Art. 4 
 
                       Cancellazione dei punti 
 
  1. L'interessato, al fine di ottenere la  cancellazione  dei  punti
nei casi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, formula la
relativa istanza al Capo del Compartimento competente. 
  2. Il Capo del  Compartimento,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,
emette un provvedimento  di  cancellazione  dei  punti,  lo  notifica
all'interessato,   dispone   l'annotazione    degli    estremi    del
provvedimento sul documento  di  autorizzazione  all'esercizio  della
pesca subacquea professionale - con indicazione del numero dei  punti
cancellati - e ne da' comunicazione  al  Centro  controllo  nazionale
pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla
Direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  e
all'autorita'   marittima   che    ha    provveduto    al    rilascio
dell'autorizzazione. 
  3. Nel caso in cui non ne ricorrano  i  presupposti,  il  Capo  del
Compartimento marittimo competente emette un provvedimento di diniego
e lo notifica all'interessato.