Art. 19. Garante degli studenti 1. Il garante degli studenti e' l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Universita' di Cagliari. 2. Il garante e' nominato dal rettore, sentito il parere del senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonche' di imparzialita' e indipendenza di giudizio. 3. Il garante degli studenti dura in carica tre anni e non e' immediatamente riconfermabile. Puo' essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarita' o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano col garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone. 6. Il garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta.