IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze  del  verbale  di  revisione  ordinaria  e  del
successivo  accertamento  ispettivo  disposto  nei  confronti   della
societa' cooperativa «Quadrifoglio societa' cooperativa», con sede in
Parete (Caserta), codice fiscale n. 03383210618, concluso in  data  4
gennaio 2018  con  la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di sessanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione e  che  in
sede  di  accertamento  risultavano  ancora  permanere  le   seguenti
irregolarita': 
  1)  mancata  nomina  di  un  organo  amministrativo  collegiale  in
conformita' con quanto stabilito dell'art. 1, comma 936,  lettera  b)
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  mancata  determinazione  in
ordine alla durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma 2  del
codice civile, nonche' mancata determinazione in ordine all'eventuale
compenso o gratuita' della carica; 
  2) irregolare tenuta e mancato aggiornamento del libro soci; 
  4) mancato versamento del contributo  di  revisione  per  i  bienni
2013/2014,  2015/2016  e  2017/2018,  comprensivo  di   sanzione   ed
interessi; 
  5) mancato versamento ai fondi mutualistici, ai sensi dell'art. 11,
legge n. 59/1992, del 3% sull'utile del bilancio 2014; 
  6) omessa esibizione della documentazione relativa a quei soci  che
attualmente non risultano occupati nell'attivita' dell'ente; 
  7) irregolare tenuta dei libri sociali in relazione alla  normativa
in materia di vidimazione e bollatura; 
  8) mancato versamento dell'imposta di bollo sul  libro  giornale  e
sul libro inventari; 
  9)  omesso  cambio  di  sezione  presso  l'albo   nazionale   delle
cooperativa in coerenza con l'attivita' svolta dalla cooperativa, che
risulta essere  quella  di  produzione  e  lavoro  piuttosto  che  di
conferimento prodotti agricoli; 
  10)  irregolarita'  nella  procedura  di  ammissione,  recesso   ed
esclusione dei soci; 
  Preso atto  inoltre,  che  lo  statuto  sociale  della  cooperativa
prevede  che   l'organo   amministrativo   sia   nominato   a   tempo
indeterminato o fino a revoca, in contrasto con le  previsioni  della
legge n. 205/2017 citata e con l'art. 2383, secondo comma del  codice
civile; 
  Vista la nota n. 356803 trasmessa via PEC in data 9  ottobre  2018,
regolarmente  ricevuta,  con  la  quale  e'  stato  comunicato   alla
cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile  e  con  la
quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro  il  quale
far pervenire eventuali controdeduzioni; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da  parte  della
cooperativa entro il predetto termine; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico  della  societa'  cooperativa  «Quadrifoglio
societa' cooperativa», con sede in Parete (Caserta),  codice  fiscale
n. 03383210618, costituita in data 11 ottobre 2007 e' revocato.