Art. 2 Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio 1. L'obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e' sospeso dal 21 agosto 2017 fino al 1 gennaio 2020 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscono prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilita'. 2. Le somme gia' versate al 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge 21 settembre 2018, n. 108, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione. 3. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonche' i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento. 4. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facolta' di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo. 5. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1896 del codice civile.