Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo
n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della
legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo
decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata
legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE
della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, con  il  quale
e' stata riconosciuta  la  Indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale del 23  novembre  2011,  pubblicato
sul supplemento ordinario n. 252 alla serie generale  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre  2011,  con
il quale e' stata modificata la indicazione geografica tipica  «Golfo
dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» in «Liguria  di  levante»  e
modificato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della IGP «Liguria di Levante»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della IGP «Liguria di Levante»; 
    Visto il decreto  ministeriale  16  maggio  2014  concernente  la
modifica del disciplinare di produzione  dei  vini  IGP  «Liguria  di
Levante» e del relativo fascicolo tecnico, inviato  alla  Commissione
UE ai sensi dell'art. 107,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  al  fine  di
adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE.; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 3 agosto 2017,
per il tramite della regione Liguria e  successive  integrazioni,  su
istanza dell'Associazione di produttori «Consorzio  tutela  dei  Vini
DOC e IGT della Provincia Della Spezia» con sede in La Spezia, intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»,  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea   e,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  18  dicembre  2018,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della   indicazione
geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria»  del  disciplinare  di   produzione   della   indicazione
geografica tipica dei vini «Liguria di Levante». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione della indicazione  geografica  tipica  dei
vini  dei  «Liguria  di  Levante»,  in  regola  con  le  disposizione
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre 20, 00187 Roma, oppure al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.