Art. 3 
 
 
                Definizione delle aree di intervento 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1,  commi
205, 206 e 207, della legge di bilancio 27 dicembre 2017  n.  205,  i
soggetti beneficiari  possono  presentare  le  proposte  di  progetti
sperimentali, secondo le modalita' indicate nell'avviso  pubblico  di
cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento: 
    a) inclusione sociale; 
    b) animazione culturale; 
    c) lotta alla dispersione scolastica.