Art. 52-bis. Centri di servizio di Ateneo 1. Il centro di servizio e' la struttura organizzativa istituita con la finalita' di promuovere, produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione amministrativo-contabile dei centri e' regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e la contabilita' di Ateneo. 3. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta del rettore; la proposta deve indicare, oltre le motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l'eventuale personale da assegnare. 4. Sono organi dei centri di servizio: a) il direttore; b) il consiglio del centro. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito regolamento.