Art. 7 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i  seguenti
criteri generali di valutazione: 
    a) capacita' di dimostrazione dell'ampiezza e  della  profondita'
dei benefici sociali generabili, in termini di outcome; 
    b) miglioramento delle capacita' delle pubbliche amministrazioni; 
    c) quadro logico,  coerenza  e  fattibilita'  della  proposta  di
intervento; 
    d) pertinenza con standard internazionali ed europei; 
    e) capacita' di dimostrazione delle condizioni di  sostenibilita'
economica e sociale.