Art. 49. Master universitari 1. I master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o piu' dipartimenti, in conformita' alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. 2. Le modalita' di funzionamento dei master universitari sono previste, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo. 3. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master e' affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.