotore un contributo straordinario  di  350.000
          euro per ciascuno degli anni 2017  e  2018.  A  valere  sul
          predetto contributo  straordinario  il  Comitato  promotore
          provvede altresi' alla realizzazione  di  un  proprio  sito
          internet istituzionale.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 349 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «349. Per il funzionamento degli istituti afferenti  al
          settore degli archivi e delle  biblioteche,  nonche'  degli
          altri istituti centrali e dotati di autonomia  speciale  di
          cui all'art. 30, commi 1 e 2, lettera b),  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          29 agosto 2014, n.  171,  a  decorrere  dall'anno  2016  e'
          autorizzata la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo.» 
              Comma 816: 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 3 della
          citata  legge  n.  226  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  3   (Comitato   promotore   delle   celebrazioni
          ovidiane). - 1. - 2. Omissis 
              3. Il Comitato promotore rimane  in  carica  fino  alla
          data  del  31  dicembre  2019.  Entro  la  predetta   data,
          trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'invio alle  Camere,  una  relazione  conclusiva  sulle
          iniziative    realizzate    unitamente    al     rendiconto
          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
              4. Omissis 
              5. Il Comitato promotore, sulla  base  degli  indirizzi
          del  Comitato  scientifico,  redige  un   programma   delle
          attivita', ne monitora l'attuazione e individua i  soggetti
          attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e  tutela
          di  trasparenza  e  pubblicita',  il   Comitato   promotore
          provvede altresi', entro il 31 dicembre 2019, a  pubblicare
          nel  proprio  sito  internet  istituzionale  la   relazione
          conclusiva,  insieme  con  gli   atti   e   il   rendiconto
          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
              Omissis.» 
              Comma 817: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  2  della
          citata  legge  n.  226  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  2  (Interventi).  -  1.   Lo   Stato   riconosce
          meritevoli  di  finanziamento  i  progetti  di  promozione,
          ricerca, tutela e diffusione della conoscenza  della  vita,
          dell'opera e dei luoghi legati alla figura  di  Ovidio,  da
          realizzare negli anni  2017,  2018  e  2019,  attraverso  i
          seguenti interventi: 
              a) sostegno, anche in collaborazione con enti  pubblici
          e privati, alle attivita' didattico-formative e  culturali,
          con particolare riguardo  allo  sviluppo  delle  iniziative
          gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e  all'estero,
          la conoscenza della sua vita e della sua opera; 
              b) recupero, restauro e riordino del materiale  storico
          e artistico ovidiano, con l'individuazione nella citta'  di
          Sulmona di una sede idonea a ospitare  il  «Museo  Ovidio»,
          per la collocazione e fruizione del suddetto materiale; 
              c) recupero  edilizio  e  riorganizzazione  dei  luoghi
          legati alla sua vita e alla sua opera,  situati  sia  nella
          citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
          interventi di potenziamento delle strutture esistenti.  Gli
          interventi di  recupero  edilizio  e  riorganizzazione  dei
          luoghi possono comportare  minimi  aumenti  di  volumetria,
          soltanto  ove   essi   risultino   strettamente   necessari
          all'adeguamento  delle  strutture.  A  tali  iniziative  e'
          destinata una quota non  inferiore  al  20  per  cento  del
          contributo straordinario di cui all'art. 4; 
              d) costituzione di un Parco letterario ovidiano,  quale
          itinerario turistico-culturale; 
              e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la
          citta' di Sulmona  e  la  citta'  di  Roma,  luogo  in  cui
          soggiorno'  a  lungo,  e   prosecuzione   del   gemellaggio
          esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
          in Romania, luogo del suo esilio; 
              f)  promozione  della  ricerca  in  materia  di   studi
          ovidiani, anche attraverso la  pubblicazione  di  materiali
          inediti e la  previsione  di  borse  di  studio  rivolte  a
          studenti universitari e delle scuole secondarie di  secondo
          grado; 
              g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per  il
          conseguimento delle finalita' della presente legge.» 
              Comma 818: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  27  della
          citata  legge  n.  220  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 27 (Contributi alle attivita' e  alle  iniziative
          di promozione cinematografica e audiovisiva).  -  1.  -  2.
          Omissis 
              3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
          Ministero provvede altresi': 
              a) alle finalita' di cui all'art.  14,  comma  10,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
          le risorse da assegnare  all'Istituto  Luce-Cinecitta'  srl
          per la  realizzazione  del  programma  di  attivita'  e  il
          funzionamento  della  societa'   e   del   Museo   italiano
          dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); 
              b) alle finalita' di cui all'art. 19,  comma  1-quater,
          del  decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.   19,   e
          successive modificazioni,  inerente  i  contributi  che  il
          Ministero  assegna  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
          istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel
          campo del cinema; 
              c) alle finalita' di cui all'art. 9, comma  1,  lettera
          b), e comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  novembre
          1997,  n.  426,  e  successive  modificazioni,  inerenti  i
          contributi che il Ministero assegna alla Fondazione  Centro
          sperimentale   di   cinematografia   per   lo   svolgimento
          dell'attivita' istituzionale; 
              d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale  del
          cinema   Fondazione   Maria   Adriana   Prolo-Archivi    di
          fotografia, cinema ed immagine, della  Fondazione  Cineteca
          di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano  e
          della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. 
              Omissis.» 
              Comma 819: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 117, terzo
          comma, e 119 della Costituzione: 
              «Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato.» 
              «Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.» 
              Comma 820: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  118  del  2011  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 141. 
              Comma 821: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  118  del  2011  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 141. 
              Comma 822: 
              - Il testo vigente del  comma  13  dell'art.  17  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 81. 
              Comma 823: 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 465,  466,  dal
          468 al 482, da 485 a 493, 502, dal 505 al 509  dell'art.  1
          della citata legge n. 232 del 2016: 
              «465. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della
          Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge  24  dicembre
          2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
          463 a 484 del presente  art.,  che  costituiscono  principi
          fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          sensi degli articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              466. A decorrere dall'anno 2017  gli  enti  di  cui  al
          comma 465 del presente art. devono conseguire il saldo  non
          negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
          le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge
          24 dicembre 2012, n. 243. Ai  sensi  del  comma  1-bis  del
          medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle  ascrivibili
          ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio  previsto
          dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le  spese
          finali sono quelle ascrivibili ai  titoli  1,  2  e  3  del
          medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019,  nelle
          entrate e nelle spese finali in termini  di  competenza  e'
          considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
          spesa,  al  netto  della  quota  riveniente   dal   ricorso
          all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra  le
          entrate e le spese finali e' incluso il  fondo  pluriennale
          vincolato di entrata e di spesa, finanziato  dalle  entrate
          finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato
          di   entrata   che   finanzia   gli   impegni    cancellati
          definitivamente   dopo   l'approvazione   del    rendiconto
          dell'anno precedente.» 
              «468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma
          466  del  presente  art.,  nella  fase  di  previsione,  in
          attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24  dicembre
          2012, n. 243, al bilancio  di  previsione  e'  allegato  il
          prospetto dimostrativo del rispetto del  saldo  di  cui  al
          citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9  del  decreto
          legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  vigente  alla  data
          dell'approvazione di tale documento contabile. A tal  fine,
          il  prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione   non
          considera gli stanziamenti  del  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri  concernenti
          accantonamenti  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
          amministrazione. Il prospetto e' aggiornato  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato  a  seguito  di  successivi
          interventi normativi volti a modificare le  regole  vigenti
          di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione  per
          l'armonizzazione degli enti  territoriali.  Entro  sessanta
          giorni  dall'aggiornamento,   il   Consiglio   approva   le
          necessarie variazioni al bilancio di previsione. 
              468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento  e
          Bolzano  possono  utilizzare  le  quote  del  risultato  di
          amministrazione    accantonato    risultanti    dall'ultimo
          consuntivo approvato o dall'attuazione dell'art. 42,  comma
          10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del
          risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole  nella
          missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel
          bilancio  gestionale  sono  distinti  dagli  accantonamenti
          finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio.  Gli
          utilizzi degli accantonamenti finanziati  dall'avanzo  sono
          disposti con delibere  della  giunta  cui  e'  allegato  il
          prospetto di cui al comma 468. La giunta e' autorizzata  ad
          effettuare  le  correlate  variazioni,  anche   in   deroga
          all'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
              469. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
          quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione
          di elementi informativi utili per la finanza pubblica,  gli
          enti  di  cui  al  comma  465  trasmettono   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
          le risultanze del saldo di cui al comma 466,  con  tempi  e
          modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero
          sentite, rispettivamente,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
          di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando  il
          sistema    web,    appositamente    previsto    nel    sito
          «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,  entro   il   termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione   dei    risultati    conseguiti,    firmata
          digitalmente,   ai   sensi   dell'art.   24   del    codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, ove previsto,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
          comma 469  del  presente  art..  La  trasmissione  per  via
          telematica della  certificazione  ha  valore  giuridico  ai
          sensi dell'art. 45, comma 1, del medesimo codice di cui  al
          decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione
          della certificazione entro il  termine  perentorio  del  31
          marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di
          bilancio. Nel caso in cui  la  certificazione,  sebbene  in
          ritardo, sia trasmessa entro  il  successivo  30  maggio  e
          attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui  al
          comma 466, si applicano,  nei  dodici  mesi  successivi  al
          ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma  475,
          lettera e), limitatamente alle assunzioni  di  personale  a
          tempo indeterminato. 
              70-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.
          248, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  a  seguito  della  dichiarazione  di  dissesto,  sono
          sospesi i termini per la deliberazione del  bilancio,  sono
          tenuti ad inviare la certificazione di  cui  al  comma  470
          entro   trenta   giorni   dal   termine    stabilito    per
          l'approvazione del rendiconto  di  gestione,  previsto  dal
          decreto   del   Ministro   dell'interno   di   approvazione
          dell'ipotesi  di   bilancio   di   previsione   stabilmente
          riequilibrato di cui  all'art.  261  del  medesimo  decreto
          legislativo. La disposizione di cui al  periodo  precedente
          si applica anche agli obblighi  di  certificazione  di  cui
          all'art. 1, comma 720, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208. 
              471. Decorsi trenta giorni dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di
          mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
          certificazione,  il  presidente  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria nel caso di organo collegiale  ovvero
          l'unico  revisore  nel  caso  di  organo  monocratico,   in
          qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede,   pena   la
          decadenza   dal   ruolo   di   revisore,   ad    assicurare
          l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
          certificazione entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso
          in cui la certificazione sia trasmessa dal  commissario  ad
          acta  entro  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto  di  gestione  e  attesti  il
          conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma  466,
          si applicano le sole disposizioni  di  cui  al  comma  475,
          lettere e) e f), tenendo conto della  gradualita'  prevista
          al comma 476. Sino alla data di trasmissione da  parte  del
          commissario  ad  acta,   le   erogazioni   di   risorse   o
          trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
          all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
          a tal fine, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. 
              472. Decorsi trenta giorni dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di
          mancata  trasmissione  da  parte  delle  regioni  e   delle
          province autonome della certificazione si procede al blocco
          di qualsiasi prelievo dai  conti  della  tesoreria  statale
          sino a quando la certificazione non e' acquisita. 
              473.  I  dati   contabili   rilevanti   ai   fini   del
          conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi  con
          la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono
          corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A
          tal fine, qualora  la  certificazione  trasmessa  entro  il
          termine perentorio di cui al comma 470 sia  difforme  dalle
          risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti
          ad inviare una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
          precedente, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre  il
          30 giugno del medesimo anno per gli enti  locali  e  il  30
          settembre per le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              474. Decorsi i termini previsti  dal  comma  473,  sono
          comunque tenuti ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
          rettifica della precedente, solo  gli  enti  che  rilevano,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di  saldo  di
          cui al comma 466. 
              475. Ai sensi dell'art. 9,  comma  4,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del
          saldo di cui al comma 466 del presente art.: 
              a) l'ente locale e' assoggettato ad una  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  Le
          riduzioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  assicurano  il
          recupero di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  243,  e  sono  applicate  nel  triennio
          successivo a quello di inadempienza in quote  costanti.  In
          caso di incapienza, per uno o piu'  anni  del  triennio  di
          riferimento,  gli  enti  locali  sono  tenuti   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le  somme  residue  di
          ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza  delle
          medesime quote, presso la competente sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato,  al  capo  X  dell'entrata   del
          bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso  di
          mancato versamento delle predette somme  residue  nell'anno
          successivo, il recupero e' operato con le procedure di  cui
          ai commi 128 e 129 dell'art.  1  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228; 
              b) nel triennio successivo la regione  o  la  provincia
          autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata
          del bilancio dello Stato, di importo  corrispondente  a  un
          terzo  dello  scostamento  registrato,  che   assicura   il
          recupero di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il
          31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a  quello
          di inadempienza. In caso di mancato versamento  si  procede
          al recupero di detto scostamento a  valere  sulle  giacenze
          depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti  presso  la
          tesoreria statale; 
              c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
          non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al  netto
          delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo
          dei corrispondenti  impegni  dell'anno  precedente  ridotti
          dell'1 per cento. La sanzione si  applica  con  riferimento
          agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi
          gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni  correnti
          dell'anno precedente e quello dell'anno in cui  si  applica
          la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi  a
          funzioni non esercitate in entrambi gli  esercizi,  nonche'
          al netto degli impegni relativi ai versamenti  al  bilancio
          dello  Stato  effettuati  come  contributo   alla   finanza
          pubblica; 
              d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
          non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti.
          Per le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, restano esclusi i mutui  gia'  autorizzati  e  non
          ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti
          in essere con istituzioni creditizie o finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti o le aperture di linee  di
          credito devono essere corredati di apposita attestazione da
          cui risulti il rispetto del saldo  di  cui  al  comma  466.
          L'istituto finanziatore o l'intermediario  finanziario  non
          puo' procedere  al  finanziamento  o  al  collocamento  del
          prestito in assenza della predetta attestazione; 
              e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
          non puo' procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi
          titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e  di
          somministrazione, anche  con  riferimento  ai  processi  di
          stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli
          enti  di  stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti
          privati che si  configurino  come  elusivi  della  presente
          disposizione. Le  regioni,  le  citta'  metropolitane  e  i
          comuni  possono  comunque  procedere   ad   assunzioni   di
          personale a tempo  determinato,  con  contratti  di  durata
          massima  fino  al  31  dicembre  del  medesimo   esercizio,
          necessari  a  garantire  l'esercizio  delle   funzioni   di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica e del settore sociale nel rispetto del  limite  di
          spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              f) nell'anno successivo a quello  di  inadempienza,  il
          presidente, il sindaco  e  i  componenti  della  giunta  in
          carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono
          tenuti a versare al bilancio  dell'ente  il  30  per  cento
          delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di  presenza
          spettanti nell'esercizio della violazione. 
              476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo
          di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento  degli
          accertamenti  delle  entrate  finali   dell'esercizio   del
          mancato conseguimento del  saldo,  nell'anno  successivo  a
          quello dell'inadempienza la sanzione di cui al  comma  475,
          lettera c), e' applicata imponendo agli  impegni  di  parte
          corrente, per le regioni al netto della sanita', un  limite
          pari  all'importo  dei  corrispondenti  impegni   dell'anno
          precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e'
          applicata  solo  per  assunzioni  di  personale   a   tempo
          indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f),
          e' applicata dal presidente, dal sindaco e  dai  componenti
          della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la
          violazione versando al bilancio dell'ente il 10  per  cento
          delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di  presenza
          spettanti  nell'esercizio  della  violazione.  Resta  ferma
          l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475. 
              477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
          saldo di cui al comma 466 sia  accertato  dalla  Corte  dei
          conti successivamente all'anno seguente  a  quello  cui  la
          violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si
          applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione
          del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478. 
              478. Gli enti  di  cui  al  comma  477  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione mediante l'invio di  una
          nuova certificazione al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
              479. Ai sensi dell'art. 9,  comma  4,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243,  a  decorrere  dall'anno  2018,  con
          riferimento  ai  risultati   dell'anno   precedente   e   a
          condizione  del   rispetto   dei   termini   perentori   di
          certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
              a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma
          466 e che conseguono un saldo finale di cassa non  negativo
          fra le entrate e  le  spese  finali,  sono  assegnate,  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
          il  30  luglio  di  ciascun  anno,  le  eventuali   risorse
          incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30  giugno
          ai sensi del comma 475, lettera b),  per  essere  destinate
          alla  realizzazione  di  investimenti.  L'ammontare   delle
          risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa
          non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato le informazioni concernenti  il  monitoraggio  al  31
          dicembre del saldo di cui al comma 466 e la  certificazione
          dei relativi risultati,  in  termini  di  competenza  e  in
          termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti
          di cui al comma 469. Ai fini  del  saldo  di  cassa  rileva
          l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale  nel  corso
          dell'esercizio   per   il   finanziamento   della   sanita'
          registrata nell'apposita voce delle  partite  di  giro,  al
          netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al
          medesimo esercizio; 
              b)  alle  citta'  metropolitane,  alle  province  e  ai
          comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466  e  che
          conseguono un saldo finale di cassa  non  negativo  fra  le
          entrate finali e  le  spese  finali,  sono  assegnate,  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
          il  30  luglio  di  ciascun  anno,  le  eventuali   risorse
          derivanti  dalla  riduzione  del  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio o del fondo di  solidarieta'  comunale  e  dai
          versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui  al
          comma  475,  lettera  a),   per   essere   destinate   alla
          realizzazione di investimenti.  L'ammontare  delle  risorse
          per ciascuna citta' metropolitana, provincia  e  comune  e'
          determinato d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e  i
          comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  le
          informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
          saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei  relativi
          risultati, in termini di competenza e in termini di  cassa,
          secondo le modalita' previste dai decreti di cui  al  comma
          469; 
              c)  per  le  regioni  e  le  citta'  metropolitane  che
          rispettano il saldo di cui al comma  466,  lasciando  spazi
          finanziari inutilizzati inferiori  all'1  per  cento  degli
          accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale
          e' rispettato il medesimo saldo,  nell'anno  successivo  la
          spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della  spesa
          sostenibile ai sensi del predetto comma 28; 
              d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma
          466,  lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori
          all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
          dell'esercizio nel quale e' rispettato il  medesimo  saldo,
          nell'anno successivo  la  percentuale  stabilita  al  primo
          periodo del comma 228 dell'art. 1 della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, e' innalzata  al  90  per  cento  qualora  il
          rapporto dipendenti-popolazione  dell'anno  precedente  sia
          inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione  per
          classe demografica,  come  definito  triennalmente  con  il
          decreto del Ministro  dell'interno  di  cui  all'art.  263,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              480. I contratti di servizio e gli altri atti posti  in
          essere dagli enti, che si configurano  come  elusivi  delle
          regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli. 
              481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
          Corte dei conti accertino che il rispetto delle  regole  di
          cui ai  commi  da  463  a  484  e'  stato  artificiosamente
          conseguito  mediante  una  non  corretta  applicazione  dei
          principi contabili di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, o altre forme  elusive,  le  stesse  irrogano
          agli amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi
          delle  predette  regole  la  condanna   ad   una   sanzione
          pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
          carica percepita  al  momento  in  cui  e'  stata  commessa
          l'elusione e al  responsabile  amministrativo,  individuato
          dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della  Corte
          dei conti, una sanzione pecuniaria fino  a  tre  mensilita'
          del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
          previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
          sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
              482. Qualora risultino, anche sulla base dei  dati  del
          monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa  degli
          enti non coerenti con gli impegni  finanziari  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentite la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, propone  adeguate  misure  di  contenimento  della
          predetta spesa.» 
              «485.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti,   da
          realizzare   attraverso   l'utilizzo   dei   risultati   di
          amministrazione degli esercizi precedenti e il  ricorso  al
          debito, per l'anno 2017, sono assegnati  agli  enti  locali
          spazi finanziari nell'ambito dei patti  nazionali,  di  cui
          all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
          nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di  cui  300
          milioni  di  euro  destinati  a  interventi   di   edilizia
          scolastica.  Sono  assegnati   agli   enti   locali   spazi
          finanziari nell'ambito dei medesimi  patti  nazionali,  nel
          limite  complessivo  di  900  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro
          annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e  100
          milioni  di  euro   annui   destinati   a   interventi   di
          impiantistica sportiva, e nel  limite  complessivo  di  700
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2020  al
          2023. 
              486. Gli  enti  locali  non  possono  richiedere  spazi
          finanziari per le finalita' di investimento di cui ai commi
          da 463  a  508,  qualora  le  operazioni  di  investimento,
          realizzate con il ricorso all'indebitamento e  all'utilizzo
          dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti,
          possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di
          cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
          243. 
              486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni,
          ai sensi dell'art. 32 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno  delegato  le
          funzioni connesse alla realizzazione  di  opere  pubbliche,
          possono  richiedere  spazi  finanziari,  nell'ambito  delle
          intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'art. 10,
          commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  per  la
          quota  di  contributi  trasferita  all'unione  stessa   per
          investimenti in  opere  pubbliche  riferite  alla  medesima
          delega di funzioni. 
              487. Gli enti locali comunicano  gli  spazi  finanziari
          destinati ad  interventi  di  edilizia  scolastica  di  cui
          necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio  di
          ciascun     anno,     al     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  secondo  le  modalita'
          individuate e pubblicate nel  sito  internet  istituzionale
          del medesimo Ministero. Le richieste  di  spazi  finanziari
          sono complete delle informazioni relative: 
              a)  al  fondo  di  cassa  al  31   dicembre   dell'anno
          precedente; 
              b) all'avanzo di amministrazione, al netto della  quota
          accantonata  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente. 
              487-bis.  Gli  enti   locali   comunicano   gli   spazi
          finanziari  destinati  ad   interventi   di   impiantistica
          sportiva di cui necessitano, entro  il  termine  perentorio
          del  20  gennaio  di  ciascun  anno,  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Ufficio per lo  sport  secondo  le
          modalita'  individuate  e  pubblicate  nel  sito   internet
          http://www.sportgoverno.it/.   Le   richieste   di    spazi
          finanziari sono complete delle informazioni relative: 
              a)  al  fondo  di  cassa  al  31   dicembre   dell'anno
          precedente; 
              b) all'avanzo di amministrazione, al netto della  quota
          accantonata  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente. 
              488. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca individua per ciascun ente locale  gli  spazi
          finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              a) interventi di edilizia scolastica  gia'  avviati,  a
          valere su risorse acquisite mediante contrazione di  mutuo,
          e per  i  quali  sono  stati  attribuiti  spazi  finanziari
          nell'anno  2017  ai  sensi  del   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
          2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma  492,
          nonche' interventi finanziati ai  sensi  dell'art.  10  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per  la
          quota di cofinanziamento a carico dell'ente; 
              b)  interventi  di   nuova   costruzione   di   edifici
          scolastici  o  di  adeguamento  antisismico  degli  edifici
          esistenti per i quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
          esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla  vigente
          normativa, completo del codice unico di  progetto  (CUP)  e
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che  non  abbiano  pubblicato  il  bando  alla  data  della
          richiesta di spazi finanziari; 
              c) interventi di edilizia scolastica per  i  quali  gli
          enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
          in conformita' alla vigente normativa, completo del  CUP  e
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
          richiesta di spazi finanziari; 
              c-bis)  interventi  di  nuova  costruzione  di  edifici
          scolastici  o  di  adeguamento  antisismico  degli  edifici
          esistenti per i quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
          definitivo completo del CUP; 
              c-ter) altri interventi di edilizia  scolastica  per  i
          quali gli enti dispongono del progetto definitivo  completo
          del CUP. 
              488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni,
          ai sensi dell'art. 32 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno  delegato  le
          funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere
          spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente
          art., per la  quota  di  contributi  trasferiti  all'unione
          stessa per  interventi  di  edilizia  scolastica  ricadenti
          nelle priorita' di cui al citato comma 488. 
              488-ter. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale  gli
          spazi  finanziari,  tenendo  conto  del   seguente   ordine
          prioritario: 
              a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa
          a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento  antisismico,
          di  abbattimento   delle   barriere   architettoniche,   di
          efficientamento   energetico   e   di   ripristino    della
          funzionalita' per i quali gli enti dispongono del  progetto
          esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla  vigente
          normativa, completo del codice unico di  progetto  (CUP)  e
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
          richiesta di spazi finanziari; 
              b) altri interventi relativi a impianti sportivi per  i
          quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e
          validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
          del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle
          opere, che non abbiano pubblicato il  bando  di  gara  alla
          data della richiesta di spazi finanziari; 
              c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa
          a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento  antisismico,
          di  abbattimento   delle   barriere   architettoniche,   di
          efficientamento   energetico   e   di   ripristino    della
          funzionalita' per i quali gli enti dispongono del  progetto
          definitivo completo del CUP; 
              d) altri interventi relativi a impianti sportivi per  i
          quali gli enti dispongono del progetto definitivo  completo
          del CUP. 
              489. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Ufficio  per  lo  sport   individuano   gli   enti   locali
          beneficiari  degli  spazi  finanziari  e  l'importo   degli
          stessi, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, entro il 10 febbraio di ogni anno.  Ferme  restando
          le priorita' di cui ai commi  488  e  488-ter,  qualora  le
          richieste  complessive  risultino  superiori   agli   spazi
          finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi
          e'  effettuata  a  favore  degli  enti  che  presentano  la
          maggiore incidenza del fondo di cassa  rispetto  all'avanzo
          di  amministrazione.  Qualora  le   richieste   complessive
          risultino  inferiori  agli  spazi  disponibili,   l'importo
          eccedente e'  destinato  alle  finalita'  degli  interventi
          previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo
          sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  gli
          spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. 
              490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di
          cui necessitano per  gli  investimenti,  entro  il  termine
          perentorio del 20 gennaio di  ciascun  anno,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
          appositamente          previsto          nel           sito
          «http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 
              491. Le richieste di spazi finanziari di cui  al  comma
          490, per la quota non riferita agli interventi di  edilizia
          scolastica e di impiantistica sportiva di cui ai  commi  da
          487 a 489, sono completi delle informazioni relative: 
              a)  al  fondo  di  cassa  al  31   dicembre   dell'anno
          precedente; 
              b) all'avanzo di amministrazione, al netto della  quota
          accantonata  del  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente. 
              492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito  a
          ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              0a)  investimenti  dei  comuni,  individuati  ai  sensi
          dell'art. 1  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, e  delle  relative  province,  nonche'
          delle province nei cui territori ricadono i comuni  di  cui
          agli allegati 1, 2 e 2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016,  n.  229,  finalizzati  a  fronteggiare  gli
          eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione,  finanziati
          con  avanzo  di  amministrazione   o   da   operazioni   di
          indebitamento; 
              0b) investimenti  degli  enti  locali,  finanziati  con
          avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento,
          finalizzati al ripristino e alla  messa  in  sicurezza  del
          territorio, a seguito di  danni  derivanti  da  eccezionali
          eventi meteorologici per  i  quali  sia  stato  dichiarato,
          nell'anno precedente  la  data  della  richiesta  di  spazi
          finanziari, lo stato di emergenza,  ai  sensi  dell'art.  5
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              0c) investimenti gia'  avviati,  a  valere  su  risorse
          acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali  sono
          stati attribuiti  spazi  finanziari  ai  sensi  dell'ultimo
          decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  di  cui
          all'alinea; 
              a)    investimenti    finanziati    con    avanzo    di
          amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 
              1) dei comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente
          all'anno di riferimento, a seguito dei processi di  fusione
          previsti dalla legislazione vigente; per ciascun  esercizio
          del triennio 2017-2019, sono considerati  esclusivamente  i
          comuni per i quali i processi di fusione si  sono  conclusi
          entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento; 
              2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
              2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001  e
          15.000 abitanti,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del
          progetto esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla
          vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 
              a-bis)   investimenti   finanziati   con   avanzo    di
          amministrazione o mediante operazioni di  indebitamento  la
          cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata  a
          valere  sulle  risorse   di   cui   all'art.   41-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
              a-ter)    spese    per     investimenti     finalizzati
          all'attuazione del Piano triennale per l'informatica  nella
          pubblica amministrazione, di cui  all'art.  1,  comma  513,
          della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relativi  allo
          sviluppo  software  e  alla  manutenzione  evolutiva,   ivi
          compresi la progettazione, la realizzazione,  il  collaudo,
          l'installazione e  l'avviamento  presso  l'ente  locale  di
          software sviluppato ad hoc o di  software  pre-esistente  e
          reingegnerizzato,   la   personalizzazione   di    software
          applicativo gia' in dotazione dell'ente locale o sviluppato
          per conto di altra  unita'  organizzativa  e  riutilizzato,
          tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              1. interventi finalizzati all'attuazione  delle  azioni
          relative  alla  razionalizzazione   dei   data   center   e
          all'adozione del cloud, nonche' per la connettivita';  allo
          sviluppo  di  base  dati  di  interesse  nazionale  e  alla
          valorizzazione degli open data nonche'  all'adozione  delle
          piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo  modello  di
          interoperabilita';  all'implementazione  delle  misure   di
          sicurezza  all'interno  delle  proprie   infrastrutture   e
          all'adesione  alla  piattaforma   digitale   nazionale   di
          raccolta dei dati; 
              2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti
          azioni  contenute  all'interno  del  Piano  triennale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione; 
              b) 
              c)  investimenti  finalizzati  all'adeguamento   e   al
          miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
          di amministrazione, per i quali  gli  enti  dispongono  del
          progetto esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla
          vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 
              d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del
          rischio idrogeologico e alla  messa  in  sicurezza  e  alla
          bonifica di siti  inquinati  ad  alto  rischio  ambientale,
          individuati come prioritari per il loro  rilevante  impatto
          sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per  i
          quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e
          validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
          del cronoprogramma della spesa; 
              d-bis)  progettazione  definitiva   ed   esecutiva   di
          investimenti finalizzati al miglioramento  della  dotazione
          infrastrutturale o  al  recupero  degli  immobili  e  delle
          strutture  destinati  a   servizi   per   la   popolazione,
          finanziati con avanzo di amministrazione; 
              d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento  e  al
          rifacimento  di  impianti  per  la  produzione  di  energia
          elettrica di fonti rinnovabili  diverse  dal  fotovoltaico,
          per i quali gli  enti  dispongono  del  progetto  esecutivo
          redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
          completo del cronoprogramma della spesa. 
              493. Ferme restando le priorita' di  cui  alle  lettere
          0a), 0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e  d-ter)
          del comma 492, qualora l'entita' delle richieste  pervenute
          dagli  enti   locali   superi   l'ammontare   degli   spazi
          disponibili, l'attribuzione e' effettuata  a  favore  degli
          enti che presentano la  maggiore  incidenza  del  fondo  di
          cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.» 
              «502. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il  patto
          di cui alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  al  fine  di
          favorire  gli  investimenti,   da   realizzare   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030,  sono  assegnati
          alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  e
          per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243  del
          2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni  di  euro
          per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di  euro
          annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.» 
              «505. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 502, pari a 50 milioni di euro  nel  2017,  a  73
          milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019,  a
          103 milioni di euro nel 2020, a 101  milioni  di  euro  nel
          2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al  2030,  a  65
          milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a
          12  milioni  di  euro  nel  2033,  si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              506. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e
          di  Bolzano   che   non   sanciscono   l'intesa   regionale
          disciplinata dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui  all'art.  10,  comma  5,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  243,  si  applicano,  nell'esercizio  al
          quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al
          comma 475, lettere c) ed e), del presente art.. 
              507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi
          finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti
          di  solidarieta'  previsti  dall'art.  10  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione  di
          verifica del rispetto dell'obiettivo di  saldo  di  cui  al
          comma 470 del presente art.. L'ente territoriale  non  puo'
          beneficiare   di    spazi    finanziari    di    competenza
          dell'esercizio finanziario successivo a  quello  dell'invio
          della certificazione di cui al periodo  precedente  qualora
          gli spazi finanziari concessi siano  stati  utilizzati  per
          una quota inferiore al 90 per cento. 
              508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di  spazi
          finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti
          di solidarieta' previsti dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma  5,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.   243,   non   effettui   la
          trasmissione  delle  informazioni  richieste  dal  medesimo
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo'
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          anche con riferimento ai  processi  di  stabilizzazione  in
          atto, fino a quando non abbia adempiuto. 
              509.  In  applicazione  del  punto  1  dell'Accordo  in
          materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in
          data 20 giugno 2016, la  Regione  siciliana  garantisce  un
          saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno
          2017 e un saldo non negativo a  decorrere  dall'anno  2018,
          calcolato secondo le modalita' di cui al comma 466. In caso
          di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui  ai  commi
          475 e 476. Alla  Regione  siciliana  non  si  applicano  le
          disposizioni in materia di patto di stabilita'  interno  in
          contrasto con le disposizioni del presente comma.» 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  787  a  790
          dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              «787.  Le  risorse  derivanti  dalla   chiusura   delle
          contabilita' speciali di cui  all'art.  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
          vincolate  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti
          dalle ordinanze adottate ai  sensi  dei  commi  2  e  4-ter
          dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992. 
              788. Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle  risorse
          derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui
          al comma 787 secondo le procedure  ordinarie  di  spesa,  a
          decorrere dal 2018 gli  enti  territoriali  sono  tenuti  a
          conseguire, nell'anno di  riversamento  delle  risorse,  un
          valore positivo del saldo di cui  all'art.  1,  comma  466,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari  alla
          differenza  tra  le  risorse  riversate  a  seguito   della
          chiusura  delle  contabilita'  speciali   in   materia   di
          protezione civile, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del
          decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,  e  i  correlati
          impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. 
              789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788,
          negli esercizi successivi  a  quello  del  riversamento  e,
          comunque, non oltre il  quinto  esercizio,  sono  assegnati
          agli enti territoriali  spazi  finanziari  nell'ambito  dei
          patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24
          dicembre  2012,  n.  243,  in  misura  pari,  per   ciascun
          esercizio, agli investimenti  programmati  annualmente  nei
          piani contenenti gli interventi finalizzati al  superamento
          della situazione  emergenziale,  da  realizzare  attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti formatisi a seguito del mancato  utilizzo  delle
          risorse  derivanti  dalla   chiusura   delle   contabilita'
          speciali. 
              790. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il
          termine perentorio del 20 gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello  del  riversamento  delle  risorse,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
          http://pareggio-bilancio.mef.gov.it, gli  spazi  finanziari
          necessari per gli investimenti programmati di cui al  comma
          789. La somma degli spazi finanziari programmati e' pari al
          saldo positivo conseguito nell'anno di  riversamento  delle
          risorse.» 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  6-bis  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno): 
              «Art.  6-bis  (Disposizioni  per  agevolare  le  intese
          regionali a favore degli investimenti). -  1.  Al  fine  di
          favorire gli  investimenti,  per  le  regioni  che  rendono
          disponibili  spazi  finanziari  per  gli  enti  locali  del
          proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di
          cui all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  per
          gli  anni  2017-2020,  e'  autorizzato   lo   svincolo   di
          destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo  Stato
          nel  limite  del  doppio  degli   spazi   finanziari   resi
          disponibili, purche' non esistano obbligazioni  sottostanti
          gia' contratte ovvero purche' le suddette somme  non  siano
          relative ai livelli essenziali delle  prestazioni,  per  le
          quali rimane l'obbligo a  carico  della  regione  di  farvi
          fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle  regioni
          alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto
          del saldo di cui all'art. 1,  comma  466,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232.» 
              Comma 827: 
              - Il testo del comma 475 dell'art. 1 della citata legge
          n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          823. 
              Comma 828: 
              - Si riporta il testo del comma 26 dell'art.  31  della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              «Art.  31  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali). - 1. - 25. Omissis 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 723 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
          al   comma   710,    nell'anno    successivo    a    quello
          dell'inadempienza: 
              a) l'ente locale e' assoggettato ad una  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  In
          caso di incapienza gli enti locali sono  tenuti  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al
          capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento  delle
          predette  somme  residue  nell'anno  successivo  a   quello
          dell'inadempienza, il recupero e' operato con le  procedure
          di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              b) la regione  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro  sessanta  giorni  dal  termine
          stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
          al   rispetto   del   pareggio   di   bilancio,   l'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
          scostamento a valere sulle giacenze depositate a  qualsiasi
          titolo  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale.
          Trascorso inutilmente il  termine  dei  trenta  giorni  dal
          termine di approvazione del rendiconto della  gestione  per
          la  trasmissione  della  certificazione  da   parte   della
          regione, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo  dai
          conti  della   tesoreria   statale   sino   a   quando   la
          certificazione non e' acquisita; 
              c) l'ente non puo' impegnare  spese  correnti,  per  le
          regioni al netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
          nell'anno precedente a quello di riferimento; 
              d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti o le aperture di linee  di
          credito devono essere corredati da apposita attestazione da
          cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
          periodo   relativo    all'anno    precedente.    L'istituto
          finanziatore  o  l'intermediario   finanziario   non   puo'
          procedere al finanziamento o al collocamento  del  prestito
          in assenza della predetta attestazione; 
              e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
          a   qualsiasi   titolo,    con    qualsivoglia    tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione; 
              f) l'ente e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di
          funzione ed i  gettoni  di  presenza  del  presidente,  del
          sindaco  e  dei   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuta la  violazione,  con  una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
          al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 710 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
          finanza pubblica, gli enti  di  cui  al  comma  709  devono
          conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
          tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
          modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. » 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 243-bis  e
          seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente art.. La predetta procedura non  puo'
          essere iniziata qualora sia decorso  il  termine  assegnato
          dal   prefetto,   con   lettera   notificata   ai   singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3. Il ricorso alla procedura di cui  al  presente  art.
          sospende temporaneamente la possibilita' per la  Corte  dei
          conti di assegnare, ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,  il  termine
          per l'adozione delle misure correttive di cui al  comma  6,
          lettera a), del presente art.. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
          3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
          piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
          sessanta  giorni  successivi  alla   sottoscrizione   della
          relazione di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              7-bis. Al fine  di  pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3  e  3-bis,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui
          all'art.  21  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 602 del 1973. 
              7-ter. Le disposizioni del  comma  7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
              7-quater.   Le   modalita'   di   applicazione    delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento ai  sensi  dell'art.  206
          quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi
          delle agenzie fiscali e degli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi  7-bis
          e 7-ter. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,
          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi
          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista
          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma
          1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o
          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali
          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali
          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione
          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 10 per  cento  delle  spese  per  acquisti  di  beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
              1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
              2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          acquedotto; 
              3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
              4) al servizio di illuminazione pubblica; 
              5)    al    finanziamento    delle    spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
              c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 25 per cento delle spese per trasferimenti  di  cui  al
          macroaggregato  04   della   spesa   corrente,   finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
              c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
          indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha  facolta'
          di  procedere  a  compensazioni,  in  valore   assoluto   e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente art. e all'art. 243-ter, i  comuni
          che  fanno   ricorso   alla   procedura   di   riequilibrio
          finanziario pluriennale prevista dal presente art.  possono
          contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art.
          204, necessari alla  copertura  di  spese  di  investimento
          relative  a  progetti   e   interventi   che   garantiscano
          l'ottenimento  di  risparmi  di  gestione   funzionali   al
          raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nel   piano   di
          riequilibrio finanziario pluriennale, per  un  importo  non
          superiore alle quote di capitale dei mutui e  dei  prestiti
          obbligazionari   precedentemente   contratti   ed   emessi,
          rimborsate nell'esercizio precedente.» 
              «Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti locali 
              1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
          hanno deliberato la procedura di  riequilibrio  finanziario
          di cui all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
              a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
          ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano   di
          riequilibrio pluriennale; 
              b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.» 
              «Articolo 243-quater Esame del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione 
              1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di  cui
          all'art.  243-bis,  comma  5,  il  piano  di   riequilibrio
          finanziario  pluriennale  e'  trasmesso   alla   competente
          sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
          nonche' alla Commissione di cui  all'art.  155,  la  quale,
          entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
              2. In fase istruttoria, la commissione di cui  all'art.
          155 puo' formulare rilievi  o  richieste  istruttorie,  cui
          l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
          fini  dell'espletamento  delle   funzioni   assegnate,   la
          Commissione di cui al comma 1 si avvale,  senza  diritto  a
          compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
          spese,  di  cinque  segretari  comunali  e  provinciali  in
          disponibilita', nonche'  di  cinque  unita'  di  personale,
          particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
          locali, in posizione di comando o distacco  e  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma  6,
          lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro  30
          giorni dal deposito del ricorso.  Fino  alla  scadenza  del
          termine per impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del
          ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,   le   procedure
          esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono  sospese.
          Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico  grado,
          nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva,  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al  Fondo  di
          rotazione di cui all'art. 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di   cui   all'art.   243-bis,   comma   5,   il    diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo  n.  149  del
          2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente,  da  parte
          del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni  per
          la deliberazione del dissesto. 
              7-bis. Qualora,  durante  la  fase  di  attuazione  del
          piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un  grado
          di  raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi   superiore
          rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
          la facolta' di proporre  una  rimodulazione  dello  stesso,
          anche in  termini  di  riduzione  della  durata  del  piano
          medesimo. Tale  proposta,  corredata  del  parere  positivo
          dell'organo di revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
          deve essere presentata direttamente alla competente sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti. Si  applicano
          i commi 3, 4 e 5. 
              7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
          al comma 7-bis, l'ente  locale  provvede  a  rimodulare  il
          piano di riequilibrio approvato, in funzione  della  minore
          durata  dello  stesso.  Restano  in  ogni  caso  fermi  gli
          obblighi  posti   a   carico   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziaria previsti dal comma 6.» 
              «Articolo  243-quinquies  Misure   per   garantire   la
          stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali  sciolti   per
          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
          mafioso 
              1.  Per  la  gestione  finanziaria  degli  enti  locali
          sciolti ai sensi dell'art.  143,  per  i  quali  sussistono
          squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
          dissesto finanziario, la commissione straordinaria  per  la
          gestione dell'ente, entro sei mesi  dal  suo  insediamento,
          puo' richiedere una anticipazione  di  cassa  da  destinare
          alle finalita' di cui al comma 2. 
              2. L'anticipazione  di  cui  al  comma  1,  nel  limite
          massimo  di   euro   200   per   abitante,   e'   destinata
          esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
          dipendente  e  ai  conseguenti  oneri   previdenziali,   al
          pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
          nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
          Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di  procedure
          di esecuzione e di espropriazione forzata. 
              3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del
          Ministero  dell'interno  di  concerto  con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di
          euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione
          di cui all'art. 243-ter. 
              4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
          altresi'    le    modalita'     per     la     restituzione
          dell'anticipazione straordinaria in un periodo  massimo  di
          dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
          e' erogata l'anticipazione.» 
              «Art.  243-sexies  (Pagamento  di  debiti).  -  1.   In
          considerazione dell'esigenza di  dare  prioritario  impulso
          all'economia in attuazione dell'art. 41 della Costituzione,
          le risorse  provenienti  dal  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter del presente testo  unico  sono  destinate
          esclusivamente al pagamento dei debiti presenti  nel  piano
          di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui  all'art.
          243-bis. 
              2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
          sulle risorse di cui al comma 1.» 
              «Articolo 244 Dissesto finanziario 
              1. Si ha stato di dissesto finanziario  se  l'ente  non
          puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei  servizi
          indispensabili  ovvero  esistono  nei  confronti  dell'ente
          locale crediti liquidi ed esigibili di  terzi  cui  non  si
          possa fare validamente  fronte  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 193, nonche' con le modalita' di cui all'art.  194
          per le fattispecie ivi previste. 
              2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.» 
              Comma 829: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 258 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              «Art. 258 (Modalita'  semplificate  di  accertamento  e
          liquidazione dei debiti). - 1.  L'organo  straordinario  di
          liquidazione, valutato l'importo  complessivo  di  tutti  i
          debiti censiti in base alle richieste pervenute, il  numero
          delle   pratiche    relative,    la    consistenza    della
          documentazione allegata ed il tempo necessario per il  loro
          definitivo esame, puo' proporre all'ente locale  dissestato
          l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione  di
          cui al presente art.. Con deliberazione  di  giunta  l'ente
          decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna
          a mettere a disposizione le risorse finanziare  di  cui  al
          comma 2. 
              2. L'organo straordinario  di  liquidazione,  acquisita
          l'adesione  dell'ente  locale,  delibera  l'accensione  del
          mutuo di cui all'art. 255, comma 2, nella misura necessaria
          agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione
          all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale  dissestato
          e' tenuto a deliberare l'accensione  di  un  mutuo  con  la
          Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di  credito,
          con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del  40
          per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in  alternativa,
          a mettere a disposizione risorse finanziarie  liquide,  per
          un importo che consenta di finanziare, insieme al  ricavato
          del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti  di  cui  ai
          commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E'  fatta
          salva  la  possibilita'  di  ridurre  il  mutuo  a   carico
          dell'ente. 
              3. L'organo straordinario di  liquidazione,  effettuata
          una  sommaria  delibazione  sulla  fondatezza  del  credito
          vantato, puo'  definire  transattivamente  le  pretese  dei
          relativi   creditori,   ivi   compreso   l'erario,    anche
          periodicamente,  offrendo  il  pagamento   di   una   somma
          variabile tra il 40 ed il  60  per  cento  del  debito,  in
          relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni
          altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro  30
          giorni    dalla    conoscenza    dell'accettazione    della
          transazione. A tal fine,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          conseguita disponibilita' del mutuo di  cui  all'art.  255,
          comma 2, propone  individualmente  ai  creditori,  compresi
          quelli che vantano crediti  privilegiati,  fatta  eccezione
          per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni  di
          lavoro  subordinato  che  sono  liquidate  per  intero,  la
          transazione  da  accettare  entro  un  termine   prefissato
          comunque   non   superiore   a    30    giorni.    Ricevuta
          l'accettazione,  l'organo  straordinario  di   liquidazione
          provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. 
              4. L'organo  straordinario  di  liquidazione  accantona
          l'importo del 50 per cento dei debiti per i  quali  non  e'
          stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
          al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. 
              5. Si applicano, per il  seguito  della  procedura,  le
          disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
          quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
          rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al  comma
          4, l'organo straordinario  di  liquidazione  provvede  alla
          redazione del piano di estinzione. Qualora tutti  i  debiti
          siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata  e
          non sussistono debiti esclusi in tutto  o  in  parte  dalla
          massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
          direttamente   il   rendiconto   della    gestione    della
          liquidazione ai sensi dell'art. 256, comma 11. 
              6. I  debiti  transatti  ai  sensi  del  comma  3  sono
          indicati  in  un  apposito  elenco  allegato  al  piano  di
          estinzione della massa passiva. 
              7. In caso di eccedenza di disponibilita'  si  provvede
          alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
          dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente  locale
          dissestato la quota di risorse  finanziarie  liquide  dallo
          stesso  messe  a  disposizione  esuberanti  rispetto   alle
          necessita'  della  liquidazione  dopo  il   pagamento   dei
          debiti.» 
              - Il testo del comma 475 dell'art. 1 della citata legge
          n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          823.