Art. 2 Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale. 1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento di uno degli illeciti di cui all'art. 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, a) e b), e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, unitamente al relativo verbale di contestazione, notificano al titolare di autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale anche il processo verbale relativo all'applicazione dei punti e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 2. I predetti organi di controllo, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione grave ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolai autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale il processo verbale relativo all'applicazione dei punti e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 3. Qualora l'organo di controllo accertatore rilevi che l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la sospensione della autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresi' l'indicazione del relativo periodo di sospensione. 4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, l'interessato puo' far pervenire al Capo del Compartimento marittimo competente scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo. 5. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al precedente comma 4, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti e l'eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore. 6. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell'eventuale periodo di sospensione - sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione. 7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali, la competenza a ricevere il rapporto e' sempre del Capo del Compartimento marittimo che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.