art. 1 note (parte 16)

           	
				
 
              Comma 972: 
              - Il testo dell'art. 10-bis della citata legge  n.  196
          del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 971. 
              Comma 973: 
              - Il testo dell'art. 10-bis della citata legge  n.  196
          del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 971. 
              Comma 976: 
              - Il testo vigente dell'art. 13 della citata  legge  n.
          196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 902. 
              Comma 978: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 5 della  citata  legge
          n. 537 del 1993 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          400. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   13-bis
          dell'art. 66 del citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
              «Art. 66 (Turn over). - 1. - 13. Omissis 
              13-bis. Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. Per l'anno 2015, le  universita'  che  rispettano  la
          condizione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,   e   delle
          successive norme di attuazione del  comma  6  del  medesimo
          art. 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di  cui
          al secondo periodo del presente  comma,  all'assunzione  di
          ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a)  e  b),
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando  le
          cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente   riferite   ai
          ricercatori di cui al citato art. 24, comma 3, lettera  a),
          gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali  previste
          dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016,  alle  sole
          universita' che si  trovano  nella  condizione  di  cui  al
          periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
          di ricercatori di cui all'art. 24,  comma  3,  lettera  a),
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza  che  a  queste
          siano applicate le limitazioni da turn  over.  Resta  fermo
          quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
          del  20  marzo  2015,   con   riferimento   alle   facolta'
          assunzionali del personale  a  tempo  indeterminato  e  dei
          ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione  a  ciascuna
          universita' del contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto   dall'art.   7   del   decreto
          legislativo  29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega  prevista  dall'art.  5,  comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5): 
              «Art. 5 (Limite massimo alle spese di personale). -  1.
          L'indicatore per l'applicazione  del  limite  massimo  alle
          spese  di  personale   delle   universita'   e'   calcolato
          rapportando le spese complessive di personale di competenza
          dell'anno  di  riferimento   alla   somma   algebrica   dei
          contributi statali per  il  funzionamento  assegnati  nello
          stesso  anno  e  delle  tasse,  soprattasse  e   contributi
          universitari. Le  definizioni  necessarie  per  il  calcolo
          dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4. 
              2. Per spese complessive di  personale  si  intende  la
          somma algebrica delle  spese  di  competenza  dell'anno  di
          riferimento,   comprensive    degli    oneri    a    carico
          dell'amministrazione, al netto delle entrate  derivanti  da
          finanziamenti esterni  da  parte  di  soggetti  pubblici  e
          privati aventi le  caratteristiche  di  cui  al  successivo
          comma 5, relative a: 
              a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore
          a tempo indeterminato e determinato; 
              b)  assegni   fissi   per   il   personale   dirigente,
          tecnico-amministrativo e per  i  collaboratori  ed  esperti
          linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
              c) trattamento economico del direttore generale; 
              d) fondi destinati alla contrattazione integrativa; 
              e) contratti  per  attivita'  di  insegnamento  di  cui
          all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              3. Per  contributi  statali  per  il  funzionamento  si
          intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza
          nell'anno  di  riferimento  del  FFO,  del  Fondo  per   la
          programmazione del sistema universitario, per la quota  non
          vincolata nella  destinazione,  e  di  eventuali  ulteriori
          assegnazioni statali con carattere di stabilita'  destinate
          alle spese di cui al comma 2. 
              4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari  si
          intende il valore delle riscossioni  totali,  nell'anno  di
          riferimento, per qualsiasi forma di  tassa,  soprattassa  e
          contributo universitario a carico degli iscritti  ai  corsi
          dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle  tasse
          riscosse per conto di terzi. Tale valore  e'  calcolato  al
          netto dei rimborsi effettuati agli  studenti  nello  stesso
          periodo. 
              5. Le entrate derivanti  da  finanziamenti  esterni  di
          soggetti pubblici  e  privati  destinate  al  finanziamento
          delle spese per il personale devono  essere  supportate  da
          norme, accordi o convenzioni  approvati  dal  consiglio  di
          amministrazione che: 
              a)  assicurino  un  finanziamento  non   inferiore   al
          relativo costo quindicennale per le chiamate  di  posti  di
          professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di
          cui  all'art.  24,  comma  3,   lettera   b),   ovvero   un
          finanziamento di importo e durata non  inferiore  a  quella
          del contratto per i posti di ricercatore  di  cui  all'art.
          24, comma 3, lettera a) della legge 30  dicembre  2010,  n.
          240; 
              b) siano destinati al finanziamento di  spese  relative
          al personale dirigente  e  tecnico-amministrativo  a  tempo
          determinato o ai contratti di insegnamento. 
              6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma  1
          e' pari all'80 per cento. 
              7. Il Ministero procede annualmente alla  verifica  del
          rispetto del limite di cui al comma  6  entro  il  mese  di
          marzo di ciascun anno, con riferimento alla  situazione  al
          31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica  gli  esiti
          alle universita'  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              8.  Nello  svolgimento  delle  proprie   funzioni,   il
          collegio  dei  revisori  dei  conti  vigila  sul   puntuale
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.» 
              «Art. 7 (Rispetto dei limiti per le spese di  personale
          e per  le  spese  per  indebitamento).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5  e
          6    nonche'    la    sostenibilita'     e     l'equilibrio
          economico-finanziario  e  patrimoniale  delle  universita',
          fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  27
          ottobre 2011, n. 199,  e  ferme  restando  le  disposizioni
          limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e
          a tempo determinato previste  dalla  legislazione  vigente,
          che definiscono i livelli occupazionali  massimi  su  scala
          nazionale, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede
          che: 
              a) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore  al
          10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
          a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
          con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
          non superiore  al  10  per  cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente personale  cessato  dal  servizio  nell'anno
          precedente; 
              b) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
          al  10  per  cento,  possono  procedere  all'assunzione  di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
          spesa annua  non  superiore  al  20  per  cento  di  quella
          relativa al corrispondente personale cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente; 
              c) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale inferiore all'80  per  cento,  possono  procedere
          all'assunzione di personale  a  tempo  indeterminato  e  di
          ricercatori a tempo determinato  con  oneri  a  carico  del
          proprio bilancio per una spesa annua non  superiore  al  20
          per cento di quella relativa  al  corrispondente  personale
          cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
          importo pari al 15 per cento  del  margine  ricompreso  tra
          l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, al
          netto delle spese per fitti  passivi  di  cui  all'art.  6,
          comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale  e
          degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio  di
          ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre  dell'anno
          precedente e comunque nel rispetto dei limiti di  spesa  di
          cui all'art. 66, comma  13,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
              d) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento pari o  superiore  al  15  per  cento  non
          possono  contrarre   nuovi   mutui   e   altre   forme   di
          indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio; 
              e) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento superiore al 10 per cento o con un  valore
          dell'indicatore delle spese di personale  superiore  all'80
          per   cento   possono   contrarre   ulteriori   forme    di
          indebitamento    a    carico    del    proprio     bilancio
          subordinatamente  all'approvazione   del   bilancio   unico
          d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
          sostenibilita'  finanziaria   redatto   secondo   modalita'
          definite  con  decreto  del  Ministero  e  inviato,   entro
          quindici giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'approvazione. 
              2. Sono in ogni caso consentite: 
              a) le assunzioni di personale riservate alle  categorie
          protette  e  quelle  relative   a   personale   docente   e
          ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
          previsto dall'art. 5, comma 5; 
              b) la contrazione di forme di indebitamento  con  oneri
          integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
              3. Il piano di cui al comma 1, lettera e),  predisposto
          dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e  dalla
          relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
          dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
          piano  l'ateneo  tiene  conto  anche  della  situazione  di
          indebitamento degli enti e delle societa' partecipate. 
              4. Il Ministero procede alla verifica del valore  degli
          indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed  e)
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  nonche'  alla  successiva  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
          b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle  universita'  e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Le procedure e le assunzioni ovvero  la  contrazione
          di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
          previsto al comma 1: 
              a) determinano responsabilita' per danno  erariale  nei
          confronti dei componenti degli organi  dell'ateneo  che  le
          hanno disposte; 
              b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
          da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo  a  quelle
          in cui si verificano. 
              6. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          ridefinite  per  gli  anni  successivi  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la semplificazione, da emanare entro il  mese  di  dicembre
          antecedente al  successivo  triennio  di  programmazione  e
          avente validita' triennale.» 
              Comma 979: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 5 della  citata  legge
          n. 537 del 1993 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          400. 
              Comma 980: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «7 (Competenze del  MURST).  -  1.  A  partire  dal  1°
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR), di cui  all'art.  11  della
          legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di  cui  all'art.
          15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
          , e all'art. 5  della  legge  31  maggio  1995,  n.  233  ;
          all'Osservatorio  geofisico  sperimentale  (OGS),  di   cui
          all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.  399
          ; agli enti finanziati dal  MURST  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 43, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549  ,  gia'
          concessi ai sensi dell'art. 11, terzo  comma,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
          modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
          spesa ed affluiscono ad apposito fondo  ordinario  per  gli
          enti e le istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  MURST,
          istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
          Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1°  gennaio
          1999, i contributi all'Istituto  nazionale  per  la  fisica
          della materia (INFM), di cui  all'art.  11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,  lettera
          d), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
          9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono  fatti  salvi  le
          deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo  fino
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a) ...; 
              b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le  parole
          "sentito il CNST" sono soppresse; 
              c) ...; 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'art.  2  le
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
              e) ...; 
              f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
          3 dell'art. 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da "il quale" fino
          a "richiesta" sono soppresse; 
              i) l'art. 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo  periodo,  dell'art.  51  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  "previo
          parere" fino a "n. 59" sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'art. 64  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9  maggio  1989,  n.
          168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica  nella  parte
          in  cui  sono  previste  loro   osservazioni   e   proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge  9  maggio
          1989, n. 168 , e successive modificazioni  e  integrazioni,
          alle  quali   si   uniforma   il   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge  n.  266
          del 1997.» 
              Comma 981: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  18
          del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.  68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
          5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): 
              «Art. 18 (Sistema di finanziamento). -  1.  Nelle  more
          della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
          decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  il  fabbisogno
          finanziario necessario per garantire  gli  strumenti  ed  i
          servizi per il pieno successo formativo di cui all'art.  7,
          comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se
          privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita'
          di cui all'art. 8 e' coperto con le seguenti modalita': 
              a) dal fondo integrativo statale per la concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e  di  cui
          all'art. 33, comma 27, della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, e da assegnare in misura proporzionale  al  fabbisogno
          finanziario delle regioni; 
              b)  dal  gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
              c)  dalle  risorse  proprie  delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              Omissis.» 
              Comma 982: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  8
          della citata legge n. 124 del 2015: 
              «Art. 8. (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. - 2. Omissis 
              3. Per l'istituzione del numero unico europeo  112,  di
          cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
              Omissis.» 
              Comma 984: 
              - Il testo dell'art. 26 della direttiva 2002/22/CE  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002
          relativa al servizio universale e ai diritti  degli  utenti
          in  materia  di  reti  e  di   servizi   di   comunicazione
          elettronica  (direttiva  servizio  universale)  epubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 108 del  24  aprile  2002,  e
          successivamente  sostituito  dall'art.  1  della  direttiva
          2009/136/CE. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  41-bis  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).-  1.  Al  fine  di   consentire   il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
          quanto a 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2015,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              Comma 985: 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  43  dell'art.
          2-bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017,  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
          n. 172: 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1. - 42. Omissis 
              43. A far data dal 2 gennaio  2019,  il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  richiamato
          dall'art.  1  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'  ridotto:  Bastiglia,
          Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,  Cavezzo,   Cento,
          Concordia sulla  Secchia,  Crevalcore,  Fabbrico,  Ferrara,
          Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
          Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
          Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San  Felice  sul  Panaro,  San
          Giovanni  in  Persiceto,  San  Possidonio,  San   Prospero,
          Soliera, Terre del Reno, Vigarano  Mainarda.  I  Presidenti
          delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122,  in  qualita'  di  Commissari
          delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
          l'effettivo  avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a
          ridurre il perimetro dei comuni interessati  dalla  proroga
          dello  stato  di  emergenza  e  della  relativa   normativa
          emergenziale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  8
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              «Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
          previdenziali ed assistenziali). - 1. - 2. Omissis 
              3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
              Omissis.» 
              Comma 986: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5  del  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  5  dicembre  2013,  n.  159
          (Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'  di
          determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE): 
              «Art. 5 (Indicatore della situazione  patrimoniale).  -
          1.   L'indicatore   della   situazione   patrimoniale    e'
          determinato sommando, per  ciascun  componente  del  nucleo
          familiare, il valore del patrimonio immobiliare di  cui  ai
          commi 2 e 3, nonche' del patrimonio  mobiliare  di  cui  al
          comma 4. 
              2. Il patrimonio immobiliare  e'  pari  al  valore  dei
          fabbricati,  delle  aree  fabbricabili   e   dei   terreni,
          intestati  a  persone  fisiche  non   esercenti   attivita'
          d'impresa, quale  definito  ai  fini  IMU  al  31  dicembre
          dell'anno precedente a quello di presentazione  della  DSU,
          indipendentemente dal periodo  di  possesso  nell'anno.  Il
          valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione  dal
          pagamento dell'imposta. Dal  valore  cosi'  determinato  di
          ciascun fabbricato, area  o  terreno,  si  detrae,  fino  a
          concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
          data del 31 dicembre dell'anno precedente la  presentazione
          della DSU per mutui contratti per l'acquisto  dell'immobile
          o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
          residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
          di abitazione, come sopra determinato, al netto  del  mutuo
          residuo, non rileva ai  fini  del  calcolo  del  patrimonio
          immobiliare  se  inferiore  alla  soglia  di  52.500  euro,
          incrementata di  2.500  euro  per  ogni  figlio  convivente
          successivo al secondo. Se superiore alle  predette  soglie,
          il valore rileva in misura pari a  due  terzi  della  parte
          eccedente. 
              3. Il  patrimonio  immobiliare  all'estero  e'  pari  a
          quello definito  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  degli
          immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riferito  alla  medesima  data   di   cui   al   comma   2,
          indipendentemente dal periodo di  possesso  nell'anno.  Dal
          valore cosi' determinato di ciascun  immobile,  si  detrae,
          fino  a  concorrenza,  l'ammontare  dell'eventuale   debito
          residuo alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente  la
          presentazione della DSU per mutui contratti per  l'acquisto
          dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 
              4.  Il  patrimonio  mobiliare   e'   costituito   dalle
          componenti   di   seguito   specificate,   anche   detenute
          all'estero, possedute alla data del 31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
          quanto diversamente  disposto  con  riferimento  a  singole
          componenti: 
              a) depositi e conti correnti bancari e postali,  per  i
          quali va assunto il valore del saldo contabile  attivo,  al
          lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU, ovvero, se  superiore,
          il  valore  della  consistenza  media  annua  riferita   al
          medesimo  anno.  Qualora  nell'anno   precedente   si   sia
          proceduto  all'acquisto  di   componenti   del   patrimonio
          immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni  ad
          incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
          cui al presente comma,  per  un  ammontare  superiore  alla
          differenza tra il valore della consistenza  media  annua  e
          del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
          saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
          anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini  di
          successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
          media annua va comunque indicato; 
              b)  titoli  di  Stato  ed   equiparati,   obbligazioni,
          certificati di deposito  e  credito,  buoni  fruttiferi  ed
          assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
          consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU; 
              c)  azioni  o  quote  di  organismi   di   investimento
          collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o  esteri,  per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto redatto dalla societa' di gestione alla  data  di
          cui alla lettera b); 
              d) partecipazioni azionarie  in  societa'  italiane  ed
          estere quotate in mercati regolamentati, per  le  quali  va
          assunto il valore rilevato alla data di  cui  alla  lettera
          b),  ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno  antecedente  piu'
          prossimo; 
              e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate  in
          mercati regolamentati  e  partecipazioni  in  societa'  non
          azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
          del  patrimonio  netto,  determinato   sulla   base   delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla data di presentazione della DSU, ovvero,  in  caso  di
          esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
          dalla somma delle rimanenze finali e dal costo  complessivo
          dei   beni   ammortizzabili,   al   netto   dei    relativi
          ammortamenti,  nonche'   degli   altri   cespiti   o   beni
          patrimoniali; 
              f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro  o
          beni non relativi all'impresa, affidate in gestione  ad  un
          soggetto abilitato ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
          luglio 1996, n. 415, per le  quali  va  assunto  il  valore
          delle   consistenze   risultanti   dall'ultimo   rendiconto
          predisposto, secondo i criteri  stabiliti  dai  regolamenti
          emanati dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
          borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente  alla  data
          di cui alla lettera b); 
              g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
          assunto il valore corrente alla data di  cui  alla  lettera
          b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
          mista sulla vita e  di  capitalizzazione  per  i  quali  va
          assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
          ultima  data,  al  netto  degli  eventuali  riscatti,   ivi
          comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta  la
          durata del contratto per le quali va assunto l'importo  del
          premio versato; sono esclusi i contratti  di  assicurazione
          mista sulla vita per i quali  alla  medesima  data  non  e'
          esercitabile il diritto di riscatto; 
              h) il  valore  del  patrimonio  netto  per  le  imprese
          individuali in contabilita'  ordinaria,  ovvero  il  valore
          delle rimanenze finali e del costo dei beni  ammortizzabili
          per le imprese individuali  in  contabilita'  semplificata,
          determinato con le stesse modalita' indicate  alla  lettera
          e). 
              5.  Per  i  rapporti  di   custodia,   amministrazione,
          deposito  e   gestione   cointestati   anche   a   soggetti
          appartenenti a nuclei familiari diversi,  il  valore  delle
          consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
              6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato  ai
          sensi del comma 4,  si  detrae,  fino  a  concorrenza,  una
          franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
          ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
          fino ad un massimo di 10.000 euro. La  predetta  soglia  e'
          incrementata di 1.000 euro per ogni  figlio  componente  il
          nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
          si applica ai  fini  della  determinazione  dell'indicatore
          della situazione reddituale, di cui all'art. 4.» 
              Comma 987: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
          3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2014,   n.   50
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e  contributiva
          e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e
          contributivi): 
              «Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
          del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  agli  eventi  atmosferici
          avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014  nei  territori
          della regione Veneto,  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente  articolo,  nei  comuni  di  cui  all'art.  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  2
          del citato decreto-legge n. 74 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
              «Art.  2  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. - 5. Omissis 
              6. Ai presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma
          2, sono intestate  apposite  contabilita'  speciali  aperte
          presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,  con  il
          decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
          di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento   degli
          interventi previsti  dal  presente  decreto,  al  netto  di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'art. 2, comma 3,  dall'art.  8,  commi  3  e
          15-ter,  e  dall'art.  13.  Sulle   contabilita'   speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'art. 1, comma 1, che provvedono,  ai  sensi  del  comma
          5-bis del medesimo art. 1, per conto dei  Presidenti  delle
          Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi
          di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del  patto
          di stabilita' interno  degli  enti  locali  beneficiari.  I
          presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5,
          comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano
          la pubblicazione dei rendiconti  nei  siti  internet  delle
          rispettive regioni.» 
              Comma 988: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229  (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).  -
          1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   comuni   delle   regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              4-bis.   Lo   stato   di   emergenza   prorogato    con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
              4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma  4-bis  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di  euro
          per l'anno 2019. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati  1  e  2  (8),  nell'ambito  dei  quali  sono
          discusse e condivise le scelte strategiche,  di  competenza
          dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.» 
              Comma 989: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato
          decreto-legge   n.   189   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'art. 1. 
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016. 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              4. Ai Presidenti delle  Regioni  in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati. 
              5. Le donazioni raccolte mediante  il  numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'art.   4   dell'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389,  come  sostituito  dall'art.   4   dell'ordinanza   1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato  dei
          garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
          da   un   rappresentante    designato    dal    Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.
          394,  a   seguito   dell'implementazione   delle   previste
          soluzioni temporanee. 
              7.  Alle  donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto dall'art. 138, comma 14, della legge  23  dicembre
          2000, n. 388, e dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.
          133. 
              7-bis. All'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
          il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Le fondazioni, le associazioni, i  comitati  e  gli
          enti di cui al comma  1  sono  identificati  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000".» 
              Comma 990: 
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge   n.   189   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 988. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 50-bis
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art. 3 (Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   "Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di  seguito
          "Ufficio speciale per  la  ricostruzione".  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'art.  1,  comma  6,  predispone  uno  schema  tipo   di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'art.  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
          limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno  2016  e
          di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  2017  e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'art. 4  e  per  gli  anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'art. 52. Ferme restando le previsioni di cui al  terzo
          ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui  all'art.  4,  comma  3,
          possono essere destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un
          massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017
          e 2018,  per  i  comandi  ed  i  distacchi  disposti  dalle
          Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  ovvero  da   altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con contratti a tempo determinato  della  durata
          massima di due anni,  con  profilo  professionale  di  tipo
          tecnico-ingegneristico  a   supporto   dell'attivita'   del
          Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e
          dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione   delle   risorse
          finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del
          presente  comma  e'  effettuata   con   provvedimento   del
          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo
          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia
          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
              1-bis.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti   dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei  contingenti  di  cui  all'art.  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, diverse da  quelle  disciplinate  dal
          comma 1, sono a carico del fondo di  cui  all'art.  4,  nel
          limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
          precedente periodo  e'  effettuata  con  provvedimento  del
          Commissario straordinario. 
              1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
          i limiti previsti dal  comma  1-ter  sono  a  carico  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
              2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50,
          comma 3. 
              3. Gli uffici speciali per la ricostruzione  curano  la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'art.  42,  esercitando  anche  il  ruolo  di   soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
              4. Gli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
              5. Con  apposito  provvedimento  del  Presidente  della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto.» 
              «Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
          Comuni e del Dipartimento della protezione  civile).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'art.  3,  comma  1,  in
          ordine alla  composizione  degli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, tenuto conto degli  eventi  sismici  di  cui
          all'art.  1,  e  del  conseguente  numero  di  procedimenti
          facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1  e  2,  gli
          stessi possono assumere con contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato, in deroga ai  vincoli  di  contenimento  della
          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di
          spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni
          di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per  l'anno
          2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
          tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a  settecento
          unita' per ciascuno degli anni 2017  e  2018.  Ai  relativi
          oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di  euro  per
          l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno  2017,  ai
          sensi dell'art. 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per
          l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3. 
              1-bis. Nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste
          dal comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  2,  i  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2 possono, con efficacia  limitata  agli  anni
          2017 e  2018,  incrementare  la  durata  della  prestazione
          lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'  in
          essere   con   professionalita'   di   tipo    tecnico    o
          amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento  della
          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296. 
              2. Con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,
          sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile  e
          previa deliberazione della cabina  di  coordinamento  della
          ricostruzione,  istituita  dall'art.  1,  comma   5,   sono
          determinati i profili professionali ed  il  numero  massimo
          delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
          ad  assumere  per  le  esigenze  di  cui  al  comma  1.  Il
          provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che  i
          Comuni avanzano  al  Commissario  medesimo  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              3.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il Comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
              3-bis. Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure
          previste dal comma 3 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni  di
          cui  agli  allegati  1  e  2,  in  deroga  ai  vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti
          di  lavoro  autonomo   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
          6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
          durata non superiore al 31 dicembre 2017.  I  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
          precedente  periodo  possono  essere  rinnovati,  anche  in
          deroga  al  limite  previsto  dal  comma  3-quinquies   del
          presente articolo, per una sola volta e per una durata  non
          superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita' di
          personale che non sia stato possibile reclutare secondo  le
          procedure di cui al comma 3. 
              3-ter. I contratti previsti  dal  comma  3-bis  possono
          essere  stipulati,  previa  valutazione   dei   titoli   ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale, esclusivamente con esperti di particolare  e
          comprovata specializzazione  anche  universitaria  di  tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
          previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'
          delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
              3-quater. Le assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma  3-bis,  sono  effettuate   con   provvedimento   del
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita'  per
          ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e  continuativa.  Con
          uno o piu'  provvedimenti  adottati  secondo  le  modalita'
          previste dal precedente periodo e' disposta  l'assegnazione
          delle risorse finanziarie necessarie per  il  rinnovo  fino
          alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti  previsti  dal
          comma 3-bis. 
              3-quinquies. In nessun caso, il  numero  dei  contratti
          che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati  a
          stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo'
          essere superiore a trecentocinquanta. 
              3-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
          cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
          complessivamente  previste  dai  sopra  citati   commi   e'
          riservata  alle  Province  per  le  assunzioni   di   nuovo
          personale a tempo determinato,  per  le  rimodulazioni  dei
          contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
          le modalita' previste  dal  comma  1-bis,  nonche'  per  la
          sottoscrizione  di  contratti   di   lavoro   autonomo   di
          collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
          del  Commissario  straordinario,  sentito   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
          della  cabina   di   coordinamento   della   ricostruzione,
          istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i  profili
          professionali  ed  il  numero  massimo  delle   unita'   di
          personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
          per le esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
          richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Con
          il  medesimo  provvedimento  sono  assegnate   le   risorse
          finanziarie per la sottoscrizione dei contratti  di  lavoro
          autonomo  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa
          previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
              3-septies. Nei casi in  cui  con  ordinanza  sia  stata
          disposta la chiusura di uffici pubblici, in  considerazione
          di situazioni  di  grave  stato  di  allerta  derivante  da
          calamita' naturali di  tipo  sismico  o  meteorologico,  le
          pubbliche  amministrazioni   che   hanno   uffici   situati
          nell'ambito territoriale definito  dalla  stessa  ordinanza
          che ne abbia disposto la chiusura verificano se  sussistono
          altre  modalita'  che  consentano  lo   svolgimento   della
          prestazione lavorativa  da  parte  dei  propri  dipendenti,
          compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
          impedimento  oggettivo  e  assoluto   ad   adempiere   alla
          prestazione lavorativa, per causa comunque  non  imputabile
          al  lavoratore,  le  stesse  amministrazioni   definiscono,
          d'intesa con il lavoratore medesimo, un  graduale  recupero
          dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un  arco
          temporale  anche  superiore  a  un  anno,  salvo   che   il
          lavoratore non chieda di utilizzare i permessi  retribuiti,
          fruibili a scelta in  giorni  o  in  ore,  contemplati  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
          a fattispecie diverse. 
              4.   Al   fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'
          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di
          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'art.  1,
          il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con
          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un
          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo
          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di
          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui
          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite
          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di
          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 52. 
              5.  Con  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, adottate  ai  sensi  dell'art.  5  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  deroga  alla
          normativa vigente e  fino  alla  scadenza  dello  stato  di
          emergenza puo' essere autorizzata la proroga  dei  rapporti
          di lavoro a tempo determinato,  purche'  nel  rispetto  del
          limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni   dell'Unione
          europea,  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, nonche'  dei  contratti  per  prestazioni  di
          carattere intellettuale in  materie  tecnico-specialistiche
          presso le componenti e le strutture operative del  Servizio
          nazionale della protezione civile,  direttamente  impegnate
          nella   gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
          disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti  in
          essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
          novembre   2016,   n.    205.    Agli    oneri    derivanti
          dall'applicazione delle ordinanze  adottate  in  attuazione
          del presente articolo si provvede esclusivamente  a  valere
          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nei
          bilanci delle amministrazioni interessate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              - Il testo dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 189
          del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, e' riportato nelle Note all'art.  1,
          comma 276. 
              Comma 991: 
              - Si riporta il testo dei commi 11, 13 e  16  dell'art.
          48 del citato decreto-legge n. 189  del  2016,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          come modificato dal presente comma e dal  comma  993  della
          presente legge: 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. -  10.
          Omissis 
              11.  La  ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, versano  le  somme  oggetto  di
          sospensione previste dal decreto ministeriale 1°  settembre
          2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione  di
          sanzioni e interessi, entro  il  1°  giugno  2019,  ovvero,
          mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  120  rate
          mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; su
          richiesta   del   lavoratore   dipendente   subordinato   o
          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal
          sostituto  d'imposta.  Il  versamento  delle  ritenute  non
          operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
          essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti
          della  disponibilita'  di  risorse   del   fondo   previsto
          dall'art. 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
          comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una  o  piu'
          rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione  a  ruolo
          degli importi scaduti e non versati nonche' delle  relative
          sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  scadenza  dell'unica  rata  o  del  periodo  di
          rateazione. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il
          contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.  13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              11-bis. - 12-ter. Omissis 
              13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,  sono
          sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per    l'assicurazione     obbligatoria     in     scadenza
          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai
          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  1°
          giugno 2019, senza applicazione di  sanzioni  e  interessi,
          anche  mediante  rateizzazione  fino  a   un   massimo   di
          centoventi rate mensili di pari importo,  a  decorrere  dal
          mese  di  gennaio  2019;  su   richiesta   del   lavoratore
          dipendente  subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
          essere operata anche dal sostituto  d'imposta.  Agli  oneri
          derivanti dalla  sospensione  di  cui  al  presente  comma,
          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53
          milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'art.
          52. Agli oneri  valutati  di  cui  al  presente  comma,  si
          applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              14. - 15. Omissis 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il
          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un
          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 
              Omissis.» 
              Comma 992: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  3,  comma
          6, e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1998,  n.  61
          (Ulteriori  interventi  urgenti  in   favore   delle   zone
          terremotate delle regioni Marche e Umbria e di  altre  zone
          colpite da eventi calamitosi): 
              «3 (Interventi su centri storici e su centri  e  nuclei
          urbani e rurali). - 1. - 5. Omissis 
              6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma  5,
          i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa  diffida
          ad adempiere  entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta
          giorni, ai consorzi  inadempienti  per  l'esecuzione  degli
          interventi   mediante   l'occupazione   temporanea    degli
          immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni  e
          per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando  i
          contributi di cui all'art. 4. 
              Omissis.» 
              «4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e
          mobili). - 1. Per gli  interventi  di  ricostruzione  o  di
          recupero degli immobili  privati  distrutti  o  danneggiati
          dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i  criteri  e  nei
          limiti dei parametri di cui all'art. 2, e' concesso: 
              a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari  al
          costo  delle  strutture,  degli   elementi   architettonici
          esterni, comprese le  rifiniture  esterne,  e  delle  parti
          comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da
          realizzare nell'ambito  dello  stesso  insediamento  e  nel
          limite    delle    superfici    preesistenti    aumentabili
          esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario; 
              b)  per  gli  immobili   gravemente   danneggiati,   un
          contributo pari al costo degli interventi sulle  strutture,
          compreso  l'adeguamento  igienico-sanitario,   e   per   il
          ripristino degli elementi architettonici esterni,  comprese
          le rifiniture esterne, e  delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio. 
              2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
          trovano  applicazione  per  soglie  di   danneggiamento   e
          vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A
          del presente decreto, salvo il  caso  in  cui  gli  edifici
          siano ricompresi nei programmi di recupero di cui  all'art.
          3. 
              2-bis. Per parti comuni si  intendono  quelle  elencate
          dall'art.  1117  del  codice  civile  e  i  benefici   sono
          applicati anche agli immobili con unico proprietario. 
              3. Al fine di proseguire, completare ed  estendere  gli
          interventi di recupero degli immobili privati, con  livelli
          di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di
          cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui
          all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un
          contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione
          delle strutture, ivi compreso il  miglioramento  sismico  e
          comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna
          unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a
          lire 120 milioni per  gli  immobili  privati  destinati  ad
          ospitare   comunita'   o   attivita'   turistico-ricettive,
          comprese quelle  che  offrono  servizi  di  agriturismo,  e
          comprende,   per   queste   ultime,   anche   l'adeguamento
          igienico-sanitario. Il contributo e' concesso nel  caso  in
          cui   gli   immobili   abbiano   comunque   subito    danni
          significativi alle strutture principali e superiori  ad  un
          limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa  con  il
          Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei
          lavori pubblici. 
              4. I contributi di cui ai  commi  1,  2,  3  e  5  sono
          concessi, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  di  cui
          all'art. 15, solo  ai  soggetti  titolari  del  diritto  di
          proprieta' sugli edifici alla data in cui si e'  verificato
          il danno per effetto della crisi  sismica  iniziata  il  26
          settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o  titolari
          di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici,
          che si sostituiscano ai  proprietari  nella  richiesta  dei
          contributi spettanti qualora i proprietari,  per  qualsiasi
          motivo, non esercitino tale diritto.  Il  proprietario  che
          aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi  dai
          parenti o affini  fino  al  quarto  grado,  dal  locatario,
          dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici,  prima
          del completamento degli interventi di  ricostruzione  o  di
          riparazione che hanno beneficiato di  tali  contributi,  e'
          dichiarato decaduto  dalle  provvidenze  ed  e'  tenuto  al
          rimborso delle somme percepite, maggiorate degli  interessi
          legali, da versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato.
          Non   costituisce   causa   di   decadenza    l'alienazione
          dell'immobile,   anche   se    perfezionata    prima    del
          completamento  degli   interventi   di   ricostruzione,   a
          fondazioni  o  a  societa'  a  partecipazione  pubblica,  a
          condizione  che  l'immobile  venga  destinato  a   pubblici
          servizi o a scopi di pubblica utilita'. 
              5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari
          per qualsiasi motivo non  esercitino  tale  diritto,  delle
          unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e  destinate
          ad abitazione principale alla data in cui si e'  verificato
          il danno, per effetto della crisi sismica  iniziata  il  26
          settembre 1997, e' concesso un contributo pari  all'80  per
          cento del costo delle rifiniture e degli impianti  interni,
          calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma
          3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare  del
          proprietario, detratto il reddito  derivante  dall'immobile
          distrutto o inagibile risultante  dalla  dichiarazione  dei
          redditi per l'anno 1996, calcolati  ai  sensi  delle  leggi
          regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del  13
          marzo  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995,  non  superi
          l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al
          60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a  21
          milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi
          superiori a 30 milioni e fino  a  50  milioni.  Qualora  il
          reddito derivi esclusivamente da  lavoro  dipendente  o  da
          pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime
          Inps, il contributo e' elevato al 90 per  cento  del  costo
          delle rifiniture interne e degli  impianti.  Per  gli  enti
          religiosi e morali senza fini di  lucro  il  contributo  e'
          fissato nella misura del 50 per cento del  costo  predetto,
          indipendentemente dal reddito dichiarato. 
              5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza
          del Ministro dell'interno  delegato  per  il  coordinamento
          della protezione civile  n.  2947  del  24  febbraio  1999,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 50 del 2 marzo 1999,  il  contributo  spettante
          puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi  nel
          territorio  dello   stesso   comune.   L'area   di   sedime
          dell'edificio demolito o da  demolire  viene  acquisita  al
          patrimonio indisponibile del comune e i diritti  dei  terzi
          sull'immobile  originario  si  trasferiscono  sull'immobile
          acquistato. 
              6.  Ai  soggetti  residenti  che   hanno   subito,   in
          conseguenza  della  crisi  sismica,  la  distruzione  o  il
          danneggiamento grave  di  beni  mobili  e  di  beni  mobili
          registrati, in loro proprieta'  alla  data  in  cui  si  e'
          verificato  il  danno,  per  effetto  della  crisi  sismica
          iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a
          fondo perduto fino al 40 per cento  del  valore  del  danno
          subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma
          4, nel limite massimo complessivo di lire  50  milioni  per
          ciascun nucleo familiare. 
              7. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo,  nel
          rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai
          comuni  sulla  base  di  modalita'  e  procedure  definite,
          d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di
          cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in
          immobili totalmente o parzialmente inagibili. 
              7-bis.  I  comuni  provvedono   a   far   eseguire   le
          demolizioni necessarie per gli interventi di cui  al  comma
          1, con oneri a carico  degli  stanziamenti  disposti  dalle
          ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita'  di  cui
          all'art. 15. 
              7-ter. In caso  di  inadempienza  dei  comuni  per  gli
          interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al
          comma 6 dell'art. 3, previa diffida ad adempiere  entro  un
          termine non inferiore a trenta giorni, decorso  inutilmente
          il predetto termine, la regione si  sostituisce  al  comune
          inadempiente, nominando un commissario ad acta." 
              Comma 993: 
              - Il  testo  del  comma  16  dell'art.  48  del  citato
          decreto-legge   n.   189   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 991. 
              Comma 994: 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  11  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  11   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e ambientali). 
              01. - 1. Omissis 
              2.  Nei  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2   del
          decreto-legge n. 189 del 2016, i termini  per  la  notifica
          delle cartelle di pagamento  e  per  la  riscossione  delle
          somme risultanti dagli atti di cui agli articoli  29  e  30
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le  attivita'  esecutive  da  parte  degli   agenti   della
          riscossione  e  i  termini  di  prescrizione  e   decadenza
          relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
          quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio  2017
          fino  alla  scadenza  dei  termini  delle  sospensioni  dei
          versamenti   tributari   previste    dall'art.    48    del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229  e
          riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
              Omissis." 
              Comma 995: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  49  del  citato
          decreto-legge   n.   66   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 240. 
              Comma 996: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  3  del
          citato decreto-legge  n.  113  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Contributo straordinario in favore del  Comune
          de L'Aquila) - 1. - 1- quater. Omissis 
              2. Agli altri comuni del cratere  sismico,  diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese
          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali
          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013,  n.  71,  e  successivi  rifinanziamenti,  e  con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'
          destinato un contributo pari a  2  milioni  di  euro.  Tali
          risorse  sono  trasferite  al  Comune  di  Fossa   che   le
          ripartisce tra i singoli  beneficiari  previa  verifica  da
          parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
          del cratere degli effettivi fabbisogni. 
              Omissis." 
              Comma 997: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  507  del  1993  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 919. 
              - Si riporta il testo vigente degli allegati n. 1, 2  e
          2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Allegato 1 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto  2016
          (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO. 
              Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
              1. Campotosto (AQ); 
              2. Capitignano (AQ); 
              3. Montereale (AQ); 
              4. Rocca Santa Maria (TE); 
              5. Valle Castellana (TE); 
              6. Cortino (TE); 
              7. Crognaleto (TE); 
              8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
              Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
              9. Accumoli (RI); 
              10. Amatrice (RI); 
              11. Antrodoco (RI); 
              12. Borbona (RI); 
              13. Borgo Velino (RI); 
              14. Castel Sant'Angelo (RI); 
              15. Cittareale (RI); 
              16. Leonessa (RI); 
              17. Micigliano (RI); 
              18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
              Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
              19. Amandola (FM); 
              20. Acquasanta Terme (AP); 
              21. Arquata del Tronto (AP); 
              22. Comunanza (AP); 
              23. Cossignano (AP); 
              24. Force (AP); 
              25. Montalto delle Marche (AP); 
              26. Montedinove (AP); 
              27. Montefortino (FM); 
              28. Montegallo (AP); 
              29. Montemonaco (AP); 
              30. Palmiano (AP); 
              31. Roccafluvione (AP); 
              32. Rotella (AP); 
              33. Venarotta (AP). 
              Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
              34. Acquacanina (MC); 
              35. Bolognola (MC); 
              36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
              37. Cessapalombo (MC); 
              38. Fiastra (MC); 
              39. Fiordimonte (MC); 
              40. Gualdo (MC); 
              41. Penna San Giovanni (MC); 
              42. Pievebovigliana (MC); 
              43. Pieve Torina (MC); 
              44. San Ginesio (MC); 
              45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
              46. Sarnano (MC); 
              47. Ussita (MC); 
              48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
              Area Val Nerina: 
              49. Arrone (TR); 
              50. Cascia (PG); 
              51. Cerreto di Spoleto (PG); 
              52. Ferentillo (TR); 
              53. Montefranco (TR); 
              54. Monteleone di Spoleto (PG); 
              55. Norcia (PG); 
              56. Poggiodomo (PG); 
              57. Polino (TR); 
              58. Preci (PG); 
              59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
              60. Scheggino (PG); 
              61. Sellano (PG); 
              62. Vallo di Nera (PG)." 
              «Allegato 2 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del  26  e  del  30
          ottobre 2016 (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO: 
              1. Campli (TE); 
              2. Castelli (TE); 
              3. Civitella del Tronto (TE); 
              4. Torricella Sicura (TE); 
              5. Tossicia (TE); 
              6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
              7. Cantalice (RI); 
              8. Cittaducale (RI); 
              9. Poggio Bustone (RI); 
              10. Rieti; 
              11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
              12. Apiro (MC); 
              13. Appignano del Tronto (AP); 
              14. Ascoli Piceno; 
              15. Belforte del Chienti (MC); 
              16. Belmonte Piceno (FM); 
              17. Caldarola (MC); 
              18. Camerino (MC); 
              19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
              20. Castel di Lama (AP); 
              21. Castelraimondo (MC); 
              22. Castignano (AP); 
              23. Castorano (AP); 
              24. Cerreto D'esi (AN); 
              25. Cingoli (MC); 
              26. Colli del Tronto (AP); 
              27. Colmurano (MC); 
              28. Corridonia (MC); 
              29. Esanatoglia (MC); 
              30. Fabriano (AN); 
              31. Falerone (FM); 
              32. Fiuminata (MC); 
              33. Folignano (AP); 
              34. Gagliole (MC); 
              35. Loro Piceno (MC); 
              36. Macerata; 
              37. Maltignano (AP); 
              38. Massa Fermana (FM); 
              39. Matelica (MC); 
              40. Mogliano (MC); 
              41. Monsapietro Morico (FM); 
              42. Montappone (FM); 
              43. Monte Rinaldo (FM); 
              44. Monte San Martino (MC); 
              45. Monte Vidon Corrado (FM); 
              46. Montecavallo (MC); 
              47. Montefalcone Appennino (FM); 
              48. Montegiorgio (FM); 
              49. Monteleone (FM); 
              50. Montelparo (FM); 
              51. Muccia (MC); 
              52. Offida (AP); 
              53. Ortezzano (FM); 
              54. Petriolo (MC); 
              55. Pioraco (MC); 
              56. Poggio San Vicino (MC); 
              57. Pollenza (MC); 
              58. Ripe San Ginesio (MC); 
              59. San Severino Marche (MC); 
              60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
              61. Sefro (MC); 
              62. Serrapetrona (MC); 
              63. Serravalle del Chienti (MC); 
              64. Servigliano (FM); 
              65. Smerillo (FM); 
              66. Tolentino (MC); 
              67. Treia (MC); 
              68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
              69. Spoleto (PG)." 
              «Allegato 2-bis 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
          (Art. 1) 
              Regione Abruzzo: 
              1) Barete (AQ); 
              2) Cagnano Amiterno (AQ); 
              3) Pizzoli (AQ); 
              4) Farindola (PE); 
              5) Castelcastagna (TE); 
              6) Colledara (TE); 
              7) Isola del Gran Sasso (TE); 
              8) Pietracamela (TE); 
              9) Fano Adriano (TE)." 
              Comma 999: 
              - Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 10 del
          citato  decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Ulteriori misure per la  ricostruzione  e  la
          ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dagli   eventi
          sismici del maggio 2012) - 1. - 14. Omissis. 
              14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
          anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  e  2020.  Ai
          relativi oneri,  nel  limite  di  2  milioni  di  euro  per
          ciascuna annualita', si provvede  a  valere  sulle  risorse
          disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'art.  2,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni. 
              Omissis." 
              Comma 1000: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  49  del  citato
          decreto-legge   n.   66   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 240. 
              Comma 1001: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art.  3-bis  del
          citato decreto-legge  n.  113  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni  colpiti
          dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. Omissis 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento   delle
          attivita' connesse alla situazione emergenziale  prodottasi
          a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  i  commissari
          delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni  colpiti  dal  sisma
          individuati ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012  e  dell'art.  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          prefetture-uffici territoriali del Governo  delle  province
          di  Bologna,  Ferrara,  Modena  e  Reggio   Emilia   e   la
          Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  per  la
          citta' metropolitana di Bologna e le  province  di  Modena,
          Reggio  Emilia  e  Ferrara  sono  autorizzati  ad  assumere
          personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga  ai
          vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art.  9
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  le
          annualita' 2017, 2018, 2019 e  2020,  per  poter  garantire
          analoghe  dotazioni  di  personale  in  essere  e  analoghi
          livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi  limiti
          di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  comma   8   dell'art.   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  il
          seguente riparto percentuale: il 78 per cento  alle  unioni
          dei comuni o, ove non costituite,  ai  comuni;  il  16  per
          cento   alla   struttura   commissariale   della    regione
          Emilia-Romagna;   il    4    per    cento    alle    citate
          prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
          alla  citata  Soprintendenza.  Agli  oneri  derivanti   dal
          presente comma si provvede mediante utilizzo delle  risorse
          gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei Presidenti
          delle regioni in qualita' di  commissari  delegati  per  la
          ricostruzione,  senza  pregiudicare  interventi  e  risorse
          finanziarie gia' programmati e da  programmare  di  cui  al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122." 
              Comma 1002: 
              - Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  14  del
          citato decreto-legge  n.  244  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14. (Proroga di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). - 1. - 8. Omissis 
              9. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 6-sexies  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          prorogato  al  31  dicembre  2020.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede, nel limite massimo di 600.000 euro  per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'art.  2,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e, nel limite di 500.000 euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
          cui alle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  6  del
          predetto art. 2. 
              Omissis." 
              Comma 1003: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  49  del  citato
          decreto-legge   n.   66   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 240. 
              Comma 1006: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2-bis  del
          citato decreto-legge  n.  148  del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: 
              «2-bis. (Attivita' di ricerca e sviluppo sui  materiali
          ceramici avanzati). - 1. In  occasione  del  riaccorpamento
          totale  all'interno   della   struttura   dell'ENEA   delle
          attivita' di ricerca  e  sviluppo  sui  materiali  ceramici
          avanzati, condotte anche  su  incarico  del  medesimo  ENEA
          presso il centro ricerche di Bologna della Societa'  TEMAV,
          l'Ente predetto e' autorizzato, per assicurare  continuita'
          alle ricerche impostate,  a  rilevare  le  attivita'  e  le
          attrezzature  della  TEMAV,  nonche'  ad  assumere   i   50
          dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai
          limiti di eta' previsti dalla normativa vigente. 
              2. Le operazioni  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          compiute entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          All'inquadramento si provvedera', previa consultazione  con
          le organizzazioni  sindacali,  sulla  base  dei  titoli  di
          studio  e  delle  esperienze   professionali   di   ciascun
          lavoratore. Il trattamento economico spettante  e'  pari  a
          quello  iniziale  della  qualifica  di   inquadramento.   I
          lavoratori conservano il trattamento previdenziale  vigente
          presso   l'assicurazione    generale    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo si fa fronte con le  ordinarie  disponibilita'  di
          bilancio dell'Ente." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art.
          14 del citato decreto-legge n. 244  del  2016,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19: 
              «Art. 14 (Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). 
              1. - 5. Omissis 
              5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del  20  e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma  1,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012,  n.  134,  e'  prorogata  all'anno   2018   (49)   la
          sospensione, prevista dal comma 456 dell'art. 1 della legge
          28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
          delle rate  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
          finanze in  attuazione  dell'art.  5,  commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da
          corrispondere  nell'anno  2017,  incluse  quelle   il   cui
          pagamento e' stato differito ai sensi  dell'art.  1,  comma
          426, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dell'art.  1,
          comma  356,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
          dell'art. 1, comma 503, della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate  dei  mutui
          di  cui  al   periodo   precedente   sono   pagati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno
          2018, in rate di pari importo per  dieci  anni  sulla  base
          della periodicita' di pagamento prevista nei  provvedimenti
          e nei contratti regolanti i mutui  stessi.  Alla  copertura
          degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di
          euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2018,  si  provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  3-bis,  comma
          6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              Omissis." 
              - Il testo dei commi 1  e  3  dell'art.  5  del  citato
          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 659. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'art. 1
          della citata legge n. 228 del 2012: 
              «Art. 1 
              1. - 425. Omissis 
              426. Il pagamento delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2012 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  Comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012  e  successive
          modificazioni e all'art. 67-septies  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134  e  successive  modificazioni,
          nonche' alle Province dei predetti  Comuni,  trasferiti  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'art. 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma, e'  differito,  senza
          applicazione   di   sanzioni    e    interessi,    all'armo
          immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo
          di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 356 dell'art. 1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              «Art. 1 
              1. - 355. Omissis 
              356. Il pagamento delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive  modificazioni,  e   all'art.   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  non
          ancora effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse di cui alle contabilita' speciali di  cui  all'art.
          2, comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 503 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «Art. 1 - 1. - 502. Omissis 
              503. Il pagamento delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2015 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive  modificazioni,  e   all'art.   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e'
          differito, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  al
          secondo  anno  immediatamente  successivo  alla   data   di
          scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
          in vigore alla data di pubblicazione della  presente  legge
          nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri,  pari  a  12,5
          milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede con le risorse di cui alle  contabilita'  speciali
          di cui all'art. 2, comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla  legge  1°
          agosto 2012, n. 122, che sono  corrispondentemente  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni. 
              Omissis." 
              Comma 1008: 
              - Il testo del  comma  6  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 704. 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del   citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 199. 
              Comma 1012: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del   citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 199. 
              Comma 1013: 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  771  e  774
          dell'art. 1 della  citata  legge  n.  205  del  2017,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 770. Omissis 
              771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali  del
          Piemonte del novembre 1994 che abbiano  versato  contributi
          previdenziali e premi  assicurativi  relativi  al  triennio
          1995-1997  per  un  importo  superiore  a  quello  previsto
          dall'art. 9, comma 17, della legge  27  dicembre  2002,  n.
          289, secondo i  requisiti  previsti  dalla  decisione  (UE)
          2016/195  della  Commissione,  del  14  agosto   2015,   e'
          assegnato un contributo di importo non superiore al  limite
          previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 774, a seguito di presentazione di  apposita  istanza
          all'Agenzia delle entrate. 
              772. - 773. Omissis 
              774. Con apposito decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il  31  marzo  2019,  sono
          definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'accesso   al
          contributo di cui al comma 771, nonche' le modalita' per il
          riparto delle risorse di cui al comma 773. 
              Omissis." 
              Comma 1014: 
              - Il testo del comma 774 dell'art. 1 della citata legge
          n. 205 del 2017, e' riportato nelle Note all'art. 1,  comma
          1013. 
              Comma 1015: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato
          decreto legislativo n. 231 del 2002: 
              «Art. 4 (Termini di  pagamento).  -  1.  Gli  interessi
          moratori   decorrono,   senza   che   sia   necessaria   la
          costituzione in mora, dal giorno successivo  alla  scadenza
          del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi  dell'art.  7,  devono  essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
              a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo
          11 novembre 2003, n. 333; 
              b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai  sensi  dell'art.  7.  L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti." 
              - Il testo dell'art. 33 del citato decreto  legislativo
          n. 33 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,  comma
          859. 
              Comma 1016: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          n. 231 del 2002 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          1015. 
              - Il testo dell'art. 33 del citato decreto  legislativo
          n. 33 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,  comma
          859. 
              Comma 1017: 
              - Il testo dell'art. 33 del citato decreto  legislativo
          n. 33 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,  comma
          859. 
              - Il testo dei commi 8-bis e 8-ter dell'art.  14  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 867. 
              Comma 1020: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   8   del   citato
          decreto-legge   n.   109   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Istituzione della zona franca  urbana  per  il
          sostegno  alle  imprese  colpite  dall'evento).  -  1.  Nel
          territorio  della  Citta'  metropolitana   di   Genova   e'
          istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale
          e' definito con  provvedimento  del  Commissario  delegato,
          sentiti la Regione Liguria e il Comune di  Genova,  secondo
          quanto previsto all'art.  1,  comma  340,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              2. Le imprese che hanno la sede principale o  una  sede
          operativa all'interno della zona franca di cui al comma  1,
          e che hanno subito a causa dell'evento  una  riduzione  del
          fatturato almeno pari al 25 per cento nel  periodo  dal  14
          agosto 2018  al  30  settembre  2018,  rispetto  al  valore
          mediano del corrispondente periodo del triennio  2015-2017,
          possono  richiedere,  ai  fini  della  prosecuzione   delle
          proprie  attivita'  nel  Comune  di  Genova,  le   seguenti
          agevolazioni,  in  alternativa  ai  benefici  di  cui  agli
          articoli 3 e 4: 
              a) esenzione dalle  imposte  sui  redditi  del  reddito
          derivante dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca
          di cui al comma 1 fino a concorrenza, per  ciascun  periodo
          di  imposta,  dell'importo  di  euro  100.000  riferito  al
          reddito derivante dallo svolgimento  dell'attivita'  svolta
          dall'impresa nella zona franca; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1, nel limite di  euro  200.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
              c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli
          immobili  siti  nella  zona  franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; 
              d) esonero dal versamento dei contributi  previdenziali
          e   assistenziali,   con   esclusione   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca. 
              3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  per
          quello successivo. 
              4. Le esenzioni di cui al comma 2  spettano,  altresi',
          alle imprese che avviano la propria  attivita'  all'interno
          della zona franca entro il 31 dicembre 2019,  limitatamente
          al primo anno di attivita'. 
              5. Le esenzioni di cui ai commi 2  e  4  sono  concesse
          fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno  2018  e
          di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019  e
          2020. All'onere di 10 milioni di euro per  l'anno  2018  si
          provvede ai sensi dell'art. 45. 
              6. Le agevolazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
              7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
          articolo  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11   luglio   2013,   recante   le
          condizioni,  i  limiti,  le  modalita'  e  i   termini   di
          decorrenza e durata delle agevolazioni  concesse  ai  sensi
          dell'art. 37 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221." 
              Comma 1021: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 7  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi   emergenziali   di
          protezione civile). - 1. Ai fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di cui all'art. 2,  gli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile si distinguono in: 
              a) emergenze connesse con eventi calamitosi di  origine
          naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo  che  possono
          essere  fronteggiati  mediante  interventi  attuabili,  dai
          singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
              b) emergenze connesse con eventi calamitosi di  origine
          naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per  loro
          natura o estensione comportano l'intervento  coordinato  di
          piu' enti o amministrazioni, e debbono essere  fronteggiati
          con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante
          limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle
          Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; 
              c) emergenze di rilievo nazionale connesse  con  eventi
          calamitosi di origine naturale o  derivanti  dall'attivita'
          dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
          debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
          con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante
          limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi  dell'art.
          24." 
          Comma 1022: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 148 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 148  (Enti  di  tipo  associativo).  -  1.  -  2.
          Omissis. 
              3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose,  sportive  dilettantistiche,  nonche'
          per  le  strutture  periferiche  di   natura   privatistica
          necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la
          funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse,  non
          si considerano commerciali le attivita' svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi  istituzionali,  effettuate  verso
          pagamento di corrispettivi specifici  nei  confronti  degli
          iscritti, associati o partecipanti, di  altre  associazioni
          che  svolgono  la  medesima  attivita'  e  che  per  legge,
          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati. 
              Omissis.» 
          Comma 1025: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6  del
          citato decreto-legge  n.  109  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
              «Art.   1    (Commissario    straordinario    per    la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non  oltre  un
          triennio dalla prima nomina. 
              2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un
          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio  dei  compiti
          assegnati, il Commissario straordinario si  avvale  di  una
          struttura di supporto posta alle  sue  dirette  dipendenze,
          costituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e composta da un contingente massimo di  personale
          pari  a  venti  unita',  di  cui  una  unita'  di   livello
          dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque  unita'
          di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
          unita'  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di
          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    degli    enti
          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento
          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale
          docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
          istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando,  distacco  o  fuori  ruolo  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,   che
          resta  a  carico   della   medesima.   Al   personale   non
          dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
          economico  accessorio,   ivi   compresa   l'indennita'   di
          amministrazione,  del  personale   non   dirigenziale   del
          comparto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Al
          dirigente   di   livello   dirigenziale    generale    sono
          riconosciute  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori  di
          uffici  interni  ai  Dipartimenti  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Ai dirigenti di livello  dirigenziale  non  generale  della
          struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
          misura equivalente ai valori economici  massimi  attribuiti
          ai dirigenti di livello non generale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
          a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
          Commissario  straordinario.  Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          anche nominati fino ad  un  massimo  di  cinque  esperti  o
          consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti   estranei   alla
          pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a   quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui  compenso  e'  definito
          con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   La
          struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
          straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
          al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
          disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma  8.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  e  ai  relativi
          oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45. 
              3. Per le  attivita'  urgenti  di  progettazione  degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento  e  all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e
          forniture, il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con
          gli enti territoriali interessati, delle strutture e  degli
          uffici  della  Regione  Liguria,  degli  uffici  tecnici  e
          amministrativi del Comune  di  Genova,  dei  Provveditorati
          interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,  delle
          Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione,  dei
          concessionari  di  servizi  pubblici  e  delle  societa'  a
          partecipazione pubblica o a controllo pubblico. 
              4. Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,  con
          proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di  venti
          unita', fino a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso  e'
          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
          L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12  mesi
          e puo' essere rinnovato. 
              5. Per la demolizione, la rimozione, lo  smaltimento  e
          il conferimento in  discarica  dei  materiali  di  risulta,
          nonche'  per   la   progettazione,   l'affidamento   e   la
          ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino   del
          connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
          in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto   del
          Ministro dell'interno, da adottare  entro  quindici  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  individuate  speciali  misure
          amministrative di semplificazione  per  il  rilascio  della
          documentazione antimafia, anche  in  deroga  alle  relative
          norme.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi  di  cui  al  primo  periodo,   il   Commissario
          straordinario, adottato il relativo decreto, provvede  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto  di
          cui al terzo periodo, il Commissario straordinario  dispone
          l'immediata immissione nel  possesso  delle  aree,  da  lui
          stesso   individuate   e   perimetrate,   necessarie    per
          l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario  anche
          l'accesso  per  accertamenti  preventivi  a  favore   delle
          imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
          comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere  in
          separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare
          l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 
              6. Il concessionario del tratto autostradale alla  data
          dell'evento,   tenuto,   in   quanto    responsabile    del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli  di  cui  all'articolo  1-bis.  In  caso  di  omesso
          versamento nel termine, il Commissario  straordinario  puo'
          individuare, omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla
          valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
          pervenute, un soggetto pubblico o privato che  anticipi  le
          somme necessarie alla integrale realizzazione delle  opere,
          a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai  fini
          della   compensazione   in   termini   di   fabbisogno    e
          indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
          2018 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  medesimo   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2018,  40
          milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189.
          All'atto del versamento da parte del  Concessionario  delle
          somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
          del presente comma, il Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          1072,  della  legge  27   dicembre   2017,   n.   205,   e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7.  Il  Commissario  straordinario  affida,  ai   sensi
          dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014,   la
          realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
          sistema viario, nonche' quelle  connesse,  ad  uno  o  piu'
          operatori economici diversi dal concessionario  del  tratto
          autostradale alla data  dell'evento  e  da  societa'  o  da
          soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque,  ad  esso
          collegati, anche al fine di evitare un  ulteriore  indebito
          vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni
          autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi  che
          detto  concessionario  sia   responsabile,   in   relazione
          all'evento,   di   grave   inadempimento    del    rapporto
          concessorio. L'aggiudicatario costituisce,  ai  fini  della
          realizzazione  delle  predette  attivita',  una   struttura
          giuridica con patrimonio e contabilita' separati. 
              8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
          al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
          contabilita'    speciale    intestata    al     Commissario
          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse
          pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
          messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
          dell'evento. 
              8-bis.  Il  Commissario  straordinario,  nell'esercizio
          delle  funzioni  attribuite  dal  presente  decreto,   puo'
          avvalersi e puo' stipulare  convenzioni  con  le  strutture
          operative e i soggetti concorrenti di cui  all'articolo  4,
          comma 2, del codice della  protezione  civile,  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
              8-ter.  Agli  atti  del  Commissario  straordinario  si
          applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229.». 
              «Art. 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari  logistici
          nel porto di Genova).  -  1.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il Ministero  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   sovraintende    alla
          progettazione  e  alla  realizzazione,  con  carattere   di
          urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di  sistemi
          informatici e delle relative opere accessorie per garantire
          l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso
          e  in  uscita  dal  porto  di  Genova,  ivi   compresa   la
          realizzazione  del  varco  di  ingresso  di  Ponente.   Per
          l'esecuzione delle suddette attivita'  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari,
          anche di natura espropriativa per  pubblica  utilita',  per
          l'immediata realizzazione del sistema informatico  e  delle
          relative infrastrutture accessorie.  Sono  fatte  salve  le
          competenze  attribuite  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli.  Per   l'attuazione   del   presente   comma   e'
          autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno  2018,
          15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro  per
          il 2020 cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
          dicembre 2017, n. 205. 
              2. Per far fronte alle esigenze di carattere  operativo
          e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento,  alla
          Direzione marittima - Capitaneria di  porto  di  Genova  e'
          assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018  e  euro
          875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in  via  d'urgenza,
          all'impiego del personale proveniente dagli  altri  comandi
          periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo  il
          principio di prossimita', all'acquisto dei  mezzi  ritenuti
          necessari per ottimizzare i flussi di traffico  portuale  e
          all'efficientamento delle strutture logistiche presenti  in
          ambito portuale. Ai relativi oneri, pari  ad  euro  375.000
          per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede
          il Commissario delegato a valere sulle risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale per l'emergenza.». 
          Comma 1027: 
              - Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge
          n. 109 del 2018, si veda nelle note al comma 1026. 
          Comma 1028: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 25,  comma
          2, e 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.  1  del
          2018: 
              «Art.  25  (Ordinanze  di  protezione  civile).  -   1.
          Omissis. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
          fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche
          attraverso misure di delocalizzazione temporanea  in  altra
          localita' del territorio nazionale, entro  i  limiti  delle
          risorse finanziarie e  secondo  le  direttive  dettate  con
          apposita, ulteriore delibera del  Consiglio  dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 
              Omissis.». 
              «Art.  26  (Ordinanze  volte  a  favorire  il   rientro
          nell'ordinario  a   seguito   di   emergenze   di   rilievo
          nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della  scadenza
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e'  adottata
          apposita  ordinanza  volta  a  favorire   e   regolare   il
          proseguimento dell'esercizio delle  funzioni  commissariali
          in  via  ordinaria  nel  coordinamento  degli   interventi,
          conseguenti all'evento, pianificati e non ancora  ultimati.
          Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
          pubblica,  con  tale  ordinanza  possono  essere   altresi'
          emanate, per la durata massima di sei mesi non  prorogabile
          e per i soli interventi connessi  all'evento,  disposizioni
          derogatorie,   nel   rispetto   dei    principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e  di
          acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione  di
          termini   analiticamente   individuati    e    disposizioni
          finalizzate all'eventuale  rimodulazione  del  piano  degli
          interventi nei limiti delle risorse disponibili. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          35 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Omissis. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
              a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
              b) euro  418.000  per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
              c) euro 1.000.000 per i contratti  di  servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              Omissis.». 
          Comma 1029: 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 1 del 2018 e' riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 1028. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  n.  229  del  2011  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 105. 
          Comma 1034: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 recante «Regolamento  recante  norme
          per   la   semplificazione   del   procedimento    relativo
          all'immatricolazione, ai  passaggi  di  proprieta'  e  alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000,  n.
          285. 
          Comma 1037: 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 75. 
              - Il testo dell'articolo 34 della citata legge  n.  388
          del 2000 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 159. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle note  all'art.  1,
          comma 75. 
          Comma 1044: 
              - Si riporta il testo vigente dell'allegato  II,  parte
          A,  punto  5  della  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  5  settembre   2007   che
          istituisce un  quadro  per  l'omologazione  dei  veicoli  a
          motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
          ed entita' tecniche destinati a  tali  veicoli  ("direttiva
          quadro"): 
              «ALLEGATO II 
              DEFINIZIONI GENERALI, CRITERI  DI  CLASSIFICAZIONE  DEI
          VEICOLI, TIPI DI VEICOLI E TIPI DI CARROZZERIA 
              PARTE A 
              Criteri per la classificazione dei veicoli 
              1. - 4.4. Omissis. 
              5. Veicoli per uso speciale 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico