Art. 3 
 
                 Determinazione della contribuzione 
 
  1. La misura della contribuzione dovuta da  ciascuna  categoria  di
soggetti vigilati e' indicata nella tabella di seguito riportata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
  2. Ai fini del computo del contributo: 
    i) per  le  offerte  di  cui  al  punto  m3),  lettera  d1),  per
controvalore dell'offerta si intende:  il  controvalore  dell'offerta
rivolta  al  pubblico  retail  ed  agli  investitori   istituzionali,
finalizzato all'ammissione a quotazione dei titoli  di  capitale.  Il
controvalore e' determinato  con  riferimento  al  prezzo  definitivo
dell'offerta   del   prodotto   finanziario   ed   al    quantitativo
effettivamente collocato o acquistato; 
    ii) per le offerte pubbliche di acquisto di  cui  al  punto  m3),
lettera d2),  per  controvalore  dell'offerta  si  intende  l'importo
complessivo raccolto anche ad  esito  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 108 e 111 del decreto legislativo 58/1998; 
    iii) per le offerte pubbliche di scambio di  cui  al  punto  m3),
lettera d2), il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore
dei titoli effettivamente acquisiti; 
    iv) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri
prodotti finanziari emessi  sulla  base  di  programmi  di  emissione
annuali, il contributo e' computato sul  controvalore  effettivamente
collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto
dal programma di emissione  e  indicato  nel  prospetto  o  documento
informativo. 
  A decorrere  dall'anno  2014  sono  esentate  dal  pagamento  della
contribuzione  annuale   le   operazioni   di   offerta   finalizzate
all'ammissione a quotazione sui mercati  regolamentati  nazionali  di
cui  ai  precedenti  commi  per  le  quali  ricorrano   le   seguenti
condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione  di
proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in  base  al  bilancio
approvato relativo all'ultimo  esercizio  fiscale  rappresentato  nel
prospetto, ovvero dalla documentazione contabile  rilevante  ai  fini
dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii) offerta al pubblico  di
sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato. 
  3. Il contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui  alla  lettera  j)
(EMITTENTI) e' computato, con riferimento agli  strumenti  finanziari
quotati o ammessi alla negoziazione alla data  del  2  gennaio  2019,
come segue: 
  3/1 per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3): 
    a) l'importo del contributo per le azioni e' pari  ad  una  quota
fissa di € 20.875,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, piu'  €
195,41 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a  €  100.000.000  di
capitale sociale, piu' € 157,11 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di
capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le  azioni
di societa' ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali,
la cui capitalizzazione media di mercato  nel  periodo  intercorrente
tra l'avvio delle negoziazioni e  l'ultimo  giorno  di  borsa  aperta
dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata  inferiore
ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi  tre  anni
decorrenti dall'anno di ammissione a  quotazione.  Ciascun  emittente
sara' tenuto a confermare entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno  il
possesso dei requisiti per il  diritto  all'esenzione  dal  pagamento
della contribuzione inviando una comunicazione  all'indirizzo  e.mail
«contributi@pec.consob.it»; 
    b) l'importo del contributo per le obbligazioni e'  pari  ad  una
quota fissa di € 20.875,00 per ogni emissione quotata; 
    c) l'importo del contributo per i warrant e' pari  ad  una  quota
fissa di € 20.875,00 per ogni emissione quotata; 
    d)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities  (Etc)  e  per  gli
exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di €  2.875,00
per ogni strumento quotato; 
    e) l'importo del contributo per le quote e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf) , di  exchange
traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad  una  quota  fissa  di  €
3.015,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti  che  offrono
al pubblico quote o azioni di fondi  o  comparti,  sono  escluse  dal
computo della contribuzione due classi quotate. 
  La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari
ad € 646.140,00. 
  3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2): 
    a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni  ed  i
warrant e' pari ad una quota fissa di € 20.875,00 per ogni  emissione
quotata; 
    b)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities  (Etc)  e  per  gli
exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di €  2.875,00
per ogni strumento quotato; 
    c) l'importo del contributo per le quote e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf),  di  exchange
traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad  una  quota  fissa  di  €
3.015,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti  che  offrono
al pubblico quote o azioni di fondi  o  comparti,  sono  escluse  dal
computo della contribuzione due classi quotate. 
  La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari
ad € 646.140,00.