Art. 2 Determinazione dell'acconto 1. Gli organismi collettivi di difesa possono ricevere un acconto fino al 40% dell'ammontare della spesa premi di cui all'art. 1 sostenuta per conto dei propri associati e non ancora rimborsata, a condizione che gli stessi organismi collettivi di difesa siano in possesso di apposita delega rilasciata dai singoli associati per l'incasso del contributo pubblico ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018.