art. 1 note (parte 18)

           	
				
 
          Comma 1096: 
              - Si riporta il testo del  comma  636  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2019
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro  il  30
          settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di
          euro a una gara per l'attribuzione di 210  concessioni  per
          il  predetto  gioco   attenendosi   ai   seguenti   criteri
          direttivi: 
              a) introduzione  del  principio  dell'onerosita'  delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
              b) durata delle  concessioni  pari  a  nove  anni,  non
          rinnovabile; 
              c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni  mese
          ovvero frazione  di  mese  superiore  ai  quindici  giorni,
          oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresi' partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  anche
          successivamente alla scadenza dei termini ivi  previsti,  e
          il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
          della proroga fatta  eccezione  per  i  concessionari  che,
          successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
          nell'impossibilita'  di  mantenere  la  disponibilita'  dei
          locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a  loro
          imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
          di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
          immobile,  situato   nello   stesso   comune,   nel   quale
          trasferirsi, ferma, comunque, la  valutazione  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli; 
              d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
          offerta  ai  sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
              d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti
          che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco  in  uno
          degli Stati dello Spazio  economico  europeo,  avendovi  la
          sede legale ovvero  operativa,  sulla  base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
              e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
          300.000  dell'entita'  della   garanzia   bancaria   ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite.». 
          Comma 1097: 
              - Si riporta il testo del comma  1048  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «1048. Al fine di contemperare  i  principi  secondo  i
          quali le  concessioni  pubbliche  sono  attribuite  secondo
          procedure di selezione  concorrenziali  con  l'esigenza  di
          perseguire, in materia di  concessioni  di  raccolta  delle
          scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
          ivi compresi  gli  eventi  simulati,  un  corretto  assetto
          distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita  in  sede
          di Conferenza  unificata,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli  attribuisce  con  gara  da  indire  entro  il  30
          settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni gia'
          previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni  di
          euro. A tal fine, le  concessioni  in  essere,  nonche'  la
          titolarita' dei punti di raccolta  regolarizzati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 643, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190, nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge  28
          dicembre   2015,    n.    208,    sono    prorogate    fino
          all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non
          oltre il 31 dicembre 2019, a fronte  del  versamento  della
          somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai  punti
          vendita    aventi    come    attivita'    principale     la
          commercializzazione  dei  prodotti   di   gioco   pubblici,
          compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500
          per ogni diritto afferente ai  punti  vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici. 
              Omissis.». 
          Comma 1098: 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  110  del  citato
          regio decreto n. 773  del  1931  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 569. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          6-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art.   6-bis   (Riduzione    degli    apparecchi    da
          divertimento). - 1. La riduzione del numero dei nulla  osta
          di esercizio relativi agli apparecchi di  cui  all'articolo
          110, comma 6, lettera a), del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, attivi alla  data  del  31  luglio  2015,  prevista
          dall'articolo 1, comma 943, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e'  attuata,  secondo  le  modalita'  indicate  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini: 
              a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo
          dei nulla osta di esercizio non  puo'  essere  superiore  a
          345.000; 
              b) alla data del 30 aprile 2018 il  numero  complessivo
          dei nulla osta di esercizio non  puo'  essere  superiore  a
          265.000. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  943  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  disciplinato   il   processo   di   evoluzione
          tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
          I nulla osta per gli apparecchi di cui al  citato  articolo
          110,  comma  6,  lettera  a),  non  possono   piu'   essere
          rilasciati dopo il 31 dicembre 2019; tali apparecchi devono
          essere dismessi entro il 31 dicembre 2020. A partire dal 1°
          gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta  per
          apparecchi che consentono il  gioco  pubblico  da  ambiente
          remoto, prevedendo la riduzione  proporzionale,  in  misura
          non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
          esercizio relativi ad apparecchi attivi alla  data  del  31
          luglio  2015,  riferibili  a  ciascun  concessionario.   Le
          modalita' di  tale  riduzione,  anche  tenuto  conto  della
          diffusione territoriale  degli  apparecchi,  il  costo  dei
          nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
          relativo pagamento sono  definiti  con  il  citato  decreto
          ministeriale. 
              Omissis.». 
          Comma 1099: 
              - Si riporta il testo del  comma  545  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «545. Al fine di contrastare  l'elusione  e  l'evasione
          fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori  e
          garantire l'ordine pubblico, la vendita o  qualsiasi  altra
          forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita'  di
          spettacolo effettuata da  soggetto  diverso  dai  titolari,
          anche sulla base di apposito contratto o  convenzione,  dei
          sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto
          non costituisca reato, con l'inibizione  della  condotta  e
          con sanzioni amministrative  pecuniarie  da  5.000  euro  a
          180.000 euro,  nonche',  ove  la  condotta  sia  effettuata
          attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le
          modalita' stabilite dal comma 546,  con  la  rimozione  dei
          contenuti, o, nei casi piu' gravi,  con  l'oscuramento  del
          sito internet attraverso il quale la  violazione  e'  stata
          posta  in  essere,  fatte  salve  le  azioni  risarcitorie.
          L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni,   di
          concerto con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, effettua i necessari  accertamenti  e  interventi,
          agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e
          comminando,  se  del  caso,  le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dal presente  comma.  Non  e'  comunque
          sanzionata la vendita ad un prezzo  uguale  o  inferiore  a
          quello nominale  di  titoli  di  accesso  ad  attivita'  di
          spettacolo  effettuata  da  una  persona  fisica  in   modo
          occasionale, purche' senza finalita' commerciali. 
              Omissis.». 
          Comma 1101: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
          di media audiovisivi e radiofonici), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Principi  generali  in  materia  di  emittenza
          radiotelevisiva  di  ambito  locale).  -   1.   L'emittenza
          radiotelevisiva di ambito locale valorizza  e  promuove  le
          culture  regionali  o  locali,   nel   quadro   dell'unita'
          politica, culturale e linguistica del Paese. Restano  ferme
          le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
          dalla legge. 
              2. La disciplina  del  sistema  dei  servizi  di  media
          audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale  riservando
          alla diffusione di contenuti in  ambito  locale  una  quota
          della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione  del
          piano di assegnazione delle  frequenze  per  la  diffusione
          televisiva su frequenze terrestri. 
              2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          adotta il Piano nazionale di assegnazione  delle  frequenze
          da destinare al  servizio  televisivo  digitale  terrestre,
          individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma  1030
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  piu'
          frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui
          almeno una con copertura non  inferiore  al  90  per  cento
          della  popolazione  dell'area,  finalizzate  alla  messa  a
          disposizione  di  capacita'  trasmissiva  ai  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi in ambito locale.». 
          Comma 1102: 
              -  Il  testo  modificato  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo n. 177 del 2005 e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 1101. 
          Comma 1103: 
              - Si riporta il testo dei commi 1030, 1031, 1032, 1033,
          1034, 1035 e 1039 dell'articolo 1 della citata legge n. 205
          del 2017, come modificato dalla presente legge: 
              «1030. Entro il 31  maggio  2018,  l'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni adotta il piano  nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze  da  destinare  al  servizio
          televisivo    digitale    terrestre,    denominato    PNAF,
          considerando le codifiche  o  standard  piu'  avanzati  per
          consentire  un  uso  piu'  efficiente  dello   spettro   ed
          utilizzando per  la  pianificazione  in  ambito  locale  il
          criterio delle aree tecniche.  Entro  il  31  gennaio  2019
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
          PNAF di cui al periodo precedente.  Al  fine  di  escludere
          interferenze nei  confronti  di  Paesi  radioelettricamente
          confinanti, in  ciascuna  area  di  coordinamento  definita
          dagli accordi  internazionali  sottoscritti  dal  Ministero
          dello sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati
          confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del
          17 maggio 2017, di cui  al  comma  1026,  sono  oggetto  di
          pianificazione  esclusivamente  le   frequenze   attribuite
          all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda  III
          VHF sono pianificate sulla  base  dell'Accordo  di  Ginevra
          2006 e di successivi  accordi  internazionali  sottoscritti
          dal Ministero dello sviluppo economico, per  la  radiofonia
          digitale e, ove  necessario,  per  il  servizio  televisivo
          digitale  terrestre.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  pianifica  per  la   realizzazione   di   un
          multiplex contenente l'informazione regionale da parte  del
          concessionario   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per
          macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF  e
          470-694 MHz, non attribuite  internazionalmente  all'Italia
          nelle  aree  di  coordinamento   definite   dagli   accordi
          internazionali di cui al primo periodo, non possono  essere
          pianificate ne' assegnate. 
              1031.  In  linea  con  gli  obiettivi  della   politica
          audiovisiva  europea  e  nazionale  di  coesione   sociale,
          pluralismo  dei  mezzi  di   comunicazione   e   diversita'
          culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
          dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
          avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito  nazionale
          e locale per il servizio televisivo digitale  terrestre  ed
          attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz  sono  rilasciate
          secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
          finalita' di cui al primo periodo, i  diritti  d'uso  delle
          frequenze di cui sono titolari  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
          sono convertiti in diritti d'uso di  capacita'  trasmissiva
          in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
          DVB-T2, secondo i criteri definiti  dall'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
          dell'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle   frequenze.
          L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
          marzo 2019  stabilisce  i  criteri  per  l'assegnazione  in
          ambito  nazionale  dei  diritti   d'uso   delle   frequenze
          pianificate  ai  sensi  del  comma  1030  per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre  agli  operatori  di   rete
          nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare  il
          contenimento degli eventuali costi di trasformazione  e  di
          realizzazione  delle  reti,  la  riduzione  dei  tempi  del
          periodo  transitorio  di   cui   al   comma   1032   e   la
          minimizzazione dei costi ed impatti  sugli  utenti  finali.
          Entro il  30  giugno  2019,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al  rilascio  dei  diritti  d'uso  delle
          frequenze di cui al terzo  periodo  ad  operatori  di  rete
          nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
          cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni  dispone  le  modalita'   e   le   condizioni
          economiche,   orientate   al   costo,   secondo   cui    il
          concessionario  del   servizio   pubblico   nel   multiplex
          contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di  cedere
          una quota della capacita' trasmissiva  assegnata,  comunque
          non inferiore a un programma, nel  periodo  transitorio,  a
          favore di ognuno dei soggetti  legittimamente  operanti  in
          ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei  canali  CH
          51 e 53 alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione che rilascino i rispettivi diritti  d'uso  nel
          periodo transitorio ai sensi del comma 1032. 
              1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro
          dello   sviluppo   economico,    e'    stabilito,    previa
          consultazione  pubblica,  il   calendario   nazionale   che
          individua le scadenze  della  tabella  di  marcia  ai  fini
          dell'attuazione  degli  obiettivi  della   decisione   (UE)
          2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo
          conto della necessita' di fissare un  periodo  transitorio,
          dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022,  per  assicurare  il
          rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di
          rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale
          e locale e la  ristrutturazione  del  multiplex  contenente
          l'informazione regionale da parte  del  concessionario  del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e
          secondo i seguenti criteri: 
              a)  individuazione  delle  aree  geografiche   in   cui
          suddividere il territorio nazionale per il  rilascio  delle
          frequenze anche al  fine  di  evitare  o  ridurre  problemi
          interferenziali   verso   i   Paesi    radio-elettricamente
          confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il  servizio
          mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; 
              b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da
          parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in
          ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  contestuale
          attivazione  delle  frequenze  destinate  dal   PNAF   alle
          trasmissioni in ambito locale; 
              c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da
          parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  dal
          multiplex del servizio pubblico  contenente  l'informazione
          regionale  e  contestuale   attivazione   delle   frequenze
          destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex
          con decomponibilita' per macroaree; 
              d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da
          parte  degli  operatori  nazionali,  delle  frequenze   che
          ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti  ai  canali
          dal  50  al  53  e  contestuale  attivazione  di  frequenze
          disponibili che devono  essere  individuate  tenendo  conto
          della necessita' di ridurre i  disagi  per  gli  utenti  ed
          assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio,  alla
          scadenza di cui alla lettera f), da parte  degli  operatori
          di rete titolari dei diritti d'uso in ambito  locale  delle
          frequenze  corrispondenti  ai  canali  CH  51  e   53   per
          successive aree geografiche come individuate  alla  lettera
          a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al
          31 dicembre 2021; 
              e) rilascio  delle  restanti  frequenze  e  attivazione
          delle frequenze previste dal PNAF e oggetto  dei  rimanenti
          diritti d'uso nazionali; 
              f) individuazione delle scadenze, comunque nel  periodo
          transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della
          sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di  frequenze
          secondo i criteri e per gli  operatori  nazionali  titolari
          dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera
          d), da realizzare  per  successive  aree  geografiche  come
          individuate alla lettera a), della sequenza di  rilasci  di
          frequenze secondo i criteri e per gli operatori  in  ambito
          locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53  di
          cui alla lettera d),  da  realizzare  per  successive  aree
          geografiche come individuate alla lettera a), comunque  nel
          periodo transitorio dal 1°  gennaio  2020  al  31  dicembre
          2021, nonche' delle scadenze per il rilascio delle restanti
          frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e
          oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b),
          c) ed e). 
              Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  entro  il  15
          aprile  2019,  aggiorna  il  decreto  di  cui  al   periodo
          precedente. 
              1033. Entro  il  30  marzo  2019,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico avvia  le  procedure  di  selezione  per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo  digitale  terrestre  ad  operatori  di
          rete, ai fini  della  messa  a  disposizione  di  capacita'
          trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
          ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
          criteri: a) idoneita' tecnica alla  pianificazione  e  allo
          sviluppo della rete, nel rispetto del piano  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni;  b)  redazione  di  un
          piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
          c) esperienze  maturate  nel  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche,    con    particolare    riferimento     alla
          realizzazione e all'esercizio di  reti  di  radiodiffusione
          televisiva; d)  sostenibilita'  economica,  patrimoniale  e
          finanziaria; e) tempi previsti per la  realizzazione  delle
          reti. Le procedure di cui al primo  periodo  si  concludono
          entro il 30 ottobre 2019. 
              1034. Al fine di determinare  i  soggetti  che  possono
          utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al  comma  1033,
          entro  il  30  marzo  2019,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico avvia le procedure per predisporre, per  ciascuna
          area tecnica di cui al  comma  1030,  una  graduatoria  dei
          soggetti  legittimamente  abilitati  quali   fornitori   di
          servizi di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  ne
          facciano richiesta, prevedendo, se  del  caso,  riserve  su
          base territoriale inferiore alla regione e applicando,  per
          ciascun  marchio  oggetto  di  autorizzazione,  i   criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.  La  fornitura  di
          capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete  in
          ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
          per il servizio televisivo digitale  terrestre  di  cui  al
          comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
          ambito  locale  avviene  sulla  base  di  una  negoziazione
          commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
          Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto  con  fornitori
          di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che
          rientrano in posizione utile nella graduatoria  di  cui  al
          primo  periodo,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico
          associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
          rete in ambito locale in base alla  disponibilita'  residua
          di capacita' trasmissiva e alla  posizione  in  graduatoria
          dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
          e  attivazioni   di   frequenze   nell'arco   del   periodo
          transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2021  nelle
          aree geografiche di cui  al  comma  1032,  lettera  a),  le
          procedure di  cui  al  presente  comma  si  concludono  nel
          periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021. 
              1035. In considerazione del nuovo assetto  frequenziale
          e delle modalita' di definizione delle  aree  tecniche,  di
          cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai
          commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le  garanzie
          nelle  comunicazioni  aggiorna  il  piano  di   numerazione
          automatica dei  canali  del  servizio  televisivo  digitale
          terrestre e le modalita' di attribuzione dei  numeri  entro
          il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito  dai
          commi da 1026 a 1046. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  aggiorna  il   piano,   nel   rispetto   del
          pluralismo dei mezzi  di  comunicazione,  dei  principi  di
          trasparenza,  equita'  e  non  discriminazione  e  di   una
          razionale   allocazione   della   numerazione,   riservando
          adeguati spazi all'interno dei primi archi  di  numerazione
          ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma  2,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico,  sulla
          base del piano di numerazione e della  regolamentazione  di
          cui al primo e secondo periodo, attribuisce la  numerazione
          ai fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
          locale di cui al comma  1034,  in  linea  con  la  sequenza
          temporale di cui  all'ultimo  periodo  dello  stesso  comma
          1034. 
              1036. - 1038. Omissis. 
              1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a  1046
          e'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di   euro   per
          l'esercizio finanziario 2018,  35,5  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2019, 344,4  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2020,  141  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2022,  da  iscrivere  su  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Gli importi di cui  al  presente  comma
          sono utilizzati, in conformita' alla normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': 
              a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
          di adeguamento degli  impianti  di  trasmissione  sostenuti
          dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
          liberazione delle  frequenze  per  il  servizio  televisivo
          digitale  terrestre  e,  ove  si  renda  necessario,  dagli
          operatori delle bande di spettro 3,6-3,8  GHz  e  26,5-27,5
          GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse  di  cui
          al primo periodo del presente  comma,  sono  assegnati  0,5
          milioni di euro  per  l'esercizio  finanziario  2019,  24,1
          milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
          e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio  finanziario
          2022; 
              b) erogazione di indennizzo per gli operatori  di  rete
          in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre oggetto  di  diritto
          d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
          al primo periodo del presente comma, sono  assegnati  230,3
          milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2020  e  73,9
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
              c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
          l'acquisto di apparecchiature di  ricezione  televisiva  di
          cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo  periodo,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  ed  i
          connessi  costi  di   erogazione.   Per   tali   finalita',
          nell'ambito delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, sono  assegnati  25  milioni  di  euro  per
          l'esercizio  finanziario  2019,  76  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2020  e  25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022; 
              d)   oneri   finanziari   e   amministrativi   relativi
          all'espletamento da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico delle  seguenti  attivita':  predisposizione  dei
          documenti  tecnici  e  monitoraggio  delle   attivita'   di
          coordinamento della  transizione  di  cui  al  comma  1032;
          attivita'  di  monitoraggio  per   la   risoluzione   delle
          eventuali  problematiche  causate  dalle  emissioni   delle
          stazioni radio base rispetto  agli  impianti  di  ricezione
          televisiva terrestre; definizione, simulazione  e  verifica
          delle  regole   tecniche   derivanti   dagli   accordi   di
          coordinamento internazionale; gestione delle  procedure  di
          selezione  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle
          frequenze in banda 694-790 MHz e  delle  bande  di  spettro
          3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  di  cui  al  comma  1028,  con
          riguardo alla liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre   e,   qualora   si   renda
          necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5
          GHz;  espletamento  delle  procedure   di   selezione   per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre,  di  cui  ai  commi
          1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
          degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di  servizi
          media e audiovisivi; messa a disposizione  della  capacita'
          trasmissiva di cui al comma 1033 e  relativo  monitoraggio;
          informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          sono  assegnati  5  milioni   di   euro   per   l'esercizio
          finanziario  2018,  10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2019,  14  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2020,  18  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2021 e  19  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2022. 
              Omissis.». 
          Comma 1104: 
              - Il testo del comma 1031 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. 
          Comma 1106: 
              - Il testo del comma 1032 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. 
          Comma 1107: 
              - Il testo del comma 1033 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 1103. 
          Comma 1108: 
              - Il testo del comma 1034 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. 
          Comma 1109: 
              - Il testo del comma 1035 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. 
          Comma 1110: 
              - Il testo del comma 1039 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103. 
          Comma 1111: 
              - Il testo  del  comma  5  dell'articolo  34-ter  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 353. 
          Comma 1113: 
              - Si riporta il testo del comma 5-octies  dell'articolo
          2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Proroghe  onerose  di  termini).  -   1.   -
          5-septies. Omissis. 
              5-octies. Il termine di cui all'articolo 3,  comma  25,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  prorogato  fino
          alla completa definizione delle attivita' residue  affidate
          al commissario liquidatore  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2020. 
              Omissis.». 
          Comma 1115: 
              - Il testo  del  comma  1-ter  dell'articolo  21  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 1. 
          Comma 1116: 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   200
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
          Comma 1117: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  7  della
          legge  24  dicembre  2012,   n.   243   (Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): 
              «Art. 7 (Monitoraggio degli scostamenti  rispetto  agli
          obiettivi  di  finanza  pubblica).   -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  assicura  il  monitoraggio
          degli andamenti di finanza pubblica.  Il  Governo,  qualora
          preveda  che  nell'esercizio  finanziario   in   corso   si
          determinino scostamenti del saldo del conto  consolidato  o
          del   saldo    strutturale    rispetto    agli    obiettivi
          programmatici, riferisce alle Camere.». 
          Comma 1121: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38  (Disposizioni
          in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
          e le malattie  professionali,  a  norma  dell'articolo  55,
          comma  1,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144),  come
          modificato dalla lettera n) del comma 1126  della  presente
          legge: 
              «Art. 3  (Tariffe  dei  premi).  -  1.  Fermo  restando
          l'equilibrio   finanziario   complessivo   della   gestione
          industria, per ciascuna delle gestioni di cui  all'articolo
          1 sono approvate, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  su
          delibera  del  consiglio  di  amministrazione   dell'INAIL,
          distinte tariffe dei premi per l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  le
          relative   modalita'   di   applicazione,   tenendo   conto
          dell'andamento infortunistico aziendale  e  dell'attuazione
          delle norme di cui  al  decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n. 626, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione  dei
          tassi di premio. 
              2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui  al
          comma 1 sono aggiornate entro il triennio  successivo  alla
          data di entrata in vigore delle stesse. 
              3.  Ogni  tariffa  stabilisce,   per   ciascuna   delle
          lavorazioni in essa comprese,  il  tasso  di  premio  nella
          misura corrispondente al relativo rischio  medio  nazionale
          in modo da includere l'onere finanziario di cui al  secondo
          comma dell'articolo 39 del testo unico. 
              4. In considerazione della peculiarita'  dell'attivita'
          espletata, sono introdotte,  in  via  sperimentale,  per  i
          lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, su proposta  del  consiglio  di  amministrazione
          dell'INAIL,  speciali  forme  e  livelli   tariffari   che,
          assicurando un trattamento minimo di  tutela  obbligatoria,
          consentano flessibilita' nella scelta degli  stessi,  anche
          in   considerazione   delle   iniziative   intraprese   per
          migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 
              5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002,
          si  applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2000.   Fino
          all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL  in  applicazione
          dei decreti ministeriali  di  approvazione  delle  suddette
          tariffe, il premio anticipato di cui  all'articolo  44  del
          testo unico e successive modificazioni, e' calcolato  sulla
          base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999,
          e' versato provvisoriamente nella misura del 95  per  cento
          dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000
          i termini  stabiliti  dall'articolo  28,  quarto  comma,  e
          dall'articolo  44,  secondo  comma,  del  testo  unico,   e
          successive modificazioni, sono prorogati al  16  marzo.  Il
          decreto  ministeriale   di   approvazione   delle   tariffe
          fissera',  nelle  relative  modalita'  di  applicazione,  i
          criteri per eventuali conguagli. 
              6. Ferma  restando  la  possibilita'  di  modifica  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su delibera  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei  tassi
          medi nazionali e' ridotta al 110 per mille. 
              7.  Ai  fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della
          gestione agricoltura e' autorizzata per  gli  anni  2000  e
          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi
          dell'articolo 55, comma  1,  lettera  o),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per
          gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,
          la spesa e' autorizzata subordinatamente  all'adozione  dei
          decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo 8  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
          emanati successivamente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto.». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   128
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              «128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
          dell'INAIL,  tenendo  conto  dell'andamento  infortunistico
          aziendale,   e'   stabilita   la   riduzione    percentuale
          dell'importo   dei   premi   e   contributi   dovuti    per
          rassicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e   le
          malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
          di premi e contributi  oggetto  di  riduzione,  nel  limite
          complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro  per
          l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e  1.200
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.  Il  predetto
          decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della
          riduzione a  favore  delle  imprese  che  abbiano  iniziato
          l'attivita' da non oltre un  biennio,  nel  rispetto  delle
          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro, ai  sensi  di  quanto  previsto  agli
          articoli 19 e 20 delle modalita' per  l'applicazione  delle
          tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi,  di  cui
          al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio
          2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione  i  premi  e  i
          contributi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali previsti dalle  seguenti
          disposizioni: articolo 8 della legge 3  dicembre  1999,  n.
          493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni;  decreto  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale  28  marzo  2007,  in
          attuazione dell'articolo  1,  comma  773,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296;  articolo  5  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,  n.  1403,  e
          successive modificazioni. In considerazione  dei  risultati
          gestionali dell'ente e dei relativi andamenti  prospettici,
          per effetto della riduzione dei premi e contributi  di  cui
          al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da  parte
          del bilancio  dello  Stato  un  trasferimento  pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e 700 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2016,  da  computare  anche  ai  fini   del   calcolo   dei
          coefficienti di capitalizzazione di  cui  all'articolo  39,
          primo  comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.  1124,  e
          successive  modificazioni.  La  riduzione   dei   premi   e
          contributi di cui al primo periodo del  presente  comma  e'
          applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei
          premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
          premi e contributi e'  operato  distintamente  per  singola
          gestione   assicurativa,   tenuto   conto    dell'andamento
          economico, finanziario e attuariale registrato da  ciascuna
          di esse e garantendo il relativo  equilibrio  assicurativo,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38.   Alle   predette
          finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa
          fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
          delle  risorse  programmate  dall'INAIL  per  il   triennio
          2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
          all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,  nei   limiti
          dell'importo di 120 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli
          esercizi  interessati.  La  programmazione  delle  predette
          risorse per gli anni successivi al  2015  tiene  conto  del
          predetto onere di cui ai commi 129 e  130,  fermo  restando
          l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere  dall'anno
          2016,  l'INAIL  effettua  una  verifica  di  sostenibilita'
          economica,  finanziaria  e   attuariale,   asseverata   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». 
          Comma 1122: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          11 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. - 4. Omissis. 
              5.  L'INAIL  finanzia  con   risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo n. 38 del 2000 e' riportato nelle note all'art.
          1, comma 1121. 
          Comma 1123: 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008 e' riportato nelle  note
          all'art. 1, comma 1122. 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo n. 38 del 2000 e' riportato nelle note all'art.
          1, comma 1121. 
              Comma 1125: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 28,  terzo
          comma,  e  44,  secondo  comma,  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965: 
              «Art. 28. - 1. - 2. Omissis. 
              3. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo
          delle rate di premio anticipato relative agli  anni  solari
          sulla  base  delle  retribuzioni  presunte.  Entro  il   31
          dicembre  l'Istituto  assicuratore  rende  disponibili   al
          datore di  lavoro  gli  altri  elementi  necessari  per  il
          calcolo del premio assicurativo con  modalita'  telematiche
          sul proprio  sito  istituzionale.  L'Istituto  con  proprio
          provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
          le modalita' di fruizione del servizio di  cui  al  secondo
          periodo. 
              Omissis.». 
              «Art. 44. - 1. Omissis. 
              2. Il pagamento della  rata  di  premio  per  gli  anni
          solari successivi deve  essere  effettuato  dal  datore  di
          lavoro entro il  20  febbraio  dell'anno  cui  la  rata  si
          riferisce;  contestualmente  il  datore  di   lavoro   deve
          effettuare  il  pagamento  della  regolazione  del   premio
          relativo al periodo assicurativo precedente. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          55 della citata legge n. 144 del 1999: 
              «Art. 55  (Disposizioni  in  materia  di  assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali). - 1. - 4. Omissis. 
              5. I termini di pagamento previsti dai  commi  secondo,
          terzo e quarto  dell'articolo  44  del  testo  unico,  come
          integrato dal comma 19, secondo periodo,  dell'articolo  59
          della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono  unificati  al
          giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione
          di pagamento prevista dalle citate norme si  applica  anche
          alla  regolazione  del  premio  di  cui  al  quinto   comma
          dell'articolo 28 del testo unico. La presente  disposizione
          si applica anche all'Istituto di previdenza per il  settore
          marittimo (IPSEMA). 
              Omissis.». 
          Comma 1126: 
              - Il testo del comma 128 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle note  all'art.  1,
          comma 1121. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124  del
          1965, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10.  -  L'assicurazione  a  norma  del  presente
          decreto esonera il datore di lavoro  dalla  responsabilita'
          civile per gli infortuni sul lavoro. 
              Nonostante   l'assicurazione   predetta   permane    la
          responsabilita' civile  a  carico  di  coloro  che  abbiano
          riportato  condanna  penale  per   il   fatto   dal   quale
          l'infortunio e' derivato. 
              Permane, altresi', la responsabilita' civile del datore
          di  lavoro  quando  la  sentenza  penale   stabilisca   che
          l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che
          egli ha  incaricato  della  direzione  o  sorveglianza  del
          lavoro, se del fatto di essi debba  rispondere  secondo  il
          Codice civile. 
              Le  disposizioni  dei  due  commi  precedenti  non   si
          applicano quando per la punibilita'  del  fatto  dal  quale
          l'infortunio e' derivato sia necessaria  la  querela  della
          persona offesa. 
              Qualora  sia  pronunciata  sentenza  di   non   doversi
          procedere  per  morte  dell'imputato  o  per  amnistia,  il
          giudice civile, in seguito  a  domanda  degli  interessati,
          proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se,  per  il
          fatto   che   avrebbe   costituito   reato,   sussista   la
          responsabilita' civile a norma dei commi secondo,  terzo  e
          quarto del presente articolo. 
              Non si fa  luogo  a  risarcimento  qualora  il  giudice
          riconosca che  questo,  complessivamente  calcolato  per  i
          pregiudizi oggetto  di  indennizzo,  non  ascende  a  somma
          maggiore  dell'indennita'  che  a   qualsiasi   titolo   ed
          indistintamente,  per  effetto  del  presente  decreto,  e'
          liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. 
              Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto
          solo per la parte che  eccede  le  indennita'  liquidate  a
          norma degli artt. 66 e seguenti e per  le  somme  liquidate
          complessivamente   ed   a   qualunque   titolo   a    norma
          dell'articolo 13, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
              Agli effetti  dei  precedenti  commi  sesto  e  settimo
          l'indennita'  d'infortunio  e'  rappresentata  dal   valore
          capitale   della   rendita   complessivamente    liquidata,
          calcolato in base alle tabelle di cui all'art.  39  nonche'
          da ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 1124  del  1965,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. -  L'Istituto  assicuratore  deve  pagare  le
          indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo,
          salvo il diritto di  regresso  per  le  somme  a  qualsiasi
          titolo  pagate  a  titolo  d'indennita'  e  per  le   spese
          accessorie nei limiti  del  complessivo  danno  risarcibile
          contro  le  persone  civilmente  responsabili.  La  persona
          civilmente    responsabile    deve,    altresi',    versare
          all'Istituto  assicuratore  una  somma  corrispondente   al
          valore capitale dell'ulteriore rendita a  qualsiasi  titolo
          dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui  all'art.  39
          nonche'  ad  ogni  altra  indennita'  erogata  a  qualsiasi
          titolo. 
              La sentenza, che accerta la  responsabilita'  civile  a
          norma del precedente articolo, e' sufficiente a  costituire
          l'Istituto  assicuratore  in  credito  verso   la   persona
          civilmente responsabile per le  somme  indicate  nel  comma
          precedente. 
              Nella liquidazione dell'importo  dovuto  ai  sensi  dei
          commi precedenti, il giudice puo' procedere alla  riduzione
          della somma  tenendo  conto  della  condotta  precedente  e
          successiva   al   verificarsi    dell'evento    lesivo    e
          dell'adozione di efficaci misure per il  miglioramento  dei
          livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le  modalita'  di
          esecuzione  dell'obbligazione   possono   essere   definite
          tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse
          economiche del responsabile. 
              L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa  azione
          di regresso contro l'infortunato  quando  l'infortunio  sia
          avvenuto per  dolo  del  medesimo  accertato  con  sentenza
          penale. Quando sia pronunciata la sentenza di  non  doversi
          procedere per la morte dell'imputato  o  per  amnistia,  il
          dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice
          di procedura civile.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 142 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazioni  private),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  142  (Diritto   di   surroga   dell'assicuratore
          sociale). - 1. Omissis. 
              2. Prima di provvedere  alla  liquidazione  del  danno,
          l'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta  a  richiedere  al
          danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso  non
          ha diritto ad alcuna prestazione da parte di  istituti  che
          gestiscono  assicurazioni  sociali  obbligatorie.  Ove   il
          danneggiato dichiari di avere diritto a  tali  prestazioni,
          l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne  comunicazione
          al  competente  ente  di  assicurazione  sociale  e  potra'
          procedere  alla  liquidazione   del   danno   solo   previo
          accantonamento  di  una  somma  a  valere  sul  complessivo
          risarcimento dovuto idonea a coprire il  credito  dell'ente
          per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 106
          del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  1124
          del 1965, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 106. - Agli effetti dell'art. 85,  la  vivenza  a
          carico  e'   provata   quando   il   reddito   pro   capite
          dell'ascendente e del  collaterale,  ricavato  dal  reddito
          netto  del  nucleo  familiare  superstite,  calcolato   col
          criterio del reddito equivalente,  risulti  inferiore  alla
          soglia definita dal reddito pro capite,  calcolato  con  il
          medesimo criterio  del  reddito  equivalente,  in  base  al
          reddito medio  netto  delle  famiglie  italiane  pubblicato
          periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per  cento  di
          una famiglia tipo composta di due persone adulte. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo  85
          del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  1124
          del 1965, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 85. - 1. - 2. Omissis. 
              3. Oltre alle rendite di cui sopra e'  corrisposto  una
          volta  tanto  un  assegno  di  euro   10.000   al   coniuge
          superstite, o, in mancanza, ai figli,  o,  in  mancanza  di
          questi, agli ascendenti, o, in mancanza di  questi  ultimi,
          ai fratelli e sorelle. Qualora non  esistano  i  superstiti
          predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque  dimostri  di
          aver  sostenuto  spese  in  occasione   della   morte   del
          lavoratore   nella   misura   corrispondente   alla   spesa
          sostenuta, entro il limite  massimo  dell'importo  previsto
          per i superstiti aventi diritto a rendita. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 153 e  154
          del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1124  del
          1965: 
              «Art.  153.  -  I  datori  di  lavoro,   che   svolgono
          lavorazioni previste nella  tabella  allegato  n.  8,  sono
          tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato  in
          relazione all'incidenza dei  salari  specifici  riflettenti
          gli operai esposti ad inalazioni  di  silice  libera  o  di
          amianto in concentrazione tale da determinare  il  rischio,
          sul complesso delle mercedi  erogate  a  tutti  gli  operai
          dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc. 
              A tale scopo, i datori  di  lavoro  debbono  comunicare
          all'Istituto assicuratore, ad  integrazione  delle  notizie
          fornite ai sensi dell'art. 12,  tutti  gli  elementi  e  le
          indicazioni da questo  richiesti  per  la  valutazione  del
          rischio.». 
              «Art. 154. - I criteri per la determinazione del premio
          supplementare di cui al precedente articolo, la  misura  di
          esso e le modalita' della sua applicazione  sono  stabiliti
          con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale,   su   proposta   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 29  del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,  n.  341  (Misure
          dirette ad accelerare  il  completamento  degli  interventi
          pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
          depresse), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 29 (Retribuzione minima  imponibile  nel  settore
          edile). - 1. Omissis. 
              2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali  ed
          assistenziali diverse da quelle  di  pertinenza  del  fondo
          pensioni   lavoratori   dipendenti,   dovute   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale, per gli operai occupati
          con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei
          datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino  al  31
          dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50  per  cento.  Tale
          agevolazione si cumula con gli sgravi degli  oneri  sociali
          per il Mezzogiorno e con l'esonero  previsto  dall'articolo
          2, comma  4,  del  decreto-legge  22  marzo  1993,  n.  71,
          convertito dalla legge 20  maggio  1993,  n.  151,  sino  a
          concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi  e  gestioni.
          Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  6,  commi
          9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.
          338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre
          1989, n. 389, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          comprese quelle di cui al comma 1. 
              Omissis.». 
              - Il testo del  comma  6  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 38 del  2000,  come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          1121. 
          Comma 1127: 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Cedolare secca  sugli  affitti).  -  1.  -  3.
          Omissis. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle  imposte
          di bollo e di registro eventualmente gia'  pagate.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,
          le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
          relativi si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
          sono stabilite le modalita' di  esercizio  dell'opzione  di
          cui al comma 1, nonche'  di  versamento  in  acconto  della
          cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per  cento  per
          l'anno 2011, del 95 per cento dal 2012 al 2020  e  del  100
          per cento dal 2021, e del versamento a saldo della medesima
          cedolare, nonche'  ogni  altra  disposizione  utile,  anche
          dichiarativa,  ai   fini   dell'attuazione   del   presente
          articolo. 
              Omissis.». 
          Comma 1128: 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 82  del
          citato decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 82 (Banche, assicurazioni, fondi di  investimento
          immobiliari «familiari» e cooperative). - 1. - 8. Omissis. 
              9. La percentuale della somma da versare, nei termini e
          con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
          elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85  per  cento
          per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al  2020
          e al 100 per cento per gli anni successivi. 
              Omissis.». 
          Comma 1129: 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1  e  3-bis
          dell'articolo 4 del citato decreto legislativo  n.  23  del
          2011: 
              «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
          di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni  inclusi
          negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
          d'arte possono istituire, con deliberazione del  consiglio,
          un'imposta di soggiorno a carico di coloro  che  alloggiano
          nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,
          da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
          al prezzo, sino  a  5  euro  per  notte  di  soggiorno.  Il
          relativo gettito e' destinato a  finanziare  interventi  in
          materia di turismo, ivi compresi quelli  a  sostegno  delle
          strutture ricettive, nonche'  interventi  di  manutenzione,
          fruizione e  recupero  dei  beni  culturali  ed  ambientali
          locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
              2. - 3. Omissis. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori.». 
              - Il testo del comma 16  dell'articolo  14  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 922. 
          Comma 1130: 
              - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248. 
          Comma 1131: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  2   e   6-quater
          dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Proroga termini in materia di  assunzioni).  -
          1. Omissis. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2019. 
              3. - 6-ter. Omissis. 
              6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma  2
          dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre  2005,  n.  248,  la  possibilita'   di   utilizzo
          temporaneo del contingente di personale in servizio  presso
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, secondo le modalita'  del  comma  3  del  medesimo
          articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 4  dell'articolo  1
          del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Omissis. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013,  2014,  2015,  2016  e  2017,
          previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis
          e  13-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove
          previste, possono essere  concesse  entro  il  31  dicembre
          2019. 
              3. Omissis. 
              4. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  673,  811  e  1148
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205  del  2017,  come
          modificato dalla presente legge (comma 1148): 
              "673. Al fine di consentire la realizzazione del  piano
          di stabilizzazione, da operare ai  sensi  dell'articolo  20
          del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,   del
          personale precario del CREA di cui  all'articolo  1,  comma
          381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  autorizzata
          la spesa per un importo pari  a  10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  20
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
              674. - 810. Omissis. 
              811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare
          la  professionalita'  acquisita  dal  personale   a   tempo
          determinato dell'INAPP impiegato in funzioni  connesse  con
          l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
          pubbliche, attivando le  procedure  previste  dall'articolo
          20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali all'INAPP sono incrementati di 3  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, 6 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  9
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
              812. - 1147. Omissis. 
              1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso  le
          pubbliche  amministrazioni,  sono  disposte   le   seguenti
          proroghe di termini: 
              a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del
          31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni  pubbliche
          soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31
          dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse  fino
          alla completa assunzione dei vincitori e, per  gli  idonei,
          l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria  ai
          sensi  dell'articolo   35,   comma   5-ter,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              b) all'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre  2011,
          n. 216,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          febbraio  2012,  n.  14,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  31  dicembre
          2018 »; 
              2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre  2017  »
          sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
              c)  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2014, n. 15, le  parole:  «  31  dicembre
          2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31  dicembre  2018
          »; 
              d) fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  227,  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208,
          all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) al comma 2, le parole: « negli  anni  2013,  2014  e
          2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli  anni  2013,
          2014, 2015 e 2016 » e le parole:  «  31  dicembre  2017  »,
          ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
          dicembre 2018 »; 
              2) al comma 4, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
              e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate
          con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365,  lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2019; 
              f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
              g)  all'articolo  4,  comma  9,  terzo   periodo,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  le
          parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono  sostituite   dalle
          seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
              h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25
          maggio 2017, n. 75, le parole: « 1°  gennaio  2018  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 22  del
          citato decreto legislativo n. 75 del 2017, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Disposizioni di coordinamento e transitorie).
          - 1. - 7. Omissis. 
              8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma  5-bis,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001,  come  introdotto  dal
          presente decreto, si applica  a  decorrere  dal  1°  luglio
          2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  4
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155  (Misure
          urgenti per il contrasto  del  terrorismo  internazionale),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   4   (Nuove   norme   per    il    potenziamento
          dell'attivita' informativa). - 1. - 2. Omissis. 
              2-bis. Fino al  31  gennaio  2020,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 28  del
          citato decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Disposizioni  in  materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici). - 1. - 6-bis. Omissis. 
              7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2019, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2019,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2019  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  autorizza,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva
          (R13) e recupero (R5) di flussi  omogenei  di  rifiuti  per
          l'eventuale   successivo   trasporto   agli   impianti   di
          destinazione finale  della  frazione  non  recuperabile.  I
          rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo  quanto
          stabilito  dall'articolo  177,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  stabilisce  le
          modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
          di cui al comma  4  raccolti  e  trasportati,  nonche'  dei
          rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
              Omissis.». 
          Comma 1132: 
              - Si riporta il testo del comma 4-quater  dell'articolo
          17 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis. 
              4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  5  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni per l'attuazione  delle  Risoluzioni
          1970  (2011)  e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace e di stabilizzazione. Misure  urgenti  antipirateria),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).
          - 1. - 4. Omissis. 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          30 dicembre 2004, n. 314,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga di termini), come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1.
          Il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione
          per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato  al
          31 marzo 2005 
              1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio   di
          previsione  degli  enti  locali  e  della  verifica   della
          salvaguardia degli equilibri di bilancio  si  applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.». 
          Comma 1133: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 16  marzo  2018,  n.  29  (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo  12  maggio
          2016, n. 93,  recante  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
          bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1,
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Riforma   dei   controlli   di   regolarita'
          amministrativa e contabile). - 1. Omissis. 
              2. In sede di  prima  applicazione  della  disposizione
          prevista  dall'articolo  11,  comma  3-ter,   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n.  123,  come  introdotto  dal
          presente decreto, la rendicontazione  dettagliata  relativa
          all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno  2019  e  il
          relativo termine di controllo e'  fissato  al  31  dicembre
          2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  28  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «28. Per l'anno 2016, limitatamente agli  immobili  non
          esentati ai sensi  dei  commi  da  10  a  26  del  presente
          articolo,  i  comuni   possono   mantenere   con   espressa
          deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
          TASI di cui al comma 677 dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nella stessa  misura  applicata  per
          l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
          ai  sensi  del  periodo  precedente  possono  continuare  a
          mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
          la stessa maggiorazione confermata  per  l'anno  2016.  Per
          l'anno 2018, i comuni che hanno  deliberato  ai  sensi  del
          periodo  precedente  possono  continuare  a  mantenere  con
          espressa deliberazione del  consiglio  comunale  la  stessa
          maggiorazione confermata per gli  anni  2016  e  2017.  Per
          l'anno 2019 i comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del
          periodo  precedente  possono  continuare  a  mantenere  con
          espressa deliberazione del  consiglio  comunale  la  stessa
          aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Razionalizzazione del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione  dei  costi  per  locazioni  passive).  -  1.  In
          considerazione   dell'eccezionalita'    della    situazione
          economica e tenuto  conto  delle  esigenze  prioritarie  di
          raggiungimento degli obiettivi di contenimento della  spesa
          pubblica, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente provvedimento, per  gli  anni  2012,  2013,  2014,
          2015, 2016, 2017, 2018  e  2019,  l'aggiornamento  relativo
          alla  variazione  degli  indici   ISTAT,   previsto   dalla
          normativa vigente non si applica  al  canone  dovuto  dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'articolo
          6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. - 21-quinquies. Omissis. 
              21-sexies.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo  48,
          comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma   5-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
              Omissis.». 
          Comma 1134: 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del
          citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 43 (Posizioni  dominanti  nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni). - 1. - 11. Omissis. 
              12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
          ambito nazionale su qualunque piattaforma che,  sulla  base
          dell'ultimo  provvedimento  di   valutazione   del   valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono acquisire partecipazioni  in  imprese  editrici  di
          giornali quotidiani  o  partecipare  alla  costituzione  di
          nuove  imprese  editrici  di   giornali   quotidiani,   con
          l'eccezione delle imprese editrici di  giornali  quotidiani
          diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto
          si applica anche alle imprese controllate,  controllanti  o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 73, 74,  75  e  76
          del citato decreto legislativo n. 59 del 2010: 
              «Art. 73 (Attivita' di intermediazione commerciale e di
          affari). - 1. E' soppresso il ruolo di cui  all'articolo  2
          della  legge  3  febbraio  1989,  n.   39,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le attivita' disciplinate  dalla  legge  3  febbraio
          1989, n. 39, sono soggette a  segnalazione  certificata  di
          inizio  di  attivita',  da  presentare   alla   Camera   di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  il
          tramite dello sportello unico  del  comune  competente  per
          territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, corredata delle  autocertificazioni  e  delle
          certificazioni  attestanti  il   possesso   dei   requisiti
          prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa,  oppure  nel  repertorio  delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7  dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
          assegnando ad essi la qualifica  di  intermediario  per  le
          diverse  tipologie  di  attivita',  distintamente  previste
          dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle attivita' di agente d'affari non  rientranti
          tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
          E' fatta salva per le attivita'  relative  al  recupero  di
          crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie  matrimoniali  e
          di pubbliche relazioni,  l'applicazione  dell'articolo  115
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  le
          iscrizioni previste dal presente  decreto  per  i  soggetti
          diversi dalle imprese,  sono  effettuate  in  una  apposita
          sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del  possesso
          dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio  della   relativa
          attivita' professionale. 
              6. Ad ogni  effetto  di  legge,  i  richiami  al  ruolo
          contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si  intendono
          riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
          registro delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA). 
              7.». 
              «Art. 74  (Attivita'  di  agente  e  rappresentante  di
          commercio). - 1. Per l'attivita' di agente o rappresentante
          di commercio e' soppresso il ruolo di  cui  all'articolo  2
          della legge 3 maggio 1985, n. 204. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura per il  tramite  dello  sportello  unico  del
          comune competente per territorio ai sensi dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  corredata   delle
          autocertificazioni e  delle  certificazioni  attestanti  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso  dei  requisiti  da  parte
          degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e  iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa,  oppure  nel  repertorio  delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7  dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
          assegnando la relativa qualifica. 
              4.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei  requisiti   per
          l'accesso all'attivita', all'articolo  5,  comma  1,  della
          legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b)  e  d)  sono
          soppresse  e  alla  lettera  c)  la  parola:  «fallito»  e'
          soppressa. 
              5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  le
          iscrizioni previste dal presente  decreto  per  i  soggetti
          diversi dalle imprese,  sono  effettuate  in  una  apposita
          sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del  possesso
          dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio  della   relativa
          attivita' professionale. 
              6. Ad ogni  effetto  di  legge,  i  richiami  al  ruolo
          contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204,  si  intendono
          riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
          registro delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA).». 
              «Art. 75 (Attivita' di mediatore marittimo). -  1.  Per
          l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di
          cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura per il  tramite  dello  sportello  unico  del
          comune competente per territorio ai sensi dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  corredata   delle
          autocertificazioni e  delle  certificazioni  attestanti  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa,  oppure  nel  repertorio  delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7  dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
          assegnando ad essi la relativa qualifica. 
              4.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei  requisiti   per
          l'accesso all'attivita',  all'articolo  7  della  legge  12
          marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          4 gennaio 1973,  n.  66,  le  lettere  a),  c)  e  d)  sono
          soppresse. 
              5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  dall'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581,  le   iscrizioni   previste   dal   presente   decreto
          legislativo per i  soggetti  diversi  dalle  imprese,  sono
          effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
          dichiarativo  del   possesso   dei   requisiti   abilitanti
          all'esercizio della relativa attivita' professionale. 
              6. Ad ogni  effetto  di  legge,  i  richiami  al  ruolo
          contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478,  si  intendono
          riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
          registro delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA). 
              7. Le competenze gia' attribuite alle  Commissioni  per
          la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma  1,  sono
          svolte dagli uffici delle Camere di commercio.». 
              «Art.  76  (Attivita'  di  spedizioniere).  -  1.   Per
          l'attivita' di spedizioniere e' soppresso l'elenco  di  cui
          all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura per il  tramite  dello  sportello  unico  del
          comune competente per territorio ai sensi dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  corredata   delle
          autocertificazioni e  delle  certificazioni  attestanti  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso  dei  requisiti  da  parte
          degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle  imprese,  e,  quelli  dei
          soggetti che  l'abilitano,  nella  posizione  REA  relativa
          all'impresa. 
              4.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei  requisiti   per
          l'accesso  all'attivita',  l'articolo  6  della  legge   14
          novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 6. - 1. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di
          spedizioniere coloro che hanno subito condanne per  delitti
          contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
          l'economia  pubblica,  l'industria  ed  il  commercio,   il
          patrimonio, nonche' condanne per  ogni  altro  delitto  non
          colposo per  il  quale  la  legge  commini  la  pena  della
          reclusione non inferiore, nel minimo, a  due  anni  o,  nel
          massimo, a cinque anni, salvo che non  sia  intervenuta  la
          riabilitazione. 
              2. In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi
          collettivi i requisiti di cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona
          preposta all'attivita' commerciale e da  tutti  i  soggetti
          individuati dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di
          adeguata capacita' finanziaria, comprovati  dal  limite  di
          100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso
          di  Societa'  a  responsabilita'  limitata,   Societa'   in
          accomandita semplice, Societa' in nome collettivo,  occorre
          accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle
          eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale  sociale,
          e,  qualora  sia  inferiore  ai  100.000  euro,  richiedere
          prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di
          cui  sopra,  che   possono   consistere   in   fideiussioni
          rilasciate da compagnie di assicurazione o  da  aziende  di
          credito. Per le  ditte  individuali»  l'adeguata  capacita'
          finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili  o  da
          un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche'  mediante
          le suddette garanzie  fidejussorie  e  in  ogni  caso,  per
          importo  globale  non  inferiore  alla  cifra  piu'   volte
          richiamata. 
              4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno
          dei seguenti requisiti professionali: 
              a) aver conseguito un diploma di istruzione  secondaria
          di secondo grado in materie commerciali; 
              b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea
          in materie giuridico-economiche; 
              c) aver svolto un periodo di  esperienza  professionale
          qualificata nello specifico campo di  attivita'  di  almeno
          due anni anche non continuativi nel corso dei  cinque  anni
          antecedenti alla data di presentazione della  dichiarazione
          di cui al comma 2,  all'interno  di  imprese  del  settore,
          comprovato da idonea documentazione.". 
              5. 
              6. Ad ogni effetto  di  legge,  i  richiami  all'elenco
          contenuti  nella  legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  si
          intendono riferiti alle iscrizioni  previste  dal  presente
          articolo nel registro delle imprese o nel repertorio  delle
          notizie economiche e amministrative (REA). 
              7. Le competenze gia' attribuite alle  Commissioni  per
          la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1,  sono
          svolte dagli uffici delle Camere di commercio. E'  altresi'
          soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli  14,
          15, e 16 della legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  e  le
          relative  funzioni  sono  assicurate  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico.». 
          Comma 1135: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  4  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2013,   n.   71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per  Expo  2015),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  4  (Proroga  gestione   commissariale   Galleria
          Pavoncelli). - 1. In considerazione del permanere di  gravi
          condizioni  di  emergenza  connesse   alla   vulnerabilita'
          sismica   della   "Galleria   Pavoncelli",   la    gestione
          commissariale  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3858  del  12   marzo   2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010, continua ad operare fino al 31 maggio 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,  e  7,
          del   decreto   legislativo   29   maggio   2017,   n.   98
          (Razionalizzazione dei processi di  gestione  dei  dati  di
          circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Documento  unico  di   circolazione   e   di
          proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
          di circolazione, redatta secondo le disposizioni  contenute
          nella  direttiva  29  aprile  1999,   n.   1999/37/CE   del
          Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
          di circolazione e  di  proprieta'  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel  regime  dei  beni
          mobili registrati di cui al libro VI, titolo I,  capo  III,
          sezione I, del codice civile. 
              Omissis.». 
              «Art. 7 (Entrata in vigore). - 1. Il  presente  decreto
          entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della  sua
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione  delle
          disposizioni di cui  all'articolo  5,  commi  1  e  2,  che
          entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo  43
          del citato decreto-legge n. 50 del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  43  (Ulteriore  proroga  della   sospensione   e
          rateizzazione tributi sospesi). - 1. - 5. Omissis. 
              5-bis. In deroga al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1º  dicembre
          2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in
          scadenza nel 2018,  limitatamente  agli  skilift  siti  nel
          territorio delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata  di
          un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della
          sicurezza dell'esercizio da  parte  dei  competenti  uffici
          ministeriali. 
              Omissis.». 
          Comma 1136: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25  del
          citato decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 25 (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Omissis. 
              2. In sede di avvio del ReI,  per  l'anno  2018  e  per
          l'anno 2019, in deroga a quanto  previsto  all'articolo  9,
          comma  6,  l'INPS  dispone  il  versamento  del   beneficio
          economico pur in assenza della comunicazione  dell'avvenuta
          sottoscrizione   del   progetto   personalizzato   prevista
          all'articolo 6, comma 1. Il beneficio e'  comunque  sospeso
          in assenza della comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          decorsi sei mesi dal mese di  prima  erogazione.  Il  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi
          tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e  dei
          tempi di definizione dei progetti,  nonche'  dei  patti  di
          servizio, puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista
          la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9,  comma  6,
          nonche' prevedere un periodo piu' breve decorso  il  quale,
          in assenza di comunicazione, il  beneficio  e'  sospeso  ai
          sensi del secondo periodo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della
          legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in  materia  di
          contrasto ai fenomeni del lavoro nero,  dello  sfruttamento
          del lavoro in agricoltura e di  riallineamento  retributivo
          nel  settore  agricolo),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 8 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro
          agricolo di qualita'). - 1. Omissis. 
              2. Nelle  more  dell'attuazione  del  libro  unico  del
          lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS  al
          settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni  dovute  a
          partire dal mese di gennaio 2020, non comporta modifiche al
          vigente sistema di  tutele  assistenziali  e  previdenziali
          previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema
          degli  elenchi  annuali  e  di  variazione  dei  lavoratori
          agricoli, e  contestualmente  determina  l'attivazione  del
          servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme  restando
          le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6,  comma  14,
          del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I  dati
          contenuti  nel  libro  unico  del   lavoro   in   modalita'
          telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico
          documento per gli adempimenti in  materia  previdenziale  e
          contributiva,   sono   resi   accessibili   a   tutte    le
          amministrazioni interessate. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  139  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «139. Al fine del completamento dei piani  di  recupero
          occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie  di
          cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 148, come ripartite  tra  le  regioni
          con i decreti del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e  n.  12  del  5  aprile
          2017,  possono  essere  destinate,  nell'anno  2019,  dalle
          predette regioni, alle medesime  finalita'  del  richiamato
          articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  n.  148
          del  2015,  nonche'  a  quelle  dell'articolo  53-ter   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96.  Ai
          medesimi fini di cui  al  periodo  precedente,  la  regione
          Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
          limite  di  9  milioni  di  euro  nell'anno  2019,  per  le
          specifiche  situazioni  occupazionali  esistenti  nel   suo
          territorio e  la  regione  Lazio  puo'  altresi'  destinare
          ulteriori risorse, fino al limite  di  6  milioni  di  euro
          nell'anno 2019, per un  massimo  di  dodici  mesi,  per  le
          specifiche  situazioni  occupazionali  esistenti  nel   suo
          territorio. 
              Omissis.». 
          Comma 1137: 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo
          9-duodecies  del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2015,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 125, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9-duodecies  (Organizzazione   e   funzionamento
          dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Omissis. 
              2.  Nel  quadriennio  2016-2019,  nel  rispetto   della
          programmazione   triennale   del   fabbisogno   e    previo
          espletamento della procedura di cui all'articolo 35,  comma
          4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore
          e  piu'   ampia   valorizzazione   della   professionalita'
          acquisita dal personale con contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48,  comma  7,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          l'Agenzia  puo'  bandire,  in  deroga  alle  procedure   di
          mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  di  ogni   altra   procedura   per
          l'assorbimento   del    personale    in    esubero    dalle
          amministrazioni  pubbliche   e   nel   limite   dei   posti
          disponibili nella  propria  dotazione  organica,  procedure
          concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato di personale, con una riserva  di  posti  non
          superiore al 50 per cento per il  personale  non  di  ruolo
          che, alla data di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
          presti servizio, a qualunque titolo e da almeno  sei  mesi,
          presso la stessa Agenzia.  Le  procedure  finalizzate  alle
          assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate  in
          modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018
          e 2019, di non piu'  di  80  unita'  per  ciascun  anno,  e
          comunque nei limiti della  dotazione  organica  di  cui  al
          comma 1. L'Agenzia puo' prorogare,  fino  al  completamento
          delle procedure concorsuali di  cui  al  presente  comma  e
          comunque non oltre il 31 dicembre  2017,  in  relazione  al
          proprio effettivo  fabbisogno,  nel  rispetto  dei  vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di
          lavoro a tempo determinato in essere alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              Omissis.». 
          Comma 1138: 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   8-quinquies
          dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 69  del  2013,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18  (Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e  fondo  piccoli  Comuni).  -  1.  -  8-quater.
          Omissis. 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro il 31  dicembre  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
          2015.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2019, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, 19  e
          20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66
          (Norme per la promozione dell'inclusione  scolastica  degli
          studenti con disabilita', a norma  dell'articolo  1,  commi
          180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18  (Abrogazioni  e  coordinamenti).  -   1.   A
          decorrere dal 1° settembre 2019 sono abrogati: 
              a)  Il  terzo  e  il  quinto  periodo   del   comma   5
          dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
              b) il regolamento di cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 
              Omissis.». 
              «Art. 19 (Decorrenze  e  norme  transitorie).  -  1.  A
          decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento
          sostituisce   la   diagnosi   funzionale   e   il   profilo
          dinamico-funzionale. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1  a
          5, all'articolo  6  e  all'articolo  10  decorrono  dal  1°
          settembre  2019.  Dalla  medesima  data,  il  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante  "Atto
          di indirizzo e  coordinamento  relativo  ai  compiti  delle
          unita' sanitarie locali in materia di alunni  portatori  di
          handicap", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  aprile
          1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento  e'
          redatto  dall'unita'   di   valutazione   multidisciplinare
          disciplinata  dall'articolo  5,  comma  3,   del   presente
          decreto. 
              3. I Gruppi di lavoro  di  cui  all'articolo  15  della
          legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9  del
          presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze: 
              a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; 
              b) il GIT dal 1° settembre 2019. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,  8  e  9
          dell'articolo  15  della  legge  n.  104  del  1992,   come
          sostituito  dall'articolo  9  del  presente   decreto,   si
          applicano a decorrere dal 1°  settembre  2017.  Nelle  more
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi  2
          e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel  testo
          previgente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  4   a   7
          dell'articolo  15  della  legge  n.  104  del  1992,   come
          sostituito  dall'articolo  9  del  presente   decreto,   si
          applicano a decorrere dal 1°  settembre  2019.  Nelle  more
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi  1
          e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel  testo
          previgente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma  1,  si
          applicano a decorrere dal 1° settembre 2019 e quelle di cui
          al comma  2  del  medesimo  articolo  dall'anno  scolastico
          2019/2020. 
              7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si  applicano
          a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto
          di cui al comma 5 del medesimo articolo;  a  decorrere  dal
          predetto anno accademico,  non  possono  essere  effettuati
          percorsi  di  formazione   per   il   conseguimento   della
          specializzazione per le  attivita'  di  sostegno  didattico
          alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia,  alle
          alunne e agli alunni della scuola primaria con  disabilita'
          certificata, come disciplinati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10
          settembre 2010, n. 249.». 
              «Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari
          a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro  15,11  milioni
          annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              Omissis.». 
              - Il citato decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2017,  n.
          112, S.O. 
          Comma 1139: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2  dell'articolo  9
          del  decreto  legislativo  29   dicembre   2017,   n.   216
          (Disposizioni   in   materia    di    intercettazioni    di
          conversazioni o comunicazioni, in attuazione  della  delega
          di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere  a),  b),
          c), d) ed e), della legge 23 giugno  2017,  n.  103),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   9   (Disposizione   transitoria).   -   1.   Le
          disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  4,  5  e  7  si
          applicano alle operazioni  di  intercettazione  relative  a
          provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. 
              2. La disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), acquista efficacia a decorrere  dal  1°  agosto
          2019. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'articolo  3
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10  (Misure
          urgenti in tema di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
          detenuti  e  di  riduzione  controllata  della  popolazione
          carceraria), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Modifiche all'ordinamento penitenziario). - 1.
          Omissis. 
              1-bis.  In  attesa   dell'espletamento   dei   concorsi
          pubblici  finalizzati  alla  copertura  dei  posti  vacanti
          nell'organico  del  ruolo  dei  dirigenti   dell'esecuzione
          penale esterna, fino al  31  dicembre  2019,  in  deroga  a
          quanto  previsto  dagli  articoli  3  e   4   del   decreto
          legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
          dirigente dell'esecuzione  penale  esterna  possono  essere
          svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei  dirigenti  di
          istituto penitenziario. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21-quinquies  del
          citato  decreto-legge  n.  83  del  2015,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia  di  uffici
          giudiziari). - 1. Al fine di favorire la  piena  attuazione
          di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526  e  seguenti,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al  31  dicembre
          2019, per le attivita' di custodia, telefonia,  riparazione
          e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
          dei  comuni   gia'   distaccato,   comandato   o   comunque
          specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i
          medesimi uffici giudiziari possono continuare ad  avvalersi
          dei servizi forniti dal predetto personale comunale,  sulla
          base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
          autorizzati dal Ministero della giustizia, in  applicazione
          e  nei  limiti  di  una  convenzione   quadro   previamente
          stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
              2. Nella convenzione quadro di  cui  al  comma  1  sono
          fissati, secondo criteri di  economicita'  della  spesa,  i
          parametri per  la  quantificazione  del  corrispettivo  dei
          servizi di cui al medesimo comma 1. 
              3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  rilasciate
          secondo i criteri fissati nella convenzione quadro  di  cui
          al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
          per cento, per l'anno 2015, del 20  per  cento  per  l'anno
          2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10  per  cento
          per ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,  della  dotazione
          ordinaria  del  capitolo  di  nuova  istituzione   previsto
          dall'articolo 1, comma 527, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190, e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova  organizzazione
          dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici   del   pubblico
          ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
          settembre 2011, n. 148),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente  decreto
          entra in vigore il giorno successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di
          cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e  7  acquistano  efficacia
          decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3. Le modifiche  delle  circoscrizioni  giudiziarie  de
          L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi  distaccate,
          previste dagli articoli  1  e  2,  acquistano  efficacia  a
          decorrere  dal  14  settembre  2021.  Nei   confronti   dei
          magistrati titolari di  funzioni  dirigenziali  presso  gli
          uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  22
          della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti  alle
          giurisdizioni superiori). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Possono altresi' chiedere  l'iscrizione  coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          sette anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. 
              Omissis.». 
          Comma 1140: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  17
          della  legge  30  giugno  2009,  n.  85   (Adesione   della
          Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio  2005
          tra  il  Regno  del  Belgio,  la  Repubblica  federale   di
          Germania, il Regno di Spagna, la  Repubblica  francese,  il
          Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi  Bassi  e  la
          Repubblica d'Austria,  relativo  all'approfondimento  della
          cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
          contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera
          e la migrazione illegale (Trattato  di  Prum).  Istituzione
          della banca  dati  nazionale  del  DNA  e  del  laboratorio
          centrale per la banca dati nazionale  del  DNA.  Delega  al
          Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria. Modifiche  al  codice  di  procedura
          penale  in  materia  di  accertamenti  tecnici  idonei   ad
          incidere sulla liberta' personale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 17 (Norme transitorie). - 1. I  profili  del  DNA
          ricavati da reperti acquisiti  nel  corso  di  procedimenti
          penali anteriormente alla data di entrata in  vigore  della
          presente   legge,   previo   nulla   osta    dell'autorita'
          giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze  di  polizia  alla
          banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2188-bis del citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia  di
          provvedimenti di  soppressione  e  di  riconfigurazione  di
          comandi, enti e altre  strutture  ordinative  dell'Esercito
          italiano). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso  con
          i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter  e
          2188-quater, della contrazione strutturale complessiva  non
          inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1,  lettera
          b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244,  nonche'  per  il
          raggiungimento degli  assetti  ordinamentali  dell'Esercito
          italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati
          ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
          di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative,
          i    provvedimenti    di    soppressione,     ovvero     di
          riconfigurazione,  di  comandi,  enti  e  altre   strutture
          ordinative di  Forza  armata,  rispettivamente  specificati
          nelle lettere a) e b), secondo la  tempistica  affianco  di
          ciascuno di essi indicata: 
              a) provvedimenti di soppressione: 
              1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo
          2014; 
              2) Centro documentale di  Genova,  entro  il  31  marzo
          2014; 
              3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 
              4) Centro documentale di Catanzaro, entro il  31  marzo
          2014; 
              5) Centro documentale di Firenze,  entro  il  31  marzo
          2014; 
              6) Centro documentale di  Padova,  entro  il  31  marzo
          2014; 
              7) Centro documentale di Perugia,  entro  il  31  marzo
          2014; 
              8) Centro documentale di  Trento,  entro  il  31  marzo
          2014; 
              9) Centro documentale di Bologna, entro il 31  dicembre
          2014; 
              10) Centro documentale di Napoli, entro il 31  dicembre
          2014; 
              11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016; 
              12)  Ispettorato  delle  Infrastrutture  dell'Esercito,
          entro il 31 dicembre 2014; 
              13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro  il
          31 dicembre 2014; 
              14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 
              15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; 
              [16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;] 
              17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre
          2016; 
              18) Comando Infrastrutture Nord, entro il  31  dicembre
          2016; 
              19) Comando Infrastrutture Sud, entro  il  31  dicembre
          2016; 
              20) Centro documentale di Ancona, entro il 31  dicembre
          2019; 
              21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre
          2019; 
              22)  Centro  documentale  di  Cagliari,  entro  il   31
          dicembre 2019; 
              23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre
          2019; 
              24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre
          2019; 
              25) Centro documentale di Chieti, entro il 31  dicembre
          2019; 
              26) Centro documentale di Como, entro  il  31  dicembre
          2019; 
              27) Centro documentale di Lecce, entro il  31  dicembre
          2019; 
              28) Centro documentale di Milano, entro il 31  dicembre
          2019; 
              29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre
          2019; 
              30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre
          2019; 
              31) Centro documentale di Udine, entro il  31  dicembre
          2019; 
              32) Centro documentale di Verona, entro il 31  dicembre
          2019; 
              33) Centro documentale di Roma, entro  il  31  dicembre
          2019; 
              34) Comando  militare  esercito  Molise,  entro  il  31
          dicembre 2019; 
              34-bis) Comando militare esercito Trentino  Alto-Adige,
          entro il 31 maggio 2016; 
              34-ter)  Centro  studi  e   ricerche   di   sanita'   e
          veterinaria dell'Esercito  italiano,  entro  il  31  maggio
          2016; 
              b) provvedimenti di riconfigurazione: 
              1) il Centro Ospedaliero militare di Milano,  entro  il
          31 marzo 2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di
          medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanita' e
          Veterinaria; 
              2) il Comando Militare Esercito Abruzzo,  entro  il  31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
              3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  dell'Ufficio
          Documentale di Potenza; 
              4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro  il  31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Catanzaro; 
              5) il Comando Militare Esercito  Puglia,  entro  il  31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Bari; 
              6) il Comando Militare Esercito  Trentino  Alto  Adige,
          entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in  ragione  della
          rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  attribuzioni
          conseguenti alla soppressione  del  Centro  Documentale  di
          Trento; 
              7) il Comando Militare Esercito  Umbria,  entro  il  31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Perugia; 
              8) il Comando Militare Esercito Liguria,  entro  il  31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Genova; 
              9) il Comando  logistico  dell'Esercito,  entro  il  31
          marzo   2014,   e'   riconfigurato   in    ragione    della
          rideterminazione  e  razionalizzazione  complessiva   delle
          relative  attribuzioni,   funzionali   al   nuovo   assetto
          ordinamentale; 
              10)    il    Polo    Mantenimento    dei    mezzi    di
          Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di  Roma,
          entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in  ragione  della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle  proprie
          dipendenze degli Enti di sostegno TLC; 
              11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di  Terni,  entro
          il  31  marzo  2014,  e'  riconfigurato  in  ragione  della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
              12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il  31
          dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze  di  Difesa
          Interregionale SUD  in  ragione  della  rideterminazione  e
          razionalizzazione delle relative  attribuzioni  conseguenti
          alla soppressione del Centro documentale di Napoli; 
              13) il Comando Divisione "Acqui", entro  il  31  maggio
          2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione  e
          razionalizzazione delle relative attribuzioni; 
              14) ; 
              15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro  il  31
          dicembre  2014,   e'   riconfigurato   in   ragione   della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
              16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud,  entro  il  31
          dicembre  2014,   e'   riconfigurato   in   ragione   della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
              17) il  Comando  Regione  Militare  SUD,  entro  il  31
          dicembre  2014,  e'  riconfigurato  in   Comando   Militare
          Autonomo della Sicilia; 
              18) il Comando  Divisione  "Tridentina",  entro  il  31
          maggio   2016,   e'   riconfigurato   in   ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  funzionali  al  nuovo  assetto  ordinamentale
          dell'Area  operativa  dell'Esercito  in  sistema   con   la
          riorganizzazione del  Comando  Truppe  Alpine,  di  cui  al
          numero 29-ter); 
              19)  il  Centro  Documentale  di  Torino  entro  il  31
          dicembre 2014, e' riconfigurato in Centro Gestione  Archivi
          in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
          relative attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  dei
          Centri documentali dell'Esercito; 
              20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna,  entro
          il 31 dicembre 2014,  e'  riconfigurato  in  ragione  della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Bologna; 
              21) il Comando  Regione  Militare  NORD,  entro  il  31
          maggio 2016, e' riconfigurato  e  ridenominato  in  ragione
          della rideterminazione delle relative attribuzioni; 
              22) il Comando Forze Operative  Terrestri,  attualmente
          dislocato  a  Verona,  entro  il  31  dicembre   2019,   e'
          riconfigurato nella sede di Roma in Comando forze operative
          terrestri e Comando operativo esercito; 
              23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro  il  31
          dicembre 2019, e' riconfigurato e ridenominato  in  ragione
          della rideterminazione e razionalizzazione  delle  relative
          attribuzioni  conseguenti  alle  soppressioni  del  Comando
          Militare  Esercito  Molise  e  del  Centro  Documentale  di
          Chieti; 
              24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia,
          entro il 31 dicembre  2019,  e'  riconfigurato  in  ragione
          della rideterminazione e razionalizzazione  delle  relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Udine; 
              25) il Comando militare Esercito Lombardia con  sede  a
          Milano, entro il 31  dicembre  2019,  e'  riconfigurato  in
          ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle
          relative attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del
          Centro Documentale di Milano; 
              26) il Comando militare Esercito Marche,  entro  il  31
          dicembre 2019, e' riconfigurato e ridenominato  in  ragione
          della rideterminazione e razionalizzazione  delle  relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Ancona; 
              27) il Comando militare della  Capitale,  entro  il  31
          maggio 2016, e' riconfigurato  in  ragione  dei  compiti  e
          funzioni  da  assolvere  ed  entro  il  31  dicembre   2019
          acquisisce  le  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
          soppressione del Centro Documentale di Roma; 
              28) il Comando militare autonomo della Sardegna,  entro
          il 31 maggio  2016,  e'  riconfigurato  e  ridenominato  in
          ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed  entro  il  31
          dicembre 2019 acquisisce le funzioni del  soppresso  Centro
          Documentale di Cagliari; 
              29) il Comando militare autonomo della  Sicilia,  entro
          il 31 maggio  2016,  e'  riconfigurato  e  ridenominato  in
          ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed  entro  il  31
          dicembre 2019 acquisisce le funzioni del  soppresso  Centro
          Documentale di Palermo; 
              29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord,
          entro il 31 maggio 2016, e'  ridenominato  e  riconfigurato
          come  struttura  di  comando  a  valenza  interregionale  e
          multifunzione,  in   ragione   della   rideterminazione   e
          razionalizzazione    delle     attribuzioni     e     della
          riarticolazione delle relative componenti ordinative; 
              29-ter) il Comando delle truppe  alpine,  entro  il  31
          maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura
          di comando a valenza  interregionale  e  multifunzione,  in
          ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle
          attribuzioni  e  della   riarticolazione   delle   relative
          componenti ordinative; 
              29-quater) il Comando forze  di  difesa  interregionale
          Sud,  entro  il  31  maggio   2016,   e'   ridenominato   e
          riconfigurato  come  struttura   di   comando   a   valenza
          interregionale   e   multifunzione,   in   ragione    della
          rideterminazione e razionalizzazione delle  attribuzioni  e
          della riarticolazione delle relative componenti  ordinative
          anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD; 
              29-quinquies) il Comando supporti in Verona,  entro  il
          31 dicembre 2019, e' riconfigurato in Comando  delle  forze
          operative  terrestri  di   supporto,   in   ragione   della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni; 
              29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il  31
          maggio   2016,   e'   riconfigurato   in   ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle    proprie
          attribuzioni nel settore territoriale. 
              2.   Gli   ulteriori   provvedimenti   ordinativi    di
          soppressione  o  riconfigurazione  di  strutture  di  Forza
          armata non  direttamente  disciplinate  nel  codice  o  nel
          regolamento,    nonche'    le    altre    soppressioni    o
          riconfigurazioni    consequenziali    all'attuazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  sono
          adottati,   per   quanto   di   rispettiva   competenza   e
          nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa,
          previa informativa, per  le  materie  di  competenza,  alle
          organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato
          maggiore   dell'Esercito   italiano,   nell'ambito    delle
          direttive  del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa  e
          concorrono, unitamente a quelli  di  cui  al  comma  1,  al
          conseguimento della contrazione strutturale complessiva non
          inferiore al 30%.». 
          Comma 1141: 
              - Si riporta il testo del comma  1122  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1122.  Nelle  materie  di  interesse   del   Ministero
          dell'interno,  sono  disposte  le  seguenti   proroghe   di
          termini: 
              a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, in  materia  di  documentazione
          amministrativa per i cittadini di  Stati  non  appartenenti
          all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre  2017  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
              b) al fine di potenziare le  misure  di  rimpatrio,  il
          Fondo di cui all'articolo  14-bis,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e'  incrementato  di
          500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il  2019  e
          di 1.500.000 euro per il 2020; 
              c)  all'articolo  5,  comma  5,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  in
          materia di  contrasto  alla  pirateria,  le  parole:  «  31
          dicembre 2017  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31
          dicembre 2018 »; 
              d) all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° marzo 2005, n.  26,  in  materia  di  bilancio  di
          previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno  2005
          » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »; 
              e) all'articolo 41-bis, comma 1, del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di  utilizzo  delle
          risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali  delle
          province  di  Monza  e  della  Brianza,  di  Fermo   e   di
          Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono
          sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
              f) all'articolo 17, comma  1,  della  legge  30  giugno
          2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
          dati nazionale del DNA, le parole: «  un  anno  dalla  data
          della sua entrata  in  funzione  »  sono  sostituite  dalle
          seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; 
              g)  sono  prorogate,  fino  al  31  dicembre  2018,  le
          graduatorie  vigenti  del  personale  dei  corpi   di   cui
          all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133; 
              h) all'articolo 1, comma 368, della legge  11  dicembre
          2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
          , e la graduatoria vigente del  concorso  a  814  posti  di
          vigile  del  fuoco,  bandito  con  decreto  del   Ministero
          dell'interno 6 novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 18  novembre  2008,
          che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; 
              i) le  attivita'  ricettive  turistico-alberghiere  con
          oltre 25 posti letto, esistenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  26  aprile
          1994, ed in possesso  dei  requisiti  per  l'ammissione  al
          piano straordinario di adeguamento  antincendio,  approvato
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  76  del  30  marzo
          2012,  completano  l'adeguamento   alle   disposizioni   di
          prevenzione  incendi  entro  il  30  giugno  2019,   previa
          presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del  fuoco
          entro il 1° dicembre 2018 della SCIA  parziale,  attestante
          il rispetto di almeno quattro delle seguenti  prescrizioni,
          come  disciplinate  dalle   specifiche   regole   tecniche:
          resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco  dei
          materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e
          montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita  ad
          uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista  la
          reazione al  fuoco  dei  materiali;  vie  d'uscita  ad  uso
          promiscuo, con esclusione dei  punti  ove  e'  prevista  la
          reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
          Per   le    strutture    ricettive    turistico-alberghiere
          localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali  eventi
          meteorologici che  si  sono  verificati  a  partire  dal  2
          ottobre 2018, cosi' come individuati dalla  delibera  dello
          stato di emergenza del Consiglio dei  ministri  8  novembre
          2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  266  del  15
          novembre   2018,   il   termine   per   il    completamento
          dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione  incendi,
          di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre  2019,
          previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili  del
          fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale. 
              Omissis.». 
          Comma 1142: 
              - Si riporta il testo degli articoli 44-bis, commi 1  e
          2, e 44-ter del citato decreto legislativo n. 177 del 2005,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 44-bis (Obblighi di  programmazione  delle  opere
          europee  da  parte  dei  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di  media
          audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
          parte del proprio tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo
          destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi
          televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
          La quota di cui al primo periodo e' innalzata: 
              a) al cinquantatre' per cento, per il  periodo  dal  1°
          luglio 2019 al 31 dicembre 2019; 
              b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; 
              c) al sessanta per cento, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2021. 
              2.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2019,   alle   opere
          audiovisive  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
          prodotte, e' riservata una sotto quota di almeno  la  meta'
          della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1
          nella misura di: 
              a) almeno la meta', per la concessionaria del  servizio
          pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; 
              b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di  servizi
          di media audiovisivi lineari. 
              Omissis.». 
              «Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee
          dei fornitori di servizi di media audiovisivi  lineari).  -
          1. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari,
          diversi  dalla   concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiofonico,  televisivo  e  multimediale,   riservano   al
          pre-acquisto o all'acquisto  o  alla  produzione  di  opere
          europee una quota  dei  propri  introiti  netti  annui  non
          inferiore al dieci per cento, da  destinare  interamente  a
          opere prodotte da produttori  indipendenti.  Tali  introiti
          sono  quelli  che   il   soggetto   obbligato   ricava   da
          pubblicita',  da  televendite,  da   sponsorizzazioni,   da
          contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
          provvidenze pubbliche e da offerte televisive  a  pagamento
          di programmi di carattere non sportivo di cui  esso  ha  la
          responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo e' innalzata: 
              a) al 12,5 per cento, da destinare  per  almeno  cinque
          sesti a opere prodotte da produttori indipendenti,  per  il
          periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; 
              b) al quindici  per  cento,  da  destinare  per  almeno
          cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a
          decorrere dall'anno 2020. 
              2. I fornitori di servizi di media audiovisivi  lineari
          diversi  dalla   concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del
          palinsesto, riservano altresi' alle opere  cinematografiche
          di espressione  originale  italiana,  ovunque  prodotte  da
          produttori  indipendenti,  una  sotto  quota  della   quota
          prevista per le opere europee di cui al  comma  1  pari  ad
          almeno il 3,2 per cento dei propri  introiti  netti  annui,
          come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale  di  cui
          al primo periodo e' innalzata: 
              a) al 3,5 per cento, per il periodo dal 1° luglio  2019
          al 31 dicembre 2019; 
              b) al quattro per cento, per l'anno 2020; 
              c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021. 
              3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo  e  multimediale  riserva  al   pre-acquisto   o
          all'acquisto o alla produzione di opere europee  una  quota
          dei  propri  ricavi  complessivi  annui  non  inferiore  al
          quindici  per  cento,  da  destinare  interamente  a  opere
          prodotte  da  produttori  indipendenti.  Tali  ricavi  sono
          quelli   derivanti   dal   canone   relativo    all'offerta
          radiotelevisiva, nonche'  i  ricavi  pubblicitari  connessi
          alla  stessa,  al  netto  degli   introiti   derivanti   da
          convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
          di beni  e  servizi,  e  secondo  le  ulteriori  specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo e' innalzata: 
              a) al 18,5 per cento, da destinare  per  almeno  cinque
          sesti a opere prodotte da produttori indipendenti,  per  il
          periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; 
              b) al venti per cento, da destinare per  almeno  cinque
          sesti  a  opere  prodotte  da  produttori  indipendenti,  a
          decorrere dall'anno 2020. 
              4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del  palinsesto,
          riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione
          originale  italiana,   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti, una sotto quota della quota prevista  per  le
          opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il  3,6  per
          cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai
          sensi del comma 3. La percentuale di cui al  primo  periodo
          e' innalzata: 
              a) quattro per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019
          al 31 dicembre 2019; 
              b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020; 
              c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021. 
              5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e multimediale riserva  a  opere  di  animazione
          appositamente prodotte da produttori  indipendenti  per  la
          formazione  dell'infanzia  un'ulteriore  sotto  quota   non
          inferiore al cinque per cento della quota prevista  per  le
          opere europee di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il testo dei commi  2  e  6  dell'articolo
          44-quater del citato decreto legislativo n. 177  del  2005,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di  servizi  di
          media audiovisivi a richiesta). - 1. Omissis. 
              2. A decorrere dal 1° luglio 2019, gli obblighi di  cui
          al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori  di
          servizi di media  audiovisivi  a  richiesta  che  hanno  la
          responsabilita'   editoriale   di   offerte   rivolte    ai
          consumatori in Italia, anche se stabiliti  in  altro  Stato
          membro. 
              3. - 5. Omissis. 
              6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita'
          di cui al presente articolo si applicano a partire  dal  1°
          luglio 2019.». 
          Comma 1143: 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21  del
          decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.  42  (Disposizioni
          in materia di armonizzazione della normativa  nazionale  in
          materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,
          comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30
          ottobre 2014,  n.  161),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 21 (Elenco dei tecnici competenti in acustica). -
          1. - 4. Omissis. 
              5. Coloro che hanno ottenuto  il  riconoscimento  della
          qualificazione di tecnico competente in acustica  da  parte
          della regione ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 31 marzo  1998,  entro  30  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          possono presentare alla regione stessa, nei  modi  e  nelle
          forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
          28  dicembre  2000,  n.   445,   istanza   di   inserimento
          nell'elenco di cui al  comma  1,  secondo  quanto  previsto
          nell'allegato   1,   punto   1.   Le   regioni   provvedono
          all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma
          1. 
              Omissis.».