Art. 28. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio e' composto: a) dal direttore; b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento; c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere a) e b); d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse a cui il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attivita' si svolgano presso il dipartimento, secondo modalita' stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo. La componente di cui alla lett. d) e' pari al 15% dei componenti il consiglio. 2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali centrali e delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.