Art. 3 
 
 
            Identificazione in via indiretta tramite SPID 
 
  1.  Le  imprese  di  telefonia   mobile   per   le   modalita'   di
identificazione per via  telematica  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), dei clienti gia' titolari di un'identita' digitale  SPID,
si avvalgono del  sistema  pubblico  di  identita'  digitale  di  cui
all'art. 64 del CAD, le cui caratteristiche sono definite nel decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2014.  Le
procedure da osservare sono indicate  nell'allegato  A)  al  presente
decreto. 
  2. L'operatore, che agisce in  qualita'  di  fornitore  di  servizi
SPID, richiede al cliente di autenticarsi con credenziali di  livello
di sicurezza di autenticazione informatica di cui all'art.  6,  comma
1, lettera b) o c) del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2014.