Art. 2 
 
Disciplina in materia di sospensione dei  termini  di  pagamento  dei
  premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno
  e Forio 
  1. L'obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata  di
premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai  rami
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209
(Codice delle Assicurazioni Private) e' sospeso dal  21  agosto  2017
fino al 1 gennaio 2020 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco  Ameno
e  Forio  a  favore   dei   soggetti   danneggiati   che   dichiarino
l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di   abitazione,   studio
professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate  e  dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che
forniscono   prova   all'impresa   di   assicurazione   dell'avvenuta
trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilita'. 
  2. Le somme gia' versate al 22 settembre 2018, data di  entrata  in
vigore della legge 21 settembre 2018,  n.  108,  non  possono  essere
oggetto di rimborso o di restituzione. 
  3. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati  durante
il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi,  nonche'
i premi unici ricorrenti  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo  di
versamento. 
  4.  La  sospensione  non  ha  effetti  sulla  durata  del  rapporto
contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il
contratto non presenti la clausola  di  tacito  rinnovo,  incluse  le
fattispecie di cui all'art. 170-bis del  Codice  delle  assicurazioni
private, oppure qualora il contratto presenti la clausola  di  tacito
rinnovo ma sia stata esercitata la  facolta'  di  disdetta  in  tempo
utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale  scadenza  del
contratto assicurativo. 
  5. Se nel periodo di sospensione cessa  il  rischio  oggetto  della
copertura  assicurativa  in  corso  di  efficacia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 1896 del codice civile.