Art. 43. Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse 1. Il consiglio di corso e' composto: a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attivita' didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe o interclasse, nonche' dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o interclasse; b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio. 2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto. 3. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari. 4. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale. 5. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facolta' al senato accademico per l'approvazione.