Art. 5 Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilita' dei beni ubicati in una zona rossa ai sensi dell'art. 2-bis, commi 24 e 25 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 1. Per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilita' dei beni ubicati in una «zona rossa» istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo non si applica fino al 31 dicembre 2020. 2. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di esenzione di cui al comma 1.