(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                       Garante degli studenti 
 
    1. Il garante degli studenti e' l'organismo istituito al fine  di
offrire assistenza e consulenza agli studenti che si  ritengano  lesi
nei propri diritti o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  carenze  o
ritardi  imputabili  a  provvedimenti,  atti,  comportamenti,   anche
omissivi, di organi, uffici o singoli  soggetti  dell'Universita'  di
Cagliari. 
    2. Il garante e' nominato dal  rettore,  sentito  il  parere  del
senato  accademico,  tra  soggetti  esterni   all'Ateneo   che,   per
preparazione e per provata esperienza, diano garanzia  di  competenza
giuridico amministrativa nonche' di imparzialita' e  indipendenza  di
giudizio. 
    3. Il garante degli studenti dura in carica tre  anni  e  non  e'
immediatamente   riconfermabile.   Puo'    essere    revocato,    con
provvedimento del rettore, sentito il senato accademico, a  causa  di
inadempienze,  irregolarita'  o  ritardi  nell'esercizio  delle   sue
funzioni. 
    4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni  del  garante  degli  studenti.  Le  spese
relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 
    5. Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici  dell'Amministrazione
universitaria collaborano  col  garante  degli  studenti,  garantendo
l'accesso agli atti ed ai documenti,  nel  rispetto  della  normativa
vigente  sulla  trasparenza  degli  atti   amministrativi   e   sulla
riservatezza delle persone. 
    6. Il garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale,
il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attivita'
svolta.