Art. 2 
 
Procedimento  di  assegnazione  dei  punti  per  infrazioni  gravi  e
  sospensione  dell'autorizzazione  per   l'esercizio   della   pesca
  subacquea professionale. 
 
  1.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012, all'accertamento di uno degli illeciti di  cui
all'art. 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r),
s), t) e aa), 2, a) e b), e 4,  del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012,  n.  4,  unitamente  al  relativo   verbale   di contestazione,
notificano al titolare di autorizzazione per l'esercizio della  pesca
subacquea  professionale   anche   il   processo   verbale   relativo
all'applicazione dei punti e, senza  ritardo,  trasmettono  copia  di
entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo  competente  in
base al luogo della commessa violazione. 
  2. I predetti organi di controllo, al rilevamento di  una  condotta
che costituisce infrazione grave  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,
lettere a) ed e) del decreto legislativo  n.  4/2012,  notificano  al
titolai  autorizzazione  per  l'esercizio   della   pesca   subacquea
professionale il processo verbale relativo all'applicazione dei punti
e, senza ritardo, ne trasmettono  copia  al  Capo  del  Compartimento
marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 
  3.  Qualora  l'organo   di   controllo   accertatore   rilevi   che
l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata  comporta,
ai sensi dell'art. 1  del  presente  decreto,  la  sospensione  della
autorizzazione per l'esercizio della pesca  subacquea  professionale,
nel verbale di applicazione dei punti di  cui  ai  commi  precedenti,
inserisce altresi' l'indicazione del relativo periodo di sospensione. 
  4. Entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  del  verbale
relativo all'applicazione dei punti, l'interessato puo' far pervenire
al Capo del Compartimento marittimo competente  scritti  difensivi  e
documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo. 
  5. Lo stesso Capo del  Compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al precedente comma 4, ritenuto fondato l'accertamento, dispone,  con
provvedimento  motivato,  l'assegnazione  dei  punti  e   l'eventuale
sospensione,   altrimenti   emette    provvedimento    motivato    di
archiviazione degli  atti.  In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento
motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e  ne  e'
trasmessa copia all'ente accertatore. 
  6.  Il  medesimo  Capo   del   Compartimento,   nel   caso   emetta
provvedimento di assegnazione  di  punti  ed  eventuale  sospensione,
dispone  l'annotazione  degli  estremi  del   provvedimento   -   con
indicazione  del  numero  dei  punti  e  dell'eventuale  periodo   di
sospensione - sul documento  di  autorizzazione  all'esercizio  della
pesca subacquea  professionale  e  ne  da'  comunicazione  al  Centro
controllo nazionale  pesca  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura e all'autorita'  marittima  che  ha  provveduto  al
rilascio dell'autorizzazione. 
  7. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali, la competenza a ricevere il rapporto e' sempre del Capo
del  Compartimento  marittimo   che   ha   provveduto   al   rilascio
dell'autorizzazione.