Art. 3 
 
         Modalita' di presentazione della domanda di acconto 
 
  1. Ai fini del pagamento degli  importi  di  cui  all'art.  2,  gli
organismi  collettivi   di   difesa   presentano   apposita   domanda
all'organismo pagatore AGEA. 
  2.  La  domanda,  compilata  conformemente  al   modello   definito
dall'organismo  pagatore  AGEA,  i  cui   contenuti   sono   indicati
nell'allegato 1, deve essere redatta in formato cartaceo ed inoltrata
all'organismo    pagatore    AGEA    tramite    PEC     all'indirizzo
protocollo@pec.AGEA.gov.it 
  3. Le domande possono essere presentate entro trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in  un  giorno
non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo
successivo. 
  4. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione
delle domande sono emanate dall'organismo pagatore AGEA  con  proprie
disposizioni operative.