Art. 3 Definizione delle aree di intervento 1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1, commi 205, 206 e 207, della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, i soggetti beneficiari possono presentare le proposte di progetti sperimentali, secondo le modalita' indicate nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento: a) inclusione sociale; b) animazione culturale; c) lotta alla dispersione scolastica.