Art. 6 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno
all'intermodalita' previsti da norme vigenti. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  l'Autorita'  di  sistema
portuale del Mar Ligure  occidentale  specifica  nell'avviso  che  il
beneficio non e' cumulabile  con  quello  previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 125  del  14  luglio
2017. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
all'Autorita' di sistema portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  gli
elenchi dei beneficiari del contributo di cui  al  predetto  decreto,
fermo restando il diritto di opzione da parte di  questi  ultimi  per
una delle due misure. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  l'Autorita'
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvedono ad adottare
apposite misure di coordinamento anche  mediante  la  stipula  di  un
protocollo operativo per verificare l'assenza del cumulo delle misure
incentivanti.