Art. 8 
 
 
          Comitato permanente di valutazione e monitoraggio 
 
  1. Senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, e' istituito,
presso  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   un   Comitato
permanente  con  il  compito  di  assicurare  la  valutazione   degli
interventi  ed  il  monitoraggio  del  Programma  rispetto  a  tempi,
risorse, obiettivi e criteri di selezione. 
  2. Il Comitato permanente e' composto da: 
    a. due rappresentanti del Dipartimento della  funzione  pubblica,
di cui uno con funzioni di presidente; 
    b. un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    c. un rappresentante dell'ANCI; 
    d. un rappresentante della Commissione di studio sulla finanza di
impatto  nominata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 dicembre 2017. 
  3. I componenti di cui al comma 2,  lettere  b),  c)  e  d)  devono
essere indicati fra  esperti  di  comprovata  esperienza  ed  elevata
qualificazione professionale nel campo della innovazione sociale. 
  4. La nomina dei componenti del Comitato avviene  con  decreto  del
Capo del Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Per  ciascuno  dei
componenti  effettivi  e'  designato  un  componente  supplente.   Si
applicano  le  disposizioni  in   materia   di   incompatibilita'   e
inconferibilita' degli incarichi. 
  5. Il Comitato ha sede  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dura in carica  fino
al completamento del Programma. 
  6. Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio per
la valutazione della  performance  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
  7.  Ai  componenti  della  Commissione   non   spettano   compensi,
indennita' o gettoni di presenza. Sono fatti salvi i  rimborsi  delle
eventuali spese di viaggio,  vitto  e  alloggio  dei  componenti  non
residenti  a  carico  del  pertinente  capitolo   di   bilancio   del
Dipartimento della funzione pubblica.