Art. 2 Criteri di riparto 1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6. 2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00 e' destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; b) la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.000,00, e' suddivisa nella misura del 10% (pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonche', sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2 comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto. 4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10% relativo ai citati interventi regionali gia' operativi, si basa si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera b), pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45% destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45% destinato alle case-rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT del primo gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche' sui dati aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in data 4 maggio 2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 134.168,59 ed euro 244.470,56 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.