Art. 3 
 
                        Soggetti richiedenti 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 211,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono   rivolgere
all'Autorita' istanza di parere per la formulazione di una  soluzione
delle questioni controverse  insorte  durante  lo  svolgimento  delle
procedure di  gara  degli  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture. 
  2. Sono legittimate a presentare istanza  le  persone  fisiche  che
esprimono all'esterno la volonta' dei soggetti che possono richiedere
il parere ai sensi dell'art. 211, comma 1, primo periodo, del codice.