Art. 5 
 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1. I soggetti beneficiari possono accedere  al  Fondo  presentando,
secondo le modalita' definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 4,
appositi progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi  di
seguito specificati, nell'ambito del Programma di cui all'art. 1: 
    Intervento I - studio di fattibilita' e pianificazione esecutiva.
Il Fondo finanzia la realizzazione  di  uno  studio  di  fattibilita'
comprensivo di un piano esecutivo. Lo  studio  di  fattibilita'  deve
contenere un'analisi accurata del bisogno sociale su cui  si  intende
intervenire, una comparazione su  scala  nazionale  e  internazionale
delle  migliori  esperienze  per  generare  risposte  di  innovazione
sociale  al  bisogno  individuato,  gli  indicatori  attraverso   cui
misurare  e  valutare  i  risultati  conseguibili  e  un  modello  di
misurazione e valutazione dell'impatto sociale. 
  I beneficiari,  inoltre,  devono  individuare  il  partenariato  di
progetto con la selezione dei partner necessari  per  la  definizione
dello studio di fattibilita' e per la  realizzazione  della  verifica
empirica ai fini della successiva sperimentazione. 
    Intervento  II  -  sperimentazione.   Il   Fondo   finanzia   una
sperimentazione  che  applichi  quanto  previsto  dallo   studio   di
fattibilita' in partenariato con  i  soggetti  privati  e/o  pubblici
individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene  realizzata
attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello  di
intervento e a dimostrare l'efficacia,  in  termini  di  risultati  e
impatto  sociale,  la  sostenibilita'  e  la   replicabilita'   della
soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio  di
fattibilita'. 
    Intervento  III  -  sistematizzazione.  Il  Fondo   finanzia   in
consolidamento della sperimentazione  attraverso  la  costruzione  di
strumenti  di  finanza  d'impatto  che  consentano  di  replicare  in
contesti diversi e/o piu' ampi, gli interventi per i quali  e'  stata
condotta  la   sperimentazione   al   fine   dell'implementazione   e
dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali. 
  2. La valutazione degli studi di fattibilita' e degli interventi di
sperimentazione  e  sistematizzazione  ai  fini  dell'ammissione   al
finanziamento e' effettuata dal Comitato permanente, di cui  all'art.
8, sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico.