(Statuto-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                        Consiglio di facolta' 
 
    1. Il consiglio di facolta' e' composto: 
      a) dal presidente; 
      b) dai direttori dei dipartimenti che costituiscono la facolta'
o loro delegati; 
      c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera b) e
dei dipartimenti partecipanti ai sensi  dell'articolo  54,  comma  1,
lettere l) e m). Tali rappresentanti devono far  parte  della  giunta
dei  dipartimenti  medesimi.  La  loro  numerosita'  e'  definita  in
rapporto  al  contributo  dei  crediti  didattici  connessi  con  gli
insegnamenti. Tale rapporto e' definito, per un triennio, sulla  base
delle modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.  Fanno
parte di diritto del consiglio di facolta' i coordinatori  dei  corsi
di studio, classe o interclasse eventualmente fino  alla  concorrenza
del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi
dell'articolo 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui  alla  presente
lettera  c)  puo'  far  parte  di  un  solo  consiglio  di  facolta';
l'eventuale opzione va esercitata  entro  cinque  giorni  dalla  data
della designazione; 
      d) da una rappresentanza degli studenti  dei  corsi  di  studio
coordinati dalla facolta', pari al 15%  del  numero  complessivo  dei
componenti  del  consiglio  secondo   le   modalita'   indicate   nel
regolamento elettorale di Ateneo. 
    2. I docenti che non svolgono attivita' didattica  nei  corsi  di
studio coordinati dalla facolta' non possono far parte del consiglio,
fatta eccezione per i direttori dei dipartimenti che costituiscono la
facolta'. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei
direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio,  di
classe o interclasse, il neoeletto subentra nel consiglio  sino  alla
scadenza del mandato del componente sostituito. 
    3. (Abrogato). 
    4. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipa, senza diritto
di voto, il responsabile della segreteria di presidenza che svolge le
funzioni di segretario verbalizzante del consiglio. 
    5. Nel caso in cui i componenti di cui  al  precedente  comma  1,
lett. c) cessino di appartenere alla giunta di  dipartimento,  o  non
svolgano piu' attivita' didattica  nei  corsi  di  studio  coordinati
dalla facolta', il dipartimento provvede alla loro sostituzione  sino
alla scadenza del mandato del componente sostituito. 
    6. Le modalita' di variazione della composizione  del  consiglio,
conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione  dei  corsi  di
studio, saranno definite in via regolamentare dal senato  accademico.
Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al  diritto
di voto.