Art. 12. Senato accademico 1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio. 2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca. 3. Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' costituito, su base elettiva, da venticinque componenti, di cui: a) sedici direttori di dipartimento; b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree cosi' come disciplinate dall'art. 24-bis dello statuto; c) il presidente del consiglio degli studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo; d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 4. (Abrogato). 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica. 6. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto.