(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' l'organo di  indirizzo  propositivo  e
consultivo in materia di  didattica,  di  ricerca,  di  servizi  agli
studenti e al territorio. 
    2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di
coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca. 
    3.  Il  senato  accademico  e'  presieduto  dal  rettore  ed   e'
costituito, su base elettiva, da venticinque componenti, di cui: 
      a) sedici direttori di dipartimento; 
      b) un senatore eletto da ciascuna delle tre  macro  aree  cosi'
come disciplinate dall'art. 24-bis dello statuto; 
      c)  il  presidente  del  consiglio   degli   studenti   e   tre
rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti  per  la  prima
volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a  corsi
di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo; 
      d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 
    4. (Abrogato). 
    5. Il regolamento elettorale di Ateneo  disciplina  le  procedure
elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica. 
    6. Alle sedute del senato accademico partecipano,  senza  diritto
di voto, il prorettore vicario e il direttore generale;  quest'ultimo
svolge le funzioni di segretario,  coadiuvato  nella  verbalizzazione
dal personale a cio' addetto.