Art. 60-bis. Pareri 1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell'Ateneo e' chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo consultato puo' rappresentare esigenze istruttorie per una sola volta; tale richiesta determina l'interruzione dei termini ordinari. Trascorso inutilmente tale termine e' in facolta' del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.