IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di  ministri,  a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in  particolare  l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Vista la direttiva del segretario generale del  18  settembre  2017
per la formulazione delle previsioni di bilancio per  l'anno  2018  e
per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre 2017 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2018; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2018 e  approvazione  di  bilancio)»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
dicembre 2017 recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018
con  il  quale  e'  stato  nominato  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l'on. Vincenzo Spadafora; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018 con il quale all'on.  Vincenzo  Spadafora  sono  delegate
altresi' le funzioni in materia di pari opportunita'; 
  Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che istituisce un fondo da destinare al Piano contro la violenza alle
donne; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere  nonche'  in  tema  di  protezione
civile e di commissariamento delle province»; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del
2013, il quale prevede che, al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto il successivo comma 2  del  medesimo  art.  5-bis,  il  quale
prevede che il Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provveda
annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al  comma  1
dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale
e degli interventi gia' operativi per  contrastare  la  violenza  nei
confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici  e
privati e del numero delle  case-rifugio  pubbliche  e  private  gia'
esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di  riequilibrare
la presenza dei centri antiviolenza  e  delle  case-rifugio  in  ogni
regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di
nuovi  centri  e  di  nuove  case-rifugio  al  fine  di   raggiungere
l'obiettivo  previsto  dalla  raccomandazione  Expert  Meeting  sulla
violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio  2013-2014  di  cui  all'art.  5-bis  della  legge  n.
119/2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio  2015-2016  di  cui  all'art.  5-bis  della  legge  n.
119/2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013; 
  Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  Regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio  2014  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al
Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le  quote  riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto  delle
risorse di cui ai successivi commi 3 e 4  dell'art.  3  del  presente
decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n.  232  dell'11
dicembre  2016  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019»
che incrementa di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2017,
2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle
pari opportunita'» da destinare ai servizi  territoriali,  ai  centri
antiviolenza e  ai  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza sessuale e di genere,  per  le  attivita'  di  assistenza  e
sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  che  ha  previsto  lo
stanziamento complessivo per la  promozione  e  garanzia  delle  pari
opportunita' di un importo pari ad euro 69.216.274 per l'anno 2018; 
  Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2018  di  cui  al
citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15
dicembre 2017 che destina euro 33.913.303,00 al  potenziamento  delle
strutture specializzate all'assistenza  e  al  soccorso  delle  donne
vittime di violenza; 
  Vista la nota DPO n. 3176  del  4  maggio  2018  con  la  quale  il
coordinamento tecnico  della  VIII  commissione  «Politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  relativi  al  numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle  Regioni
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisita  in  data  10  maggio  2018  l'intesa  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 20 milioni, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di  spesa  «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'»,  da
destinare al  finanziamento  per  il  potenziamento  delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi territoriali,  dei  centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art.  5,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni e i requisiti previsti per i  centri  antiviolenza  e  le
case-rifugio dal capo I e dal capo II  dell'Intesa  del  27  novembre
2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.
131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma
4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  24
luglio 2014.