Art. 5 Interventi finanziabili 1. I soggetti beneficiari possono accedere al Fondo presentando, secondo le modalita' definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, appositi progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di seguito specificati, nell'ambito del Programma di cui all'art. 1: Intervento I - studio di fattibilita' e pianificazione esecutiva. Il Fondo finanzia la realizzazione di uno studio di fattibilita' comprensivo di un piano esecutivo. Lo studio di fattibilita' deve contenere un'analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili e un modello di misurazione e valutazione dell'impatto sociale. I beneficiari, inoltre, devono individuare il partenariato di progetto con la selezione dei partner necessari per la definizione dello studio di fattibilita' e per la realizzazione della verifica empirica ai fini della successiva sperimentazione. Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di fattibilita' in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene realizzata attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello di intervento e a dimostrare l'efficacia, in termini di risultati e impatto sociale, la sostenibilita' e la replicabilita' della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilita'. Intervento III - sistematizzazione. Il Fondo finanzia in consolidamento della sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d'impatto che consentano di replicare in contesti diversi e/o piu' ampi, gli interventi per i quali e' stata condotta la sperimentazione al fine dell'implementazione e dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali. 2. La valutazione degli studi di fattibilita' e degli interventi di sperimentazione e sistematizzazione ai fini dell'ammissione al finanziamento e' effettuata dal Comitato permanente, di cui all'art. 8, sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico.