Art. 34. Facolta' 1. Le facolta' sono le strutture di raccordo tra piu' dipartimenti raggruppati per aree scientifico-disciplinari omogenee, definite con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti. 2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facolta' assume la responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilita' ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche. 3. Le facolta' sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. 4. L'istituzione delle facolta', nella misura massima di sei, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione puo' essere presentata da almeno due dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli.