Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda di acconto 1. Ai fini del pagamento degli importi di cui all'art. 2, gli organismi collettivi di difesa presentano apposita domanda all'organismo pagatore AGEA. 2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono indicati nell'allegato 1, deve essere redatta in formato cartaceo ed inoltrata all'organismo pagatore AGEA tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.AGEA.gov.it 3. Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 4. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono emanate dall'organismo pagatore AGEA con proprie disposizioni operative.