Art. 8 Comitato permanente di valutazione e monitoraggio 1. Senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, e' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un Comitato permanente con il compito di assicurare la valutazione degli interventi ed il monitoraggio del Programma rispetto a tempi, risorse, obiettivi e criteri di selezione. 2. Il Comitato permanente e' composto da: a. due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno con funzioni di presidente; b. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c. un rappresentante dell'ANCI; d. un rappresentante della Commissione di studio sulla finanza di impatto nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2017. 3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) devono essere indicati fra esperti di comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale nel campo della innovazione sociale. 4. La nomina dei componenti del Comitato avviene con decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica. Per ciascuno dei componenti effettivi e' designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi. 5. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dura in carica fino al completamento del Programma. 6. Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della funzione pubblica. 7. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza. Sono fatti salvi i rimborsi delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento della funzione pubblica.