Art. 3 Identificazione in via indiretta tramite SPID 1. Le imprese di telefonia mobile per le modalita' di identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dei clienti gia' titolari di un'identita' digitale SPID, si avvalgono del sistema pubblico di identita' digitale di cui all'art. 64 del CAD, le cui caratteristiche sono definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Le procedure da osservare sono indicate nell'allegato A) al presente decreto. 2. L'operatore, che agisce in qualita' di fornitore di servizi SPID, richiede al cliente di autenticarsi con credenziali di livello di sicurezza di autenticazione informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) o c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.