Art. 5 
 
Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati  che
  abbiano dichiarato l'inagibilita' dei  beni  ubicati  in  una  zona
  rossa ai sensi dell'art. 2-bis, commi 24 e 25 del decreto-legge  16
  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
  dicembre 2017, n. 172 
  1.  Per  le  polizze  di  assicurazione   stipulate   da   soggetti
danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilita' dei beni ubicati in
una «zona rossa» istituita mediante apposita ordinanza sindacale  nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, l'obbligo
del  pagamento  del  premio  assicurativo  o  della  rata  di  premio
assicurativo non si applica fino al 31 dicembre 2020. 
  2. In deroga agli articoli  1901  e  1924  del  codice  civile,  le
imprese assicurano la  copertura  dei  rischi  ed  il  pagamento  dei
sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di  esenzione  di
cui al comma 1.