Art. 10. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. 2. In particolare il Consiglio di amministrazione: a) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico; b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo; c) esprime parere favorevole sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, attinenti la didattica e la ricerca; d) delibera sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato accademico; e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere favorevole del Senato accademico; f) esprime parere favorevole sul Codice dei comportamenti; g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello statuto; h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, l'incarico di direttore generale e puo' revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente statuto; i) fornisce indirizzi al direttore generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo; j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; k) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo; l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato accademico; m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e Centri di ricerca proposte dal Senato accademico; n) delibera, su richiesta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresi', previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari; o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato accademico; p) delibera, previo parere del Senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed esprime parere sul relativo regolamento; q) delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico la ripartizione di: I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti; II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica; III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca; IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi; r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j): I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti; II. posti di personale tecnico-amministrativo; III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca; IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi; s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica; t) approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti; u) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previo parere del Senato accademico, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi; v) determina, previo parere del Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresi', le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi; w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato accademico; x) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; y) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti; z) delibera, su proposta del direttore generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui e' parte l'Universita'; bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento. 3. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato. 4. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 5. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresi', tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare. 6. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Rettore, con funzioni di Presidente; b) due componenti scelti tra personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Universita' di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato; c) quattro componenti nominati nell'ambito del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Universita', di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia, un ricercatore a tempo indeterminato ed un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato; d) due rappresentanti degli studenti. 7. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e c), devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico. 8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei comportamenti e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Universita'. In particolare, per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui al comma 6, lettera b) e c) non devono: a) ricoprire altre cariche accademiche salve le eccezioni previste dalla normativa vigente; b) essere componenti di altri organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento; c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o componente del Consiglio delle scuole di specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica; e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Universita' da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse; f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; h) essere dirigenti dell'Universita'. 9. I componenti di cui al comma 6, lettera b), non devono avere con l'Universita' rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti e non devono essere iscritti alla Universita'. 10. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e c), sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di curriculum scientifico-professionale. I bandi, pubblicati sul sito dell'Universita', prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilita' e i criteri di valutazione. Prevedono, altresi', che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina. 11. I componenti di cui al comma 6, lettera b), sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal coordinatore del Nucleo di valutazione, dal Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal Presidente del Collegio dei garanti dei comportamenti e dal garante degli studenti. 12. I componenti di cui al comma 6, lettera c), sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare. 13. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunita' nell'accesso agli uffici pubblici. 14. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e c), durano in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni solari. Tutti i componenti sono rinnovabili per una sola volta. 15. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o piu' componenti di cui al comma 6, lettera b) e c) si procede al rinnovo del bando. 16. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal professore di I fascia piu' anziano nel ruolo dell'Universita' e puo' compiere solo attivita' di ordinaria amministrazione. 17. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti. 18. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto: a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto; b) il Presidente o un componente del Collegio dei revisori dei conti; c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.