Art. 59-bis. Norma transitoria 1. Il senato accademico cosi' come previsto dall'articolo 12, sara' costituito a decorrere dal triennio 2018/21. 2. I centri dipartimentali gia' istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente statuto saranno trasformati in sezioni di dipartimento cosi' come disciplinati dall'articolo 26, comma 9. 3. La durata del collegio dei revisori dei conti, cosi' come disciplinata dall'articolo 16, comma 4, si applica al collegio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.