Art. 2 
 
                     Determinazione dell'acconto 
 
  1. Gli organismi collettivi di difesa possono ricevere  un  acconto
fino al 40% dell'ammontare  della  spesa  premi  di  cui  all'art.  1
sostenuta per conto dei propri associati e non ancora  rimborsata,  a
condizione che gli stessi organismi collettivi  di  difesa  siano  in
possesso di apposita delega  rilasciata  dai  singoli  associati  per
l'incasso del contributo pubblico ai sensi dell'art. 5  comma  3  del
decreto 30 maggio 2018.