Art. 8. Servizi esterni 1. Nell'ambito delle finalita' istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Universita', tramite le proprie strutture, puo' svolgere attivita' di servizio e di consulenza a terzi. 2. Sentita la facolta' di medicina e chirurgia e i direttori dei dipartimenti coinvolti, il rettore puo' autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori gia' in organico le attivita' integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.