IL SOTTOGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 1986), disciplinante la pesca subacquea professionale, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visti in particolare gli articoli 125 e ss. relativi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui al citato reg. n. 1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci; Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); Visto, in particolare, l'art. 103, recante sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalita' o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca; Visto l'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria»; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, al Sottosegretario di Stato On.le Franco Manzato; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto in particolare l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale; Visto il decreto ministeriale n. 16591 del 25 luglio 2017 che definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi al comandante del peschereccio, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017 che definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012; Ritenuto necessario definire modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, alla luce delle modifiche occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ferma restando ogni ulteriore prescrizione ai sensi della normativa citata in premessa. 2. Le norme del presente decreto si applicano all'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea, professionale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 1986) e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'applicazione del sistema di punti di cui al presente decreto comporta: a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti. 4. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu' infrazioni gravi, sono assegnati un massimo di dodici punti. 5. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati al titolare di autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale sono annullati.