Art. 6 Divieto di cumulo 1. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalita' previsti da norme vigenti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale specifica nell'avviso che il beneficio non e' cumulabile con quello previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 125 del 14 luglio 2017. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli elenchi dei beneficiari del contributo di cui al predetto decreto, fermo restando il diritto di opzione da parte di questi ultimi per una delle due misure. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvedono ad adottare apposite misure di coordinamento anche mediante la stipula di un protocollo operativo per verificare l'assenza del cumulo delle misure incentivanti.