Art. 2 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  5,  comma   2,   lettera   d),   del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  presente
decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari  opportunita'  stanziate  per  l'anno
2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro
20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: 
    a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro  6.600.000,00  e'
destinato all'istituzione di nuovi centri  antiviolenza  e  di  nuove
case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis,  comma  2,  lettera  d),  del
citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
    b) la rimanente somma  (67%),  pari  ad  euro  13.400.000,00,  e'
suddivisa nella misura del 10% (pari  a  euro  1.340.000,00)  per  il
finanziamento aggiuntivo degli interventi  regionali  gia'  operativi
volti ad attuare azioni  di  assistenza  e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e  ai  loro  figli,  nonche',  sulla  base  della
programmazione  regionale,  nella  misura  del  45%  (pari  ad   euro
6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del  45%  (pari
ad  euro  6.030.000,00)  per  il  finanziamento  delle   case-rifugio
pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di  cui  all'art.
5-bis,  comma  2,  lettere  rispettivamente  b)  e  c),  del   citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo  art.  2
comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni  e  le
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  basa  sui  criteri
percentuali di riparto del Fondo nazionale per le  politiche  sociali
previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014,  secondo  la
tabella «1» allegata al presente decreto. 
  4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art.  2,
comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il  10%
relativo ai citati interventi regionali gia' operativi,  si  basa  si
basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21  febbraio
2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 
  5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art.  2,
comma 2, lettera b), pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il  45%
destinato ai centri antiviolenza esistenti e il  45%  destinato  alle
case-rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT  del  primo  gennaio
2017 riferiti  alla  popolazione  residente  nelle  regioni  e  nelle
province autonome nonche'  sui  dati  aggiornati  al  31  marzo  2018
forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in  data  4  maggio
2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento  tecnico  della
VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 
  6. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente  pari  a  euro  134.168,59  ed  euro  244.470,56   e'
acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.  2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la  predetta  quota
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X,  capitolo
2368, art. 6.