Art. 2 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell'art. 1 trasmettono
alla  Direzione  generale  per  il  mercato,   la   concorrenza,   il
consumatore, la vigilanza e la normativa  tecnica,  Divisione  III  -
Sistema  camerale  e  alla  Regione  Siciliana,  per  il  tramite  di
Unioncamere,  entro  il  31  gennaio  2020,  una   relazione   finale
sull'attuazione degli obiettivi di risanamento convergenti  verso  le
condizioni di equilibrio raggiunti per effetto dell'incremento  della
misura del diritto annuale  autorizzato  e  le  eventuali  variazioni
intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo  stato
di dissesto. 
  2. Alle relazioni di cui al comma 1 sono  allegati  il  parere  del
collegio dei revisori e l'ultimo bilancio d'esercizio approvato. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  dell'incremento  delle  misure  del
diritto annuale che le medesime camere di  commercio  presentano  per
gli anni successivi il Ministro dello  sviluppo  economico  valutera'
l'eventuale accertamento di grave e reiterato mancato rispetto  degli
obiettivi fissati dal  piano  e  la  mancata  adozione  della  misura
strutturale indicata nelle premesse.