Art. 9 
 
                             Istruttoria 
 
  1. L'Ufficio valuta  l'ammissibilita'  e  la  procedibilita'  delle
istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei
pareri con procedura semplificata di cui all'art. 11,  il  Presidente
assegna le istanze ai singoli consiglieri relatori. 
  2. Individuato il consigliere  relatore,  l'Ufficio  comunica  alle
parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non  superiore  a
cinque giorni per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,  ove
mancanti. 
  3. L'Ufficio  valuta,  sulla  base  della  documentazione  e  delle
informazioni acquisite,  la  necessita'  di  procedere  all'audizione
delle parti interessate. 
  4. A conclusione  dell'istruttoria  l'Ufficio,  previo  parere  del
consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di  parere  per
il definitivo esame e l'approvazione.