Art. 2 Monitoraggio 1. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell'art. 1 trasmettono alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2020, una relazione finale sull'attuazione degli obiettivi di risanamento convergenti verso le condizioni di equilibrio raggiunti per effetto dell'incremento della misura del diritto annuale autorizzato e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto. 2. Alle relazioni di cui al comma 1 sono allegati il parere del collegio dei revisori e l'ultimo bilancio d'esercizio approvato. 3. Ai fini dell'autorizzazione dell'incremento delle misure del diritto annuale che le medesime camere di commercio presentano per gli anni successivi il Ministro dello sviluppo economico valutera' l'eventuale accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano e la mancata adozione della misura strutturale indicata nelle premesse.