IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, al fine di garantire l'operativita' portuale, anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti, prevede «... per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante: «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2017, n. 190; Considerato che il medesimo art. 7, comma 2-ter, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Le modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni alla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire l'operativita' portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.