Art. 4 Cancellazione dei punti 1. L'interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, formula la relativa istanza al Capo del Compartimento competente. 2. Il Capo del Compartimento, ove ne ricorrano i presupposti, emette un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all'interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale - con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione. 3. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti, il Capo del Compartimento marittimo competente emette un provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.