(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                      Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio e' composto: 
      a) dal direttore; 
      b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento; 
      c) da una rappresentanza del personale  tecnico  amministrativo
assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui
alle lettere a) e b); 
      d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli  di
corso di studio, di  classe  o  interclasse  a  cui  il  dipartimento
partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti  complessivi
erogati; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  ed
alle scuole di specializzazione la  cui  gestione  amministrativa  e'
affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di  ricerca
di cui all'art. 22 della legge  n.  240/2010,  le  cui  attivita'  si
svolgano presso il  dipartimento,  secondo  modalita'  stabilite  nel
Regolamento elettorale di Ateneo. 
    La componente di cui alla lett. d) e' pari al 15% dei  componenti
il consiglio. 
    2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le
funzioni di segretario verbalizzante. Le modalita' di  partecipazione
delle diverse componenti e le eventuali  limitazioni  al  diritto  di
voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi
collegiali  centrali  e  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca
dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.