Art. 17. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 2. Il nucleo e' composto da: a) sette componenti nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui: a1) il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo; a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione; a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo; b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno. 3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo statuto, nonche' ai compiti e alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo. 4. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento. 5. L'Universita' assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.