IL SOTTOGRETARIO DI STATO 
    delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
 
  Vista la legge 24  novembre  1981  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26   luglio   1995   recante
«Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; 
  Visto il decreto ministeriale 20  ottobre  1986  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del  2  dicembre  1986),  disciplinante  la
pesca  subacquea  professionale,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del
Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per   prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999; 
  Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011  della
Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca»; 
  Visti in particolare gli articoli 125 e ss. relativi al sistema  di
punti per infrazioni gravi di cui al citato reg. n. 1005/2008  per  i
titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1198/06  del  27  luglio  2006  del
Consiglio europeo relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); 
  Visto,  in  particolare,  l'art.   103,   recante   sospensione   e
soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna
alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la
totalita' o parte dei pagamenti  dell'aiuto  finanziario  comunitario
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006  e  dell'art.  8,
lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il  rischio
significativo  di  compromissione  del  corretto  funzionamento   del
sistema comunitario di  controllo  e  di  esecuzione  della  politica
comune della pesca; 
  Visto  l'art.  28  della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
«disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n.  6752,  registrato
dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3  agosto  2018,  recante  la
delega  di  attribuzioni  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e  del  turismo,  delle  materie  attinenti  il
comparto   della   pesca   marittima    e    dell'acquacoltura,    al
Sottosegretario di Stato On.le Franco Manzato; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Viste le modifiche al decreto legislativo 9  gennaio  2012,  n.  4,
occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,
recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni  in  materia  di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale»; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo  9
gennaio 2012, n. 4, che stabilisce che con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita',
termini e procedure per  l'applicazione  del  sistema  di  punti  per
infrazioni  gravi  all'autorizzazione  per  l'esercizio  della  pesca
subacquea professionale; 
  Visto il decreto ministeriale n.  16591  del  25  luglio  2017  che
definisce modalita',  termini  e  procedure  per  l'applicazione  del
sistema di punti per infrazioni gravi al comandante del peschereccio,
ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
  Visto il decreto ministeriale n.  16741  del  26  luglio  2017  che
definisce modalita',  termini  e  procedure  per  l'applicazione  del
sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
  Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione   consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del
31 gennaio 2012; 
  Ritenuto necessario definire modalita',  termini  e  procedure  per
l'applicazione  del   sistema   di   punti   per   infrazioni   gravi
all'autorizzazione   per   l'esercizio    della    pesca    subacquea
professionale, alla luce delle modifiche occorse ai  sensi  dell'art.
39 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per
l'applicazione  del   sistema   di   punti   per   infrazioni   gravi
all'autorizzazione   per   l'esercizio    della    pesca    subacquea
professionale,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma   5,   del   decreto
legislativo 9 gennaio 2012,  n.  4,  ferma  restando  ogni  ulteriore
prescrizione ai sensi della normativa citata in premessa. 
  2. Le norme del presente decreto  si  applicano  all'autorizzazione
all'esercizio della pesca subacquea, professionale di cui al  decreto
ministeriale 20 ottobre 1986 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
280 del 2 dicembre 1986) e successive modificazioni e integrazioni. 
  3. L'applicazione del sistema di punti di cui al  presente  decreto
comporta: 
    a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
il divieto di esercizio della pesca subacquea  professionale  per  un
periodo di quindici giorni dalla data di notifica  del  provvedimento
di assegnazione dei punti; 
    b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54,
il divieto di esercizio della pesca subacquea  professionale  per  un
periodo di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento  di
assegnazione dei punti; 
    c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
il divieto di esercizio della pesca subacquea  professionale  per  un
periodo di sessanta giorni dalla data di notifica  del  provvedimento
di assegnazione dei punti. 
  4. Se nel corso di una  ispezione  vengono  accertate  due  o  piu'
infrazioni gravi, sono assegnati un massimo di dodici punti. 
  5. Nel caso in cui non venga commessa una  nuova  infrazione  grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave,  tutti  i  punti
applicati al titolare di autorizzazione per l'esercizio  della  pesca
subacquea professionale sono annullati.