(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                              Controlli 
 
    Ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012 il Ministero
per  le  politiche  agricole  provvedera',  previo  accertamento  dei
requisiti previsti dal predetto articolo,  alla  designazione  di  un
organismo privato  di  controllo.  Tale  organismo,  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero, provvedera' a garantire che venga rispettato
quanto previsto dal presente disciplinare di produzione  nelle  varie
fasi  della  filiera  produttiva.  Restano   valide   le   competenze
attribuite al  medico  veterinario  ufficiale  (U.S.L.)  dal  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, (di recepimento della direttiva
92/5 CE) in materia di ispezione e controllo dei prodotti a  base  di
carne.