Comma 1096: - Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: «636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.». Comma 1097: - Si riporta il testo del comma 1048 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «1048. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni gia' previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche' la titolarita' dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Omissis.». Comma 1098: - Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 569. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: «Art. 6-bis (Riduzione degli apparecchi da divertimento). - 1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini: a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000; b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: «943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2019; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020. A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale. Omissis.». Comma 1099: - Si riporta il testo del comma 545 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: «545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piu' gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione e' stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. Non e' comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita' commerciali. Omissis.». Comma 1101: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale). - 1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri. 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.». Comma 1102: - Il testo modificato dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1101. Comma 1103: - Si riporta il testo dei commi 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 e 1039 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF, considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate ne' assegnate. 1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita' culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu' avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 30 giugno 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032. 1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo conto della necessita' di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri: a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF alle trasmissioni in ambito locale; c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree; d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali; f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonche' delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b), c) ed e). Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente. 1033. Entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 ottobre 2019. 1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021. 1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalita' di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equita' e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034. 1036. - 1038. Omissis. 1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022; b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022; d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita' trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022. Omissis.». Comma 1104: - Il testo del comma 1031 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. Comma 1106: - Il testo del comma 1032 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. Comma 1107: - Il testo del comma 1033 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 1103. Comma 1108: - Il testo del comma 1034 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. Comma 1109: - Il testo del comma 1035 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. Comma 1110: - Il testo del comma 1039 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. Comma 1111: - Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 353. Comma 1113: - Si riporta il testo del comma 5-octies dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 5-septies. Omissis. 5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita' residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Omissis.». Comma 1115: - Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1. Comma 1116: - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». Comma 1117: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): «Art. 7 (Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.». Comma 1121: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla lettera n) del comma 1126 della presente legge: «Art. 3 (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio. 2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse. 3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico. 4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali conguagli. 6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 110 per mille. 7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: «128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». Comma 1122: - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: «Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. - 4. Omissis. 5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Omissis.». - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1121. Comma 1123: - Il testo del comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1122. - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1121. Comma 1125: - Si riporta il testo vigente degli articoli 28, terzo comma, e 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965: «Art. 28. - 1. - 2. Omissis. 3. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui al secondo periodo. Omissis.». «Art. 44. - 1. Omissis. 2. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Omissis.». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 55 della citata legge n. 144 del 1999: «Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. - 4. Omissis. 5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Omissis.». Comma 1126: - Il testo del comma 128 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1121. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dalla presente legge: «Art. 10. - L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato. Permane, altresi', la responsabilita' civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennita' che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonche' da ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dalla presente legge: «Art. 11. - L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo. La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dalla presente legge: «Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore sociale). - 1. Omissis. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo. Omissis.». - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dalla presente legge: «Art. 106. - Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico e' provata quando il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte. Omissis.». - Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dalla presente legge: «Art. 85. - 1. - 2. Omissis. 3. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Omissis.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965: «Art. 153. - I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc. A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.». «Art. 154. - I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Retribuzione minima imponibile nel settore edile). - 1. Omissis. 2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1. Omissis.». - Il testo del comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000, come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1121. Comma 1127: - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - 1. - 3. Omissis. 4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011, del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. Omissis.». Comma 1128: - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: «Art. 82 (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative). - 1. - 8. Omissis. 9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi. Omissis.». Comma 1129: - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3-bis dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011: «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 2. - 3. Omissis. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.». - Il testo del comma 16 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 922. Comma 1130: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. Comma 1131: - Si riporta il testo dei commi 2 e 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). - 1. Omissis. 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019. 3. - 6-ter. Omissis. 6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2019. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1. Omissis. 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019. 3. Omissis. 4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2019. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 673, 811 e 1148 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge (comma 1148): "673. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 674. - 810. Omissis. 811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 812. - 1147. Omissis. 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2019; f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». Omissis.". - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Disposizioni di coordinamento e transitorie). - 1. - 7. Omissis. 8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa). - 1. - 2. Omissis. 2-bis. Fino al 31 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 28 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici). - 1. - 6-bis. Omissis. 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2019, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2019, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2019 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. Omissis.». Comma 1132: - Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis. 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2019. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria). - 1. - 4. Omissis. 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga di termini), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.». Comma 1133: - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Omissis. 2. In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2019 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2019. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: «28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - 1. - 21-quinquies. Omissis. 21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. Omissis.». Comma 1134: - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). - 1. - 11. Omissis. 12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 73, 74, 75 e 76 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010: «Art. 73 (Attivita' di intermediazione commerciale e di affari). - 1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. 2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attivita' di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attivita' relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7.». «Art. 74 (Attivita' di agente e rappresentante di commercio). - 1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: «fallito» e' soppressa. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).». «Art. 75 (Attivita' di mediatore marittimo). - 1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.». «Art. 76 (Attivita' di spedizioniere). - 1. Per l'attivita' di spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali» l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. 4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali; b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche; c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.". 5. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio. E' altresi' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.». Comma 1135: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli). - 1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 maggio 2019. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Documento unico di circolazione e di proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Omissis.». «Art. 7 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi). - 1. - 5. Omissis. 5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. Omissis.». Comma 1136: - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Omissis. 2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018 e per l'anno 2019, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio e' comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio, puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonche' prevedere un periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. Omissis. 2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2020, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalita' telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 139 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «139. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2019, dalle predette regioni, alle medesime finalita' del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio e la regione Lazio puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2019, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. Omissis.». Comma 1137: - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9-duodecies del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 9-duodecies (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Omissis. 2. Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Omissis.». Comma 1138: - Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni). - 1. - 8-quater. Omissis. 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2019, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, 19 e 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Abrogazioni e coordinamenti). - 1. A decorrere dal 1° settembre 2019 sono abrogati: a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185. Omissis.». «Art. 19 (Decorrenze e norme transitorie). - 1. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze: a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; b) il GIT dal 1° settembre 2019. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilita' certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.». «Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. - 3. Omissis. 4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Omissis.». - Il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O. Comma 1139: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Disposizione transitoria). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. 2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Modifiche all'ordinamento penitenziario). - 1. Omissis. 1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dalla presente legge: «Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2019, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 14 settembre 2021. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). - 1. - 3. Omissis. 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.». Comma 1140: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale), come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Norme transitorie). - 1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2019. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2188-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014; 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014; 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014; 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014; 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014; 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014; 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014; 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014; 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014; 11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016; 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014; 13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014; 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; [16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;] 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016; 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016; 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016; 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2019; 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2019; 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2019; 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2019; 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2019; 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2019; 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2019; 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2019; 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2019; 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2019; 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2019; 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2019; 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2019; 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2019; 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2019; 34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31 maggio 2016; 34-ter) Centro studi e ricerche di sanita' e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria; 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza; 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro; 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari; 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento; 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia; 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova; 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze degli Enti di sostegno TLC; 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro documentale di Napoli; 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni; 14) ; 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia; 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter); 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito; 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna; 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni; 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato nella sede di Roma in Comando forze operative terrestri e Comando operativo esercito; 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti; 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine; 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano; 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona; 27) il Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2019 acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2019 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2019 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo; 29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative; 29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative; 29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD; 29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni; 29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». Comma 1141: - Si riporta il testo del comma 1122 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: "1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020; c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »; e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale. Omissis.». Comma 1142: - Si riporta il testo degli articoli 44-bis, commi 1 e 2, e 44-ter del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. La quota di cui al primo periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2. A decorrere dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota di almeno la meta' della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di: a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Omissis.». «Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al quindici per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) al 3,5 per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al quattro per cento, per l'anno 2020; c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021. 3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020. 4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) quattro per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020; c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021. 5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3.». - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 44-quater del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. Omissis. 2. A decorrere dal 1° luglio 2019, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. 3. - 5. Omissis. 6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° luglio 2019.». Comma 1143: - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161), come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Elenco dei tecnici competenti in acustica). - 1. - 4. Omissis. 5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1. Omissis.».