Art. 7 Criteri di valutazione 1. Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i seguenti criteri generali di valutazione: a) capacita' di dimostrazione dell'ampiezza e della profondita' dei benefici sociali generabili, in termini di outcome; b) miglioramento delle capacita' delle pubbliche amministrazioni; c) quadro logico, coerenza e fattibilita' della proposta di intervento; d) pertinenza con standard internazionali ed europei; e) capacita' di dimostrazione delle condizioni di sostenibilita' economica e sociale.