Art. 45. Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse 1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse e' eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attivita' didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.